Nel 2026 cessione del credito e sconto in fattura restano possibili solo in casi residuali. Deroghe, termini e rate residue.
La cessione del credito e lo sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020 sono vietati dal 17 febbraio 2023, salvo deroghe transitorie legate a titoli abilitativi anteriori a tale data. Le rate residue non cedute entro il 2024 restano fruibili solo in dichiarazione, anche tramite spalmatura decennale.
La cessione del credito e lo sconto in fattura sono le due opzioni alternative alla detrazione diretta introdotte dall’art. 121 del DL 34/2020 per i bonus edilizi, distinte dal superbonus disciplinato a parte dall’art. 119. Dal 17 febbraio 2023 l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha soppresso la possibilità di esercitare queste opzioni per i nuovi interventi, mantenendo alcune deroghe transitorie per chi, a quella data, aveva già presentato il titolo abilitativo o avviato i lavori.
Queste deroghe sono state progressivamente ristrette dal DL 212/2023 e dal DL 39/2024, che ha inoltre eliminato, dal 30 marzo 2024, sia la cessione delle rate residue non ancora fruite sia il ricorso alla remissione in bonis per le comunicazioni tardive. Per chi rientra ancora nelle deroghe restano da rispettare termini di comunicazione precisi e requisiti quali visto di conformità, asseverazione di congruità e, sopra soglia, certificazione SOA. Chi è rimasto escluso può comunque valorizzare le rate residue 2022-2023 tramite la spalmatura decennale, ripartendo su dieci anni la quota non compensata in F24.

Cos’è la cessione del credito e lo sconto in fattura
La cessione del credito e lo sconto sul corrispettivo sono le due opzioni alternative alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, introdotte dall’art. 121 del DL 34/2020 per gli interventi edilizi agevolati. Per le spese sostenute dal 2020 al 2024, il contribuente poteva scegliere, in luogo della detrazione IRPEF o IRES ripartita in dieci quote annuali, di cedere il credito d’imposta corrispondente a un soggetto terzo oppure di ottenere uno sconto immediato sul corrispettivo dovuto al fornitore, che a sua volta acquisiva il credito. La disciplina riguarda gli interventi elencati dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020: efficienza energetica (art. 14 DL 63/2013), misure antisismiche (art. 16 DL 63/2013), recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis TUIR), eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter DL 34/2020), impianti fotovoltaici, recupero delle facciate (L. 160/2019) e colonnine di ricarica (art. 16-ter DL 63/2013).
Le due opzioni operano in modo diverso sul piano IVA. Nella cessione del credito, la fattura dei lavori indica come base imponibile IVA l’intero corrispettivo dovuto, comprensivo della quota ceduta al fornitore: l’importo della detrazione ceduta non riduce quindi l’imponibile. Il contribuente può pagare con bonifico un importo ridotto rispetto al totale in fattura, attuando una sorta di compensazione finanziaria con il credito ceduto (circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2022 n. 23, § 5.7). Nello sconto sul corrispettivo, invece, l’importo scontato dal fornitore non riduce l’imponibile IVA ed è indicato espressamente in fattura come sconto praticato ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020 (provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, § 3.1).
L’art. 121 del DL 34/2020 disciplina cessione e sconto per i bonus edilizi “ordinari“, distinti dal superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che segue una propria disciplina transitoria. Per gli interventi diversi dal superbonus, le opzioni sono riferite esclusivamente a spese sostenute dal 2020 al 2024; per le spese sostenute dal 2025 non è più possibile optare, salvo per il superbonus, per il quale l’opzione resta esercitabile fino alle spese sostenute nel 2025. Questa distinzione temporale, insieme alle deroghe transitorie introdotte dopo il blocco generale del 17 febbraio 2023, definisce l’ambito residuo in cui cessione e sconto restano concretamente praticabili nel 2026, illustrato nella sezione successiva.
Il blocco dal 17 febbraio 2023: perché non sono più praticabili
A decorrere dal 17 febbraio 2023, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni) ha soppresso la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020. Lo ha confermato la circ. Agenzia delle Entrate 7.9.2023 n. 27, chiarendo che dalla stessa data non è più possibile esercitare le opzioni per i nuovi interventi che non rientrano nelle deroghe transitorie. Il divieto non ha effetto retroattivo sulle opzioni già validamente comunicate prima di tale data: riguarda esclusivamente gli interventi per i quali l’opzione non era ancora stata esercitata al 16 febbraio 2023.
Il blocco dell’art. 2 co. 1 del DL 11/2023, al netto delle deroghe transitorie esaminate nella sezione successiva, colpisce esclusivamente le opzioni di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020, ossia lo sconto e la cessione esercitati per la prima volta dal soggetto beneficiario della detrazione. Non riguarda invece le cessioni successive effettuate da fornitori e da precedenti cessionari su crediti d’imposta già “generati” ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 prima del blocco: questi soggetti possono continuare a cedere ulteriormente i crediti già acquisiti, secondo la catena di trasferimenti descritta più avanti (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.9.2025 n. 240).
Il DL 11/2023 non ha esaurito da solo la disciplina restrittiva. Le deroghe transitorie che inizialmente consentivano di proseguire nell’esercizio delle opzioni anche dopo il 16 febbraio 2023 sono state progressivamente ristrette da due interventi successivi: l’art. 3 del DL 212/2023 e, soprattutto, l’art. 1 del DL 39/2024, che ha ridotto ulteriormente il perimetro di ciascuna deroga e ha introdotto un requisito aggiuntivo legato all’effettivo sostenimento delle spese. L’ambito residuo in cui cessione e sconto restano praticabili nel 2026 va quindi ricostruito tenendo conto di tutti e tre gli interventi normativi, esaminati nel dettaglio nella sezione seguente.
Chi può ancora optare: le deroghe transitorie
L’art. 2 del DL 11/2023 individua cinque deroghe al blocco generale, ciascuna riferita a una specifica categoria di interventi e ciascuna modificata, in tempi diversi, dal DL 212/2023 e dal DL 39/2024. La prima riguarda gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020: la deroga del co. 1-bis dell’art. 2 DL 11/2023 è stata dapprima modificata dall’art. 3 del DL 212/2023 e successivamente limitata dal co. 4 dell’art. 1 del DL 39/2024, che ne ha ristretto l’ambito applicativo rispetto alla formulazione originaria.
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