Il coltivatore diretto è una figura tipica del mondo agricolo italiano. Si tratta di un soggetto che coltiva direttamente la terra, senza l’ausilio di intermediari, e che si dedica principalmente all’attività agricola, sia essa di tipo vegetale che animale.
Questa figura si differenzia dall’imprenditore agricolo professionale, principalmente perché quest’ultimo si avvale di manodopera esterna. Il coltivatore diretto invece deve impiegare la propria forza lavoro (con quella della famiglia) per almeno un terzo di quella necessaria all’attività.
In alcuni casi ha diritto di accesso alla prelazione o all’agevolazione legata alla piccola proprietà contadina. Per ciò che riguarda la previdenza, i contributi da versare sono del 24% in modo uniforme, tuttavia sussistono alcuni sostegni contributivi.
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Chi è il coltivatore diretto?
Il coltivatore diretto è un lavoratore che si occupa prevalentemente di attività di coltivazione del terreno o di allevamento del bestiame, e può svolgere questa attività in modo autonomo o con l’aiuto della propria famiglia. In altre parole è colui che esercita personalmente, con l’ausilio prevalentemente di componenti del nucleo familiare, l’attività agricola su terreni di sua proprietà, di sua conduzione o dati in godimento, senza l’impiego di lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
Caratteristiche
Le principali caratteristiche di questa figura possono essere schematizzate nel modo seguente:
- Attività personale: Svolge l’attività agricola in prima persona, senza delegare la gestione a terzi;
- Nucleo familiare: L’attività agricola è svolta prevalentemente con l’ausilio di membri della famiglia del coltivatore;
- Assenza di lavoratori stabili: Non impiega lavoratori agricoli con contratti a tempo indeterminato. Può tuttavia avvalersi di lavoratori stagionali o temporanei;
- Proprietà o condizione dei terreni: I terreni coltivati possono essere di proprietà, in affitto, o concessi in godimento;
- Polivalenza: Possibilità di dedicarsi a diverse attività agricole, dalla coltivazione di piante alla produzione animale;
- Regime fiscale agevolato: Può beneficiare di un regime fiscale agevolato, con obblighi contabili e dichiarativi semplificati;
- Iscrizione INPS: Obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale dei Coltivatori Diretti dell’INPS.
Un coltivatore diretto per essere tale deve garantire con la propria attività di coltivazione o allevamento almeno un terzo del fabbisogno aziendale, e procedere al lavoro con almeno 104 giornate annue. Qualora la lavorazione del fondo necessitasse di un numero di giornate inferiore a 104, il coltivatore non potrà usufruire della qualifica e del relativo regime previdenziale INPS.
Inoltre, l’attività deve inoltre essere svolta in modo abituale e prevalente, ovvero dovrà occupare il lavoratore per la maggior parte di tempo e dovrà costituire la fonte di reddito principale. Qualora, eserciti contemporaneamente più attività, andrà considerata quella prevalente in termini di tempo occupato e reddito ricavato. Secondo le più recenti normative, introdotte nel 2018, ci sono tuttavia delle differenze sostanziali tra coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali.
Differenze con l’imprenditore agricolo
Nel panorama normativo vi sono diverse figure professionali, che possono svolgere un’attività di tipo agricolo. La diffusione di questo tipo di attività anche tra le giovani generazioni e l’aumentare delle imprese agricole ha portato alla necessità di distinguere diverse terminologie per individuare i diversi ruoli in questo settore:
- Coltivatore diretto: come visto prima, si tratta di un piccolo imprenditore che si occupa prevalentemente ed in modo abituale alla coltivazione dei terreni. Può essere proprietario degli stessi, oppure affittuario, usufruttuario, enfiteuta. Oppure può occuparsi in modo regolare dell’allevamento di bestiame, e opera in modo autonomo o con l’aiuto dei componenti della propria famiglia. Per rientrare nella definizione di coltivatore diretto, questo imprenditore e la sua famiglia rappresentano almeno un terzo del totale della forza lavorativa presente. Questo soggetto si iscrive all’INPS e all’INAIL;
- Imprenditore agricolo: si tratta di un soggetto che porta avanti un’attività per la coltivazione di un terreno, silvicoltura, allevamento di animali. Si tratta di una vera e propria attività economica organizzata con l’obiettivo di produrre determinati beni, curando e sviluppando un ciclo biologico;
- Imprenditore agricolo professionale: in questa definizione rientrano i soggetti che si occupano per almeno il 50% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola di impresa, ricavando almeno il 50% del proprio reddito complessivo da queste attività. Si tratta di un vero e proprio imprenditore in questo settore, che ha un ruolo di dirigenza e di organizzazione, e non solamente manuale. L’imprenditore agricolo professionale impiega manodopera stipendiata per condurre l’attività.
Deve essere ricordato che, in confronto all’imprenditore agricolo, il coltivatore diretto mantiene il diritto di prelazione nel caso di compravendita dei terreni. Di fatto, la norma prevede di garantire un vantaggio nell’affidare i terreni in caso di compravendita a chi effettivamente li sta coltivando, o conduce in affitto queste zone da almeno due anni.
Requisiti soggettivi e oggettivi
Una volta viste quali sono le tipologie di categorie di professioni che si sviluppano intorno all’agricoltura, vediamo nello specifico quali sono i requisiti soggettivi e oggettivi per rientrare nella definizione di coltivatore diretto:
- Il soggetto si dedica direttamente alla coltivazione del terreno o all’allevamento del bestiame;
- La forza lavoro impiegata dal coltivatore e dalla sua famiglia è di almeno un terzo rispetto alla forza lavoro complessiva totale per condurre l’attività;
- Il numero di giornate lavorative annue svolte deve essere almeno 104;
- L’attività agricola deve essere svolta in modo continuativo e prevalente;
- Dallo svolgimento dell’attività agricola deve ricavare da essa la maggior parte del reddito;
- Se il coltivatore svolge più di una attività in contemporanea, si deve individuare l’attività prevalente quella relativa alla coltivazione o all’allevamento diretto.
Per quanto riguarda l’iscrizione INPS e INAIL è obbligatoria. Mentre, per quanto riguarda l’iscrizione al Registro delle Imprese, si ha l’esonero se i soggetti coinvolti hanno realizzato, o stanno per realizzare, un fatturato annuo inferiore a 7.000 euro. In caso contrario, anche i coltivatore diretti sono tenuti a procedere con l’iscrizione al Registro delle Imprese.
Diritto di prelazione agraria
La prelazione agraria è un istituto giuridico previsto dal diritto italiano che tutela il coltivatore diretto, garantendogli un diritto di prelazione nell’acquisto di terreni agricoli confinanti con quelli da lui già coltivati. Questo diritto nasce dalla volontà del legislatore di proteggere e favorire chi già lavora la terra, permettendogli di ampliare la propria superficie agricola e di migliorare la propria attività.
Il coltivatore può avere accesso ad alcune agevolazioni e vantaggi specifici collegati alla propria attività. In particolare, uno dei maggiori vantaggi di cui può disporre, che lo differenziano rispetto agli imprenditori agricoli, è il diritto di prelazione. La prelazione agraria è disponibile per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), nel caso di compravendita di un terreno agricolo. Nello specifico, questo vuol dire che ottiene un vantaggio nella possibilità di divenire il nuovo proprietario del terreno.
La prelazione nello specifico è un vantaggio per chi sta conducendo in affitto il terreno da almeno due anni, che non sussiste per lo IAP. Deve essere tenuto in considerazione che se il terreno specifico in vendita non è stato sottoposto ad un affitto, generalmente conduce al diritto di prelazione per i coltivatori diretti dei terreni confinanti. Nel caso di coltivatore diretto, il diritto di prelazione spetta anche se opera tramite società agricola, purché almeno la metà dei soci sia formato da coltivatori diretti. Il diritto di prelazione si esclude in tutti gli altri casi, ovvero quando non sussiste un affitto (vendita forzata, permuta, fallimento, espropriazione).
Caratteristiche principali della prelazione agraria
- Natura del diritto: La prelazione agraria è un diritto reale di godimento temporaneo sul bene, che dà al titolare la precedenza nell’acquisto del terreno agricolo messo in vendita;
- Confinanti: Il diritto di prelazione spetta solo se il terreno messo in vendita confina con quello da lui già coltivato;
- Comunicazione: Il venditore deve comunicare al diretto confinante l’intenzione di vendere, fornendo tutte le informazioni relative alla vendita (prezzo, condizioni, ecc.). Se il venditore omette questa comunicazione, la vendita può essere annullata;
- Termine per esercitare la prelazione: Dopo aver ricevuto la comunicazione, è previsto un termine (solitamente 30 giorni) per manifestare la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione e procedere all’acquisto del terreno alle stesse condizioni proposte al terzo acquirente;
- Rinuncia alla prelazione: Se non viene esercitato il diritto di prelazione entro il termine stabilito o rinuncia espressamente, il venditore è libero di procedere con la vendita a favore di terzi;
- Prezzo: L’esercizio del diritto di prelazione richiede che l’acquisto del terreno avvenga al prezzo ed alle condizioni indicate nella proposta ricevuta;
- Eccezioni: Esistono alcune eccezioni in cui il diritto di prelazione non trova applicazione, come ad esempio nelle vendite giudiziarie o tra coniugi, ascendenti e discendenti.
La prelazione agraria rappresenta uno strumento di tutela per il coltivatore diretto, permettendogli di consolidare e ampliare la propria attività agricola, evitando che terreni confinanti possano essere acquistati da soggetti estranei al contesto agricolo locale.
Agevolazione sulla Piccola Proprietà Contadina
La piccola proprietà contadina (PPC) è un’istituzione giuridica prevista dal diritto italiano che mira a tutelare e incentivare la piccola proprietà agricola, riconoscendo specifiche agevolazioni ai coltivatori diretti. Questa figura nasce dalla volontà di proteggere la piccola agricoltura, considerata una risorsa fondamentale per il territorio e l’economia rurale.
Questa agevolazione è rivolta ai coltivatori diretti, IAP e alle società agricole, e permette di comprare terreni con imposte agevolate:
- Imposta catastale all’1% sul prezzo totale;
- Imposta di registro: 200 euro fissi;
- Imposta ipotecaria: 200 euro fissi;
- Imposta di bollo: esente.
I prezzi fissi per le imposte di registro e ipotecaria comportano un notevole risparmio per i soggetti interessati, per cui normalmente per esempio l’imposta di registro è fissata al 12% del prezzo totale della compravendita. Questa agevolazione riguarda qualsiasi tipo di terreno, ovvero non sono previsti limiti di grandezza o estensione. Tuttavia i terreni coinvolti nell’agevolazione devono essere necessariamente destinati ad uso agricolo.
Nel caso in cui l’acquirente ceda volontariamente i terreni (a qualsiasi titolo), oppure cessi di coltivarli o di condurli direttamente prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto, si ha la decadenza dall’agevolazione.
In questo caso vi sarà il conseguente recupero dell’imposta evasa con l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. La successione dei terreni a causa di morte e l’espropriazione per pubblica utilità non determinano la decadenza dall’agevolazione. Prima dei 5 anni è comunque possibile trasferire o affittare il terreno a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che vadano ad esercitare l’attività di imprenditore agricolo, a condizione che venga mantenuta la destinazione agricola del terreno.
Disciplina previdenziale ed esenzione contributiva
Sia i coltivatori diretti che gli imprenditori agricoli devono iscriversi ad una gestione previdenziale INPS apposita, in particolare i contributi vanno versati alla cassa dei lavoratori autonomi agricoli dell’ente previdenziale. Esiste una gestione previdenziale apposita per i coltivatori diretti (CD) e una per gli imprenditori agricoli professionali (IAP). L’iscrizione alla gestione CD è prevista se il soggetto iscritto ha una manodopera dipendente inferiore ai due terzi di quella totale. La manodopera dei famigliari è inclusa in quella del soggetto interessato. Questi vincoli non ci sono per l’iscrizione alla gestione IAP.
Esiste poi un caso di agevolazione contributiva rivolto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che si sono iscritti alla previdenza agricola. Si tratta del cd. “bonus lavoratori agricoli“, di cui alla Legge n. 160/19 e confermato anche per il 2023. In particolare, l’esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste in uno sgravio totale (nella misura del 100%) per un periodo massimo di 24 mesi di attività. L’esonero in oggetto riguarda:
- Il versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS);
- Il versamento del contributo addizionale di cui all’art. 17, co. 1, della Legge n. 160/75, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
Per quanto riguarda il versamento contributivo, i contributi da versare sono al 24% per tutti i coltivatori diretti, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, senza distinzioni per età. Il pagamento dei contributi secondo le normative degli autonomi agricoli è previsto in 4 versamenti annuali alle seguenti scadenze:
- 18 luglio;
- 16 settembre;
- 16 novembre;
- 16 gennaio.
A questi contributi si deve aggiungere il versamento all’INAIL con i seguenti importi annui:
- 768,50 euro per zone normali;
- 532,18 euro per zone svantaggiate e montane.
Come si diventa coltivatore?
Per diventare coltivatore diretto è necessario svolgere anche alcuni adempimenti burocratici, come: aprire una partita IVA, con il codice Ateco corretto inerente l’attività svolta, iscriversi alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, aprire una posizione previdenziale INPS come autonomo agricolo, e iscriversi all’INAIL.
Per procedere in questo modo è necessario rispettare i requisiti oggettivi e soggettivi visti prima, e avere un diritto reale sul terreno o terreni in cui si svolge l’attività. Inoltre il Comune di riferimento rilascia un apposito certificato della durata di un anno, che si può rinnovare.
Apertura partita IVA
Per avviare un’attività agricola come coltivatore diretto, è necessario aprire una partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate. La procedura può essere effettuata online attraverso il servizio online dell’Agenzia delle Entrate (per gli intermediari) o recandosi direttamente in un ufficio territoriale.
L’apertura della partita IVA richiede l’individuazione del codice attività (ATECO). Il codice ATECO identifica la tipologia di attività svolta. Per un coltivatore diretto, i codici ATECO più comuni sono legati alle attività agricole. Esempio di codici ATECO per coltivatori diretti:
- 01.11.10 – Coltivazione di cereali (escluso il riso), leguminose da granella e semi oleosi;
- 01.21.00 – Coltivazione dell’uva:
- 01.25.00 – Coltivazione di altri alberi da frutto e di noci;
- 01.46.10 – Allevamento di bovini da latte.
(Nota: la lista non è esaustiva e il codice ATECO specifico dipenderà dalla tipologia di coltivazione o allevamento svolto).
Codice ATECO | Descrizione |
---|---|
01.11.10 | Coltivazione di cereali (escluso il riso), leguminose da granella e semi oleosi. |
01.11.20 | Coltivazione del riso. |
01.12.10 | Coltivazione di ortaggi, radici e tuberi. |
01.13.00 | Coltivazione di legumi, ortaggi, meloni, angurie e zucche. |
01.21.00 | Coltivazione dell’uva. |
01.22.10 | Coltivazione di agrumi. |
01.22.20 | Coltivazione di frutta tropicale e subtropicale. |
01.25.00 | Coltivazione di altri alberi da frutto e di noci. |
01.26.00 | Coltivazione di piante da frutto oleaginose. |
01.28.10 | Coltivazione di piante da spezie. |
01.28.20 | Coltivazione di piante da bevanda. |
01.29.10 | Coltivazione di piante per la preparazione di farmaci o prodotti farmaceutici. |
01.29.90 | Coltivazione di altre piante perenni n.c.a. |
01.46.10 | Allevamento di bovini da latte. |
01.46.20 | Allevamento di altri bovini e di bufali. |
01.47.00 | Allevamento di cavalli, asini, muli e bardotti. |
01.49.10 | Allevamento di suini. |
01.49.20 | Allevamento di ovini e caprini. |
Questa tabella rappresenta solo una selezione di codici ATECO nel settore agricolo. Esistono molti altri codici specifici per diverse attività all’interno del settore. Si consiglia sempre di consultare l’elenco ufficiale dei codici ATECO per identificare il codice più appropriato alla propria attività.
Conclusioni
Il ruolo del coltivatore diretto in Italia è fondamentale per la salvaguardia e la promozione dell’agricoltura tradizionale e sostenibile. Questa figura, riconosciuta e tutelata dalla normativa italiana, gode di una serie di agevolazioni e benefici fiscali e previdenziali che mirano a sostenere e incentivare l’attività agricola nel nostro Paese. Tuttavia, avviare questo tipo di attività comporta una serie di adempimenti burocratici, tra cui l’apertura della partita IVA e la scelta del giusto codice ATECO. È essenziale informarsi adeguatamente e, se necessario, consultare un esperto per navigare correttamente nel mondo della burocrazia e sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla normativa.
Domande frequenti
Oltre a svolgere un ruolo chiave nell’agricoltura, questa figura beneficia di agevolazioni fiscali, previdenziali e, in alcuni casi, di prelazione agraria.
Bisogna presentare una specifica richiesta all’Agenzia delle Entrate, scegliendo il codice ATECO appropriato per l’attività agricola svolta.
Il codice ATECO identifica la natura dell’attività svolta e determina le aliquote fiscali e le agevolazioni applicabili.
È un’agevolazione che riguarda terreni di piccola estensione, coltivati direttamente dal proprietario o dai suoi familiari, che possono godere di specifici benefici fiscali.
Tra gli errori più comuni ci sono la scelta errata del codice ATECO, la mancata registrazione o comunicazione di variazioni all’attività e la non osservanza delle scadenze fiscali.