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Clausola risolutiva espressa: cos’è e come funziona

Fisco NazionaleImmobili e Società immobiliariClausola risolutiva espressa: cos'è e come funziona

La clausola risolutiva espressa in un contratto di locazione è una disposizione che consente a una delle parti di risolvere il contratto in caso di inadempimento dell'altra parte. Questa clausola deve essere specificamente indicata nel contratto e definisce le condizioni e le modalità attraverso cui può essere esercitata.

La clausola risolutiva espressa in è una disposizione che, qualora le parti decidano di inserirla nel contratto, consente ad una delle parti di risolvere immediatamente il contratto in caso di inadempimento compiuto dall’altra parte. Per essere valida, questa clausola deve essere specificatamente indicata nel contratto assieme alle condizioni ed alle modalità con la quale deve essere concretamente esercitata.

La risoluzione opera di diritto non al verificarsi del fatto, ma dopo che l’altra parte ha dichiarato espressamente che intende avvalersi della clausola. 

Cos’è la clausola risolutiva espressa?

L’art. 1456 c.c. definisce la clausola risolutiva espressa nel modo seguente: 

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.” 

Pertanto, si tratta di una disposizione contrattuale in cui le parti stabiliscono che, in caso d’inadempimento (non necessariamente grave) di una o più obbligazioni, il contratto si intende risolto. La risoluzione non opera automaticamente, in quanto l’altra parte deve manifestare la volontà di avvalersene. Si tratta di una forma di autotutela privata prevista dall’ordinamento giuridico.

Caratteristiche principali

Le caratteristiche principali di questa clausola contrattuale possono essere così riassunte:

  • Espressamente indicata: la clausola deve essere formulata in modo chiaro e preciso nel contratto. Non può essere generica ma deve essere specifica;
  • Condizioni di risoluzione: deve specificare quali comportamenti o eventi (come il mancato pagamento del canone o la violazione di altre obbligazioni contrattuali) possono portare alla risoluzione. È fondamentale che la clausola sia redatta in modo chiaro e specifico, indicando esattamente quali inadempimenti possono portare alla risoluzione del contratto. Questo aiuta a prevenire controversie e malintesi tra le parti;
  • Procedura: potrebbe includere la necessità di una comunicazione formale prima di procedere con la risoluzione. Ad esempio, la comunicazione di una lettera di diffida, per informarla dell’inadempimento e della volontà di risolvere il contratto. Questo passaggio è cruciale per garantire che la risoluzione sia valida.

In alcuni casi, la parte inadempiente potrebbe avere la possibilità di sanare l’inadempimento entro un certo periodo, evitando così la risoluzione del contratto. Questa opzione deve essere chiaramente prevista nella clausola.

Effetti della clausola: lo scioglimento del contratto

La clausola risolutiva espressa è valida e di conseguenza idea a provocare l’immediato scioglimento del contratto, soltanto se l’adempimento dell’obbligazione è circoscritto e indicato in modo preciso. In particolare, la clausola non deve essere troppo generica e non è neanche rilevante la gravità dell’inadempimento.

In particolare, è ritenuta nulla o invalida per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che prevede che “l’accordo si risolve per gravi e reiterate violazioni” oppure “per ogni obbligo derivante dal contratto”. Quindi, l’obbligazione oggetto di inadempimento, dal quale potrebbe sfociare la risoluzione del contratto, deve indicarsi in modo chiaropuntuale e non generico. La causa di tale decisione è dovuta alla circostanza che nella clausola risolutiva la volontà delle parti si va a sostituire al controllo giudiziario in riferimento alla gravità dell’inadempimento. Pertanto, l’oggetto deve essere determinato.

L’art. 1455 c.c. dispone che il contratto non può risolversi in caso in cui l’inadempimento di una delle parti sia di scarsa importanza. Nella clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., invece, la valutazione della gravità dell’inadempimento non spetta al giudice ma al contraente. Inoltre, essa opera in caso di una esplicita dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di sciogliere il contratto.

Rinuncia alla clausola

La parte adempiente può decidere di rinunciare ad avvalersi della clausola e la rinuncia può essere espressa o tacita. Tuttavia anche qualora dopo l’inadempimento non venga comunicata la volontà di avvalersi della clausola, non gli è precluso di avvalersene tardivamente, perché non abbia ingenerato nell’altra parte il convincimento giustificato che intenda rinunciare alla risoluzione stragiudiziale. Infine, si ritiene che la clausola risolutiva espressa non possa operare dove la legge ha espressamente indicato i parametri di gravità cui subordinare la risoluzione.

La clausola risolutiva espressa nei contratti di locazione

Nei contratti di locazione, il locatore può decidere di inserire la clausola risolutiva espressa ad esempio nel caso in cui il conduttore non provveda al pagamento del canone alla scadenza pattuita. In caso di inadempimento del conduttore, l’autorità giudiziaria a cui si rivolge il locatore per avvalsene, non è tenuta a valutare la gravità dell’inadempimento, ma solo la sua riferibilità al conduttore.

Nei contratti di locazione, le clausole denominate risolutive espresse spesso in realtà non lo sono, perché vengono riferite in modo generico a tutte le obbligazioni a carico dell’inquilino. Tuttavia, tale istituto, produce i suoi effetti soltanto quando fa riferimento a inadempimenti specifici e indicati nel contratto.

La presenza di una clausola risolutiva espressa introduce un elemento di instabilità nel contratto, poiché consente a una delle parti di terminare il contratto prima della scadenza naturale. Questo può influenzare le decisioni delle parti riguardo all’impegno a lungo termine. Tuttavia, se le condizioni sono chiare, entrambe le parti possono pianificare meglio la loro durata contrattuale

Esempio di clausola risolutiva espressa

“Il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità previste al punto _ del contratto. Le obbligazioni da eseguirsi a pena di risoluzione e poste a carico del Sig. __________riguardano _____________________________(la consegna, il pagamento, la realizzazione di un’opera), mentre per il Sig. ___________________quella di ______________. La presente clausola è da considerarsi come parte integrante del presente contratto”. “La risoluzione del contratto si verifica di diritto con l’invio di una comunicazione con cui la parte adempimento dichiara di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa”.

Alternative alla clausola espressa

Le alternative alla clausola risolutiva espressa in un contratto di locazione possono includere diverse disposizioni e strategie che consentono di gestire inadempimenti o problematiche senza ricorrere a una risoluzione automatica. Ecco alcune opzioni:

  • Clausola di mediazione: includere una clausola che preveda la mediazione come primo passo per risolvere eventuali controversie. Questo approccio può aiutare a trovare soluzioni amichevoli prima di considerare la risoluzione del contratto;
  • Clausola di flessibilità: prevedere una clausola che consenta al conduttore di sanare eventuali inadempimenti entro un certo periodo, evitando così la risoluzione immediata del contratto. Questo può includere, ad esempio, la possibilità di recuperare pagamenti arretrati entro un termine stabilito;
  • Risoluzione per mutuo consenso: stabilire che il contratto possa essere risolto per mutuo consenso delle parti, evitando conflitti e garantendo una chiusura pacifica della locazione;
  • Inserimento di sanzioni pecuniarie: includere clausole penali che prevedano sanzioni pecuniarie per inadempimenti specifici, senza necessariamente risolvere il contratto. Questo può incentivare il rispetto delle obbligazioni senza ricorrere alla risoluzione;
  • Garanzie e cauzioni: utilizzare garanzie o depositi cauzionali per tutelarsi contro possibili inadempimenti. In caso di problemi, il locatore può trattenere parte della cauzione invece di risolvere il contratto.

Clausola espressa vs tacita

La clausola risolutiva tacita e la clausola risolutiva espressa sono due strumenti giuridici utilizzati nei contratti di locazione per gestire le conseguenze di inadempimenti contrattuali, ma presentano differenze significative.

A differenza della clausola risolutiva tacita, che può attivarsi automaticamente in caso di gravi inadempimenti, la clausola risolutiva espressa richiede generalmente un’azione da parte della parte non inadempiente.

CaratteristicaClausola risolutiva espressaClausola risolutiva tacita
DefinizioneÈ una clausola specificamente redatta nel contratto che stabilisce che il contratto si risolve automaticamente al verificarsi di determinate condizioni di inadempimento.Non è espressamente indicata nel contratto, ma è implicita nella normativa vigente. Si attiva automaticamente in caso di inadempimento grave.
FormaEspressa nel contrattoImplicita nella legge
AttivazioneCondizioni specificheInadempimento grave
ProceduraRichiesta formaleAttivazione automatica
EsempioSe il conduttore non paga l’affitto per un periodo stabilito, il locatore può invocare la clausola per risolvere il contratto senza ulteriori formalità.In caso di gravi violazioni delle obbligazioni contrattuali, come danni all’immobile o uso non autorizzato, il locatore può richiedere la risoluzione del contratto anche senza una clausola specifica.

La clausola risolutiva è vessatoria?

Sono definite clausole vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa. In molti casi la richiesta della “doppia firma” può essere indicativo della presenza di una clausola vessatoria.

Una questione molto discussa riguarda la possibilità che la clausola risolutiva espressa possa essere inquadrata tra le clausole vessatorie di cui all’art. 1341 c.c..  La parte maggioritaria della dottrina ritiene che la clausola risoluta espressa non sia vessatoria in quanto non rientra nei casi previsti dal codice civile che sono ritenuti tassativi (Cass. Ordinanza 17603/2018).

I sostenitori della teoria della tassatività delle clausole vessatorie, indicate all’art. 1421 C.C. ritengono che la clausola risolutiva espressa non rientri in questa categoria. Altri effettuando un’interpretazione estensiva dell’art. 1421 C.C., sostengono che la clausola risolutiva espressa contribuisca ad ampliare il diritto di recesso del contraente, altri infine la considerano una clausola limitativa della responsabilità.

Differenza tra la clausola risolutiva espressa e la clausola penale

La principale differenza tra la clausola risolutiva espressa e la clausola penale sta nella finalità dei due istituti. La clausola risolutiva permette alla parte adempiente di sciogliere il vincolo contrattuale in tutti i casi in cui, all’inadempimento di specifica obbligazione, è possibile la risoluzione.

Per quanto riguarda, invece, la clausola penale, ai sensi dell’art. 1382 c.c. si prevede che:

La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno

Quindi, la clausola penale sanziona il debitore inadempiente con lo scopo di consentire il rispetto degli accordi contrattuali e risarcire il contraente creditore senza la necessaria dimostrazione del danno. 

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    Elisa Migliorini
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    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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