A partire dal 2022, la normativa sulla circolazione di auto con targa estera in Italia ha subito significative modifiche. Le nuove disposizioni regolano l’utilizzo di veicoli immatricolati all’estero, in particolare per i residenti italiani e per coloro che utilizzano veicoli intestati a persone residenti fuori dal territorio italiano. Queste novità nascono dalla necessità di adattare la normativa italiana alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea e al contempo di combattere gli abusi nell’utilizzo delle targhe estere. Vediamo in dettaglio le nuove regole introdotte e come queste influenzano i conducenti.
Normativa sulla circolazione di auto con targa estera
La Legge n. 238/2021 ha modificato il Codice della Strada (CdS) introducendo l’art. 93 bis che riguarda la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero. Come regola generale, chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero (art. 93-bis, co. 1).
Pertanto, dal 1° febbraio 2022, i residenti in Italia che possiedono un veicolo con targa estera possono circolare per un massimo di 3 mesi dall’acquisizione della residenza italiana, un’estensione rispetto al precedente limite di 60 giorni. Scaduti i tre mesi, il veicolo deve essere immatricolato in Italia oppure riportato fuori dal confine.
Periodo di Circolazione (Pre-2022) | Periodo di Circolazione (Post-2022) |
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60 giorni | 3 mesi |
Veicoli utilizzati da non proprietari residenti in Italia
La normativa precedente era molto restrittiva per i residenti in Italia che utilizzavano veicoli di proprietà di persone residenti all’estero. Dal 18 marzo 2022, è consentito l’uso di auto con targa estera anche per chi non ne è proprietario (c.d. “utilizzatore“, a condizione che la carta di circolazione estera sia accompagnata da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario. Questo documenti deve necessariamente riportare a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Entrambi i documenti devono essere tenuti a bordo del veicolo.
Se l’uso (da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia) supera i 30 giorni nell’anno solare, è obbligatorio registrare il veicolo presso una nuova sezione del PRA (Pubblico Registro Automobilistico), denominato REVE – Registro dei Veicoli Esteri.
Professionisti
Le disposizioni precedenti si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall’acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
Lavoratori frontalieri
Una novità importante riguarda i lavoratori italiani che operano in stati confinanti (c.d. “lavoratori frontalieri“. Essi possono circolare con un veicolo immatricolato all’estero, ma devono registrarlo presso il PRA entro 60 giorni dall’acquisto, senza più essere limitati al solo percorso casa-lavoro. Inoltre, i familiari conviventi del lavoratore possono anch’essi utilizzare il veicolo, ampliando le possibilità di utilizzo rispetto alla normativa precedente.
Esclusioni dalla normativa
Alcune categorie di persone e veicoli non sono soggetti alle nuove regole (ex art. 93-bis Legge n. 238/21). Tra queste:
- Residenti nel Comune di Campione d’Italia;
- Personale civile e militare delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
- Personale delle forze armate e di polizia in missione presso organismi internazionali;
- Residenti in Italia alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, se legati da rapporti di lavoro con imprese sammarinesi.
Sanzioni per mancata registrazione
La nuova normativa prevede sanzioni severe per chi non rispetta i termini previsti (co. 11 e 15 art. 100, Legge n. 238/21). Tra queste:
- Mancata immatricolazione entro i 3 mesi: sanzione da 400 a 1.600 euro, con ritiro del documento di circolazione;
- Mancata registrazione della disponibilità del veicolo: sanzione da 712 a 3.558 euro, con requisizione del documento di circolazione fino alla regolarizzazione.
In caso di mancato rispetto delle norme entro i termini previsti, si può arrivare alla confisca del veicolo.
Violazione | Sanzione |
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Circolazione oltre i 3 mesi senza immatricolazione | 400 – 1.600 euro, ritiro del documento |
Mancata registrazione presso il PRA | 712 – 3.558 euro, requisizione del documento |
Mancata esibizione del documento di disponibilità | 250 – 1.000 euro, fermo amministrativo del veicolo |
Conclusioni
La normativa aggiornata sulla circolazione di veicoli con targa estera in Italia offre una maggiore flessibilità rispetto al passato, ma impone precisi obblighi di registrazione e documentazione. Per evitare sanzioni e problematiche legali, è fondamentale essere a conoscenza delle nuove regole e rispettarle. Se hai dubbi sulla tua situazione o necessiti di assistenza nella gestione dei tuoi obblighi fiscali legati a un veicolo con targa estera, contattaci per una consulenza fiscale online.
FAQ (Domande Frequenti)
Sì, puoi circolare per un massimo di 3 mesi dall’acquisizione della residenza, dopodiché è necessario immatricolare il veicolo in Italia o portarlo fuori dal Paese.
Se sei residente in Italia e utilizzi un’auto con targa estera per più di 30 giorni nell’anno solare, devi registrare il titolo di disponibilità del veicolo presso il PRA.
Le sanzioni vanno da 250 a oltre 3.000 euro, a seconda della violazione, con il rischio di confisca del veicolo in caso di mancata regolarizzazione.