Nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia, le plusvalenze derivanti dalla cessione (o dal conferimento) di partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato dove l’alienante è residente.
Un soggetto fiscalmente residente in Italia che cede o conferisce una partecipazione societaria di diritto estero, se realizza una plusvalenza, questa è imponibile in Italia. Naturalmente, occorre analizzare prima di tutto la presenza di una Convenzione in vigore e poi le condizioni che la stessa riporta. Fatto questo, il passo successivo è quello di prestare attenzione alla tipologia di soggetto percettore delle plusvalenze (persona fisica o società).
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Quale tassazione per la cessione di partecipazioni estere?
La tassazione della plusvalenza derivante dall’alienazione di azioni o quote detenute in società estere, rende necessario coordinare norme interne e disposizioni convenzionali (Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia). Tale valutazione passa attraverso due diversi step:
- Verificare la “tassabilità” in Italia e nel Paese estero dell’eventuale plusvalenza (attraverso i criteri di collegamento previsti);
- Verificare le modalità di tassazione in Italia della plusvalenza a seconda del soggetto percettore.
Tassabilità della plusvalenza in Italia per la cessione di partecipazioni estere
Per quanto riguarda il primo aspetto, è necessario, far riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. Queste, come noto, seguono il Modello OCSE, che costituisce il prototipo Convenzionale di riferimento a livello internazionale.
Sulla base di queste disposizioni i redditi derivanti dalla cessione di azioni o quote in società estere da parte di soggetto residente prevede la tassazione nello stato di residenza dell’alienante. Questo è quanto prevedono le convenzioni internazionali siglate secondo il modello OCSE.
Tuttavia, occorre prestare attenzione a quanto previsto dalla singola Convenzione. Ad esempio, la Convenzione tra Italia ed Australia prevede la tassazione della plusvalenze dalla cessione partecipazioni nello Stato di residenza della società, lasciando aperta una possibile doppia imposizione anche nello Stato di residenza del percettore. Per questo motivo, occorre sempre effettuare un’attenta analisi della Convenzione sottoscritta dall’Italia.
Cessione di partecipazioni in società immobiliari estere
Un caso particolare di cessione di partecipazioni estere, è quello il cui valore è costituito, “prevalentemente”, da beni immobili situati nello Stato Estero. Tale caso, trova apposita disciplina nel Modello OCSE, ed, in particolare, nel paragrafo 4, dell’articolo 13, del Modello.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, tuttavia, fanno riferimento alle precedenti versioni del Modello OCSE. Previsioni che nella maggior parte dei casi, non hanno previsto una disciplina ad hoc, per le immobiliari estere. In tal caso, si prevede, generalmente, una potestà impositiva concorrente. Potestà concorrente tra lo Stato di residenza del soggetto alienante e lo Stato di residenza della società partecipata.
Tassazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni estere a seconda del soggetto percettore
Per quanto riguarda il secondo aspetto, le modalità di tassazione sono quelle individuate:
- Dall’articolo 67 e 68 del DPR n 917/86 per le persone fisiche non imprenditori, ovvero
- Dall’articolo 87 del DPR n 917/86 per i soggetti IRES.
L’esigenza di scrivere questo contributo nasce dal fatto che ormai sono numerosi i casi di soggetti che detengono azioni o quote in società estere. Questo, sia in Paesi UE, che extra UE. All’atto della loro cessione, qualora si generi una plusvalenza tassabile, generalmente, si verifica una doppia imposizione economica. La doppia imposizione si spiega in virtù:
- Dell’applicazione sui “soggetti” italiani, del principio di tassazione su base mondiale (art. 3 e art. 81, DPR n 917/1986);
- Dell’applicazione del criterio di territorialità nel paese estero. Criterio in base al quale un “soggetto” italiano è tassato nel paese estero, esclusivamente, sui redditi ivi prodotti.
Il criterio appena descritto, comune a molti Stati stranieri, determina evidenti fenomeni di doppia imposizione. Per eliminare le problematiche relative alla doppia imposizione, sono state stipulate numerose Convenzioni internazionali. Infatti, le Convenzioni, essendo accordi tra più Stati, prevalgono sulla norma interna. Pertanto, qualora esistenti, saranno le norme convenzionali a stabilire la potestà impositiva dello Stato italiano. Ovvero dello Stato estero, sul reddito estero del soggetto fiscalmente residente in Italia. Generalmente, le Convenzioni stipulate dall’Italia con i paesi esteri seguono il modello OCSE. Modello che disciplina la cessione dei beni esteri nell’articolo 13, trattando la cessione di partecipazioni come “categoria residuale”.
Articolo 13 del modello OCSE
L’articolo 13, paragrafo 5, del modello di Convenzione OCSE, in relazione alla cessione di partecipazioni di società non residenti, prevede quanto segue:
Art. 13, par. 5 Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni |
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“gli utili derivanti dall’alienazione di beni, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la alienante è residente” “Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident” |
La disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessioni di partecipazioni estere, sembra rinvenirsi nella disposizione citata. Infatti, i paragrafi 1,2,3 e 4, dell’articolo 13 disciplinano gli utili derivanti dall’alienazione di:
- Beni immobili (paragrafo 1);
- Beni mobili di stabili organizzazioni (paragrafo 2);
- Navi, aeromobili e imbarcazioni (paragrafo 3);
- Azioni, il cui valore è costituito da più del 50% da beni immobili situati nello Stato Estero (paragrafo 4).
Il paragrafo 5 dell’art. 13 disciplina i criteri di collegamento per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni estere. Di fatto, si ricade nella definizione residuale in quanto le partecipazioni societarie non possono essere regolate, se non in un caso particolare, dai paragrafi precedenti.
La disposizione richiamata riserva la potestà impositiva esclusivamente allo stato di residenza del soggetto alienante. Di conseguenza, la plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazione detenuta all’estero dal soggetto fiscalmente residente in Italia, deve essere tassata esclusivamente in Italia. Questo nell’ipotesi in cui, la Convenzione stipulata con il paese estero contenga la medesima disposizione presente nel Modello OCSE.
L’analisi delle Convenzioni in essere con l’Italia
Una volta individuato quanto previsto dal paragrafo 5 dell’art. 13 del modello OCSE è necessario andare ad individuare se tra l’Italia ed il Paese estero interessato. Questo al fine di individuare se, nel trattato, è presente la medesima disposizione contenuta nel Modello OCSE. Per questo motivo, di seguito, abbiamo riassunto in una tabella quanto previsto da alcune delle principali Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Convenzione bilaterale | Articolo di riferimento | Potestà impositiva |
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ITALIA – AUSTRALIA | 13 | Potestà impositiva concorrente tra lo Stato di residenza “soggetto” alienante e lo Stato di residenza della società partecipata |
ITALIA – AUSTRIA | 13 | Potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del “soggetto” alienante. |
ITALIA – CINA | 13 | Potestà impositiva concorrente tra lo Stato di residenza “soggetto” alienante e lo Stato di residenza della società partecipata |
ITALIA – FRANCIA | 13 | Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza “soggetto” alienante. Una deroga è contenuta nel protocollo per le società immobiliari. |
ITALIA – LUSSEMBURGO | 13 | Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza “soggetto” alienante |
ITALIA – ROMANIA | 13 | Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza “soggetto” alienante |
ITALIA – UNGHERIA | 13 | Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza “soggetto” alienante |
ITALIA – CANADA | 13 | Potestà impositiva esclusiva Stato di residenza “soggetto” alienante |
Il caso della cessione di partecipazioni estere in società immobiliari
Un caso particolare di cessione di partecipazioni estere, è quello relativo alle società immobiliari. In particolare, si tratta della cessione di partecipazioni estere. Partecipazioni il cui valore è costituito, prevalentemente, da beni immobili situati nello Stato Estero. In tale caso trova apposita disciplina nel Modello OCSE ed, in particolare, nel paragrafo 4, dell’art. 13, del Modello.
Al verificarsi di questa casistica è prevista una potestà impositiva concorrente tra lo Stato di residenza del soggetto alienante e lo Stato di residenza della società partecipata. La ragione di un’apposita disciplina, è giustificabile nel fatto che da un punto di vista fiscale è estremamente conveniente cedere una partecipazione, invece che, un immobile. Pertanto, la ratio della disposizione, è: “evitare manovre elusive consistenti nel possesso di immobili, tramite lo schermo societario, con l’unico fine di ottenere vantaggi fiscali“.
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, tuttavia, fanno riferimento alle precedenti versioni del Modello OCSE. Per questo nella maggior parte dei casi, non hanno previsto una disciplina ad hoc per le immobiliari estere. In alcuni casi, si è posto rimedio inserendo un protocollo aggiuntivo che disciplinava la fattispecie. Proprio com’è avvenuto nel caso della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Francia.
Tassazione interna della plusvalenza da cessione di partecipazioni estere
Definita la potestà impositiva, qualora questa spetti all’Italia, le modalità di tassazione sono quelle individuate dall’art. 67 del DPR n. 917/86. La tassazione è applicata, quindi, come se le partecipazioni fossero detenute in una società residente. Questo vuol dire, passare necessariamente dalla dichiarazione dei redditi, per applicare la tassazione. Vediamo di seguito le differenze tra la tassazione di un cedente persona fisica e un cedente società.
Cedente persona fisica
Il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni detenute da persone fisiche è disciplinato dai commi 3 e 4 dell’articolo 68. In particolare, per le cessioni di partecipazioni, sia qualificate che non, ad eccezione di quelle detenute in società residenti in paradisi fiscali, le relative plusvalenze:
- Sono tassabili esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi;
- Attraverso l’applicazione di un imposta sostitutiva del 26% (quadro RT);
- Possono essere compensate con minusvalenze, ma soltanto dello stesso tipo.
Prendendo, ad esempio, il caso della plusvalenza estera per la persona fisica non si creano problematiche qualora la tassazione sia prevista nel solo Stato di residenza dell’alienante. Particolari problemi, invece, si pongono quando (come nel caso della cessione di partecipazioni in immobiliari estere) si ha la tassazione concorrente, anche nello Stato della fonte del reddito. Questo, in quanto, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% non consente l’applicazione del credito per imposte estere.
Cedente soggetto IRES
In ipotesi di partecipazione detenuta da soggetti IRES, se sono rispettati i requisiti dell’art. 87, DPR n. 917/1986, le plusvalenze sono esenti da imposta per il 95% del loro ammontare. Altrimenti se si tratta di partecipazioni in società residenti in Paradisi fiscali ci sarà imponibilità al 100% della plusvalenza. Plusvalenza che andrà a formare reddito di impresa.
Risposte dell’Agenzia delle Entrate
Risposta ad interpello n. 123/E/2024
Un soggetto espatriato negli Stati Uniti (iscritto AIRE) che ha ceduto la partecipazione in una società italiana deve tassare la plusvalenza solo negli Stati Uniti. L’art. 13, par. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, prevale sulla normativa interna.
Di questo tenore la risposta ad interpello n. 123/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate, la quale richiama una precedente risposta (la n. 135/E/2022). La normativa interna, art. 23, co. 1, lett. f) del TUIR, considera prodotte in Italia le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in società residenti, da parte di cedenti non residenti. Tuttavia, come indicato dall’art. 169 del TUIR e dall’art. 75 del DPR n. 600/73 la normativa convenzionale prevale su quella interna. Il citato art. 13, par. 4 della Convenzione Italia / USA prevede che le plusvalenze da cessione di partecipazioni siano imponibili solo nello Stato in cui l’alienante è residente.
Consulenza fiscale online
Se detieni una partecipazione in una società o ente di diritto estero e stai valutando di effettuare una cessione, fai attenzione. Prima di tutto devi avere ben presente il regime di tassazione a cui andresti incontro. Dovrai poi valutare se la cessione determina una plusvalenza o una minusvalenza. Ed infine dovrai indicare tutto in dichiarazione dei redditi. Soprattutto nel caso in cui la cessione generi una plusvalenza è necessario verificare la presenza di possibilità di ridurre l’importo della plusvalenza tassabile. Sul punto vedi la disciplina PEX, oppure quella riguardante la possibilità di effettuare rivalutazione di quote sociali.
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Domande frequenti
Per le Convenzioni internazionali la plusvalenza da cessione di partecipazioni estere è imponibile in Italia. La tassazione è diversa a seconda del soggetto cedente:
– Persona fisica non imprenditore
– Società
La plusvalenza da cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche prevede un’imposta sostitutiva del 26%. Questa sia applica sia per le partecipazioni qualificate (e non qualificate) percepite a partire dall’anno 2018.
Le plusvalenze da cessione di partecipazioni detenute da società prevede una tassazione ai fini IRES del 5% della plusvalenza. Questo se la partecipazione societaria è relativa ad impresa residente in Paese white list. Altrimenti, la plusvalenza è tassabile al 100%.