Cessione interna di beni in temporanea importazione

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La determinazione della territorialità IVA nella cessione di beni vincolati al regime della temporanea importazione.

Nel caso in cui merce non comunitaria entri nel nostro Paese in regime di ammissione temporanea, il pagamento dell’IVA viene sospeso. Tuttavia, l’imposta deve essere comunque versata nell’ipotesi in cui l’importazione diventi definitiva. Accanto a questa regola generale vi sono delle deroghe legate alla cessione di questi beni importati temporaneamente.

Le cessioni di beni mobili (senza trasporto) in ammissione temporanea sono rilevanti ai fini IVA in Italia qualora i beni si trovino materialmente nel nostro Paese al momento dell’effettuazione dell’operazione. Ciò nondimeno, la cessione di tali beni, se effettuata nei confronti di soggetti d’imposta comunitari, non costituisce una cessione intracomunitaria ma una semplice cessione interna.

Per potersi realizzare una operazione di cessione intracomunitaria è necessario, infatti, che la stessa abbia ad oggetto un bene originario della Comunità o ivi immesso in libera pratica. Conseguentemente, all’operazione in questione si applicherà la sopra descritta regola (articolo 7-bis, comma 1, DPR n. 633/72), per cui la stessa costituirà, laddove i beni si trovino nel territorio nazionale, una “semplice” operazione rilevante territorialmente in Italia.

Occorre prestare attenzione, inoltre, alla circostanza che, per queste operazioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale all’atto della temporanea importazione (articolo 13, comma 2, lettera e), DPR n. 633/72). Ciò in quanto il valore accertato in dogana verrà assoggettato ad imposta soltanto nell’ipotesi in cui i beni vengano nazionalizzati.

La riduzione della base imponibile descritta non opera, tuttavia, nel caso in cui i beni oggetto di temporanea importazione siano oggetto di cessione all’esportazione (R.M. n. 109/98). Per queste ultime operazioni l’entità della base imponibile, in assenza dell’applicazione dell’imposta, assume comunque rilevanza al altri fini, primo tra tutti quello della formazione e dell’utilizzo del plafond.

Vediamo, quindi, le principali indicazioni che riguardano la determinazione della territorialità IVA nella cessione di beni vincolati al regime della temporanea importazione.

Territorialità IVA nella cessione interna di beni vincolati al regime della temporanea importazione

Per le cessioni, nel territorio dello Stato, dei beni ivi introdotti in regime di temporanea importazione l’imposta deve essere applicata esclusivamente sulla parte del corrispettivo pattuito per la cessione “interna” che eccede l’importo accertato dall’Ufficio doganale all’atto della temporanea importazione. Questo è quanto prevede l’art. 13, comma 2, lett. e) del DPR n. 633/72. In questo modo si evita la doppia imposizione in capo al soggetto importatore-cedente dei beninazionalizzati“, immessi in consumo nel territorio dello Stato.

Vediamo quanto indicato con un esempio. Si ipotizzi la seguente situazione:

Valore dei beni accertato in dogana: €. 50.000;
prezzo della cessione interna €. 60.000;
Imponibile €. 10.000 (€. 60.000 – €. 50.000);
IVA (€. 10.000 * 22%) = €. 2.200.

ATTENZIONE:
Ai fini dell’imponibilità IVA è necessario che i beni siano importati a titolo definitivo nel territorio dello Stato (vedasi Cassazione n. 1567 del 28 gennaio 2015).

La determinazione della base imponibile IVA

In assenza del valore accertato in dogana all’atto dell’importazione temporanea, l’imponibile deve essere assunto in misura pari all’intero prezzo di vendita.

Questo, fermo restando che dell’importo dell’IVA assolta sarà tenuto conto all’atto della riscossione dei diritti doganali, nell’ipotesi di insorgenza dell’obbligazione doganale e tributaria. Sul punto vedasi anche quanto indicato dalla Risoluzione Ministeriale n. 13/E/1998.

Cessione di beni vincolati al regime della temporanea importazione con cessionario identificato ai fini IVA in altro Paese UE

Le cessioni effettuate nei confronti di soggetti IVA di altri Paesi membri UE aventi ad oggetto beni introdotti in Italia in regime di temporanea importazione, per essere sottoposti a lavorazione, non costituiscono cessioni intracomunitarie, non imponibili IVA. Vedasi quanto indicato dalla Risoluzione Ministeriale n. 127/E/1998.

Tale conclusione trova riscontro nella circostanza che l’operazione riguarda beni non immessi in libera pratica e, quindi, da considerare alla stregua di merci estere. In altri termini, per la realizzazione di operazioni intracomunitarie (sia acquisti che cessioni), assume rilevanza, tra l’altro, la circostanza che oggetto della transazione sia un bene originario dell’UE o ivi immesso in libera pratica. In mancanza di tale condizione, le cessioni destinate a soggetti passivi identificati in altri Paesi membri si considerano imponibili in Italia, soddisfacendo comunque il presupposto territoriale.

Qualora le condizioni di consegna con resa DDU (Delivery Duty Unpaid – stabilisce che a carico del venditore siano tutte le spese di trasferimento fino ad una destinazione concordata, nonché le spese per l’ottenimento di licenze e documentazioni per l’esportazione dalla nazione di origine e quelle per le operazioni doganali sempre di esportazione) devono essere intese nel senso proprio del termine e cioè con merce consegnata nel luogo di destinazione convenuto “non sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo“, si deve concludere che la cessione delle merci in questione, assoggettate a vincolo doganale, è carente del requisito territoriale.

Qualora l’operatore italiano abbia erroneamente considerato le suddette operazioni quali cessioni intracomunitarie dovrà procedere alle opportune rettifiche , anche in relazione alla costituzione ed all’utilizzo del plafond.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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