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Cessione del Credito da Detrazione per Risparmio Energetico

Fisco NazionaleImmobili e Società immobiliariCessione del Credito da Detrazione per Risparmio Energetico

Modalità operative per comunicare la cessione del credito da detrazione per Risparmio Energetico su singole unità immobiliari. Il beneficiario della detrazione deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito tramite: 1) apposita funzione messa a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; 2) la presentazione del modello appositamente predisposto, che può essere presentato in forma cartacea oppure via PEC.

I contribuenti che hanno usufruito della detrazione per Risparmio Energetico hanno la possibilità di cedere a terzi il proprio credito.

Questo è quanto prevede l’articolo 14 del DL n 63/2013.

La norma, infatti, consente al soggetto beneficiario della detrazione di arrivare alla cessione del proprio credito fiscale ad altri soggetti. Si tratta de fornitori dell’intervento o di altri soggetti collegati a questi. Per i soggetti incapienti, vi è la possibilità di cedere il credito anche a banche o istituti finanziari.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 18.04.2019 ha reso disponibili le modalità operative per effettuare la cessione del credito da detrazione.

Si tratta sicuramente di una opportunità da valutare per tutti i soggetti che hanno sostenuto spese per Riqualificazione Energetica.

Vediamo, la procedura da seguire per effettuare la cessione del credito da detrazione sul Risparmio Energetico.

Cominciamo!


CESSIONE DEL CREDITO DA DETRAZIONE: MODIFICHE TEMPORALI

A partire dal 2017 il contribuente ha la possibilità di cedere il proprio credito corrispondente alla detrazione sul Risparmio Energetico degli edifici.

Questa detrazione ha subito fino ad oggi diverse modifiche, che appare opportuno andare a riepilogare.

CESSIONE DEL CREDITO DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Dall’1.1.2016 – solo su parti comuni condominiali

TIPOLOGIA DI INTERVENTOCESSIONE DEL CREDITO
Generalità” degli interventi agevolabili – solo da parte dei c.d. “soggetti incapienti
– ai fornitori che hanno eseguito gli interventi

Dall’1.1.2017 – solo su parti comuni condominiali

TIPOLOGIA DI INTERVENTOCESSIONE DEL CREDITO
Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda


Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale / estiva, da quali consegue la qualità media di cui al DM 26.6.2015
– da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti)
– ai fornitori o altri soggetti privati (*), con facoltà di successiva cessione

(*) Esclusi banche e intermediari finanziari, fatta eccezione per i crediti ceduti dai “soggetti incapienti” di cui agli artt. 11 e 13, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.

Dall’1.1.2018 sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali

TIPOLOGIA DI INTERVENTOCESSIONE DEL CREDITO
Generalità” degli interventi agevolabili– da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti)
– ai fornitori o altri soggetti privati (*), con facoltà di successiva cessione

(*) Esclusi banche e intermediari finanziari, fatta eccezione per i crediti ceduti dai “soggetti incapienti” di cui agli artt. 11 e 13, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR.


CESSIONE DEL CREDITO SUL RISPARMIO ENERGETICO: INTERVENTI DI PRASSI

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta varie volte, con interventi di prassi, a chiarire la procedura per la cessione del credito da detrazione sul Risparmio Energetico.

In particolare mi riferisco ai Provvedimenti 8.6.2017 e 28.8.2017 e con riferimento agli stessi l’Agenzia:

  • Con le Circolari n 11/E/2018 e n 17/E/2018 ha fornito una serie di chiarimenti al fine di meglio circoscrivere l’ambito di applicazione delle disposizioni in esame;
  • Con la Risoluzione n 58/E/2018 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione di tale credito;
  • Attraverso le Risposte n 56/18 e n 61/18 ha fornito chiarimenti per l’individuazione dei “soggetti terzi” possibili destinatari del credito;
  • Con la Risoluzione n 84/E/2018 ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti da porre in essere dal diretto interessato, dall’amministratore di condominio nonché dal “destinatario” del credito per perfezionare la cessione in esame. In particolare, in tale occasione l’Agenzia ha evidenziato che, fermo restando l’obbligo di comunicare la cessione / accettazione del credito all’Agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore / condomino incaricato, la normativa non contiene prescrizioni relative alla forma con la quale la cessione va posta in essere.

ATTENZIONE!

Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti, i Provvedimenti sopra citati, in base alla normativa vigente alla data di emanazione, fanno riferimento ai soli interventi sulle parti comuni condominiali. Pertanto, questi adempimenti non risultano applicabili alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari.



CESSIONE DEL CREDITO SUL RISPARMIO ENERGETICO: PROCEDURA APPLICATIVA

Per gli interventi di Riqualificazione Energetica degli edifici, le spese sostenute dal primo gennaio 2018 al trentuno dicembre 2019 possono essere oggetto di trasferimento.

Questo avviene tramite la cessione del credito sulla detrazione spettante. Tale cessione avviene anche nel caso in cui la detrazione sia relativa ad interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari.

Per quanto riguarda i soggetti che possono materialmente cedere la detrazione questi possono essere sia soggetti:

  • Capienti: la detrazione copre totalmente la loro imposta dovuta sul reddito dichiarato nell’anno della detrazione;
  • Incapienti: la detrazione è maggiore dell’imposta dovuta sul reddito dichiarato nell’anno della detrazione.

Inoltre, la cessione del credito da detrazione può essere effettuata:

  • Sia verso i fornitori;
  • Sia verso soggetti terzi, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
  • Nonché istituti di credito / intermediario finanziari. Tuttavia, questa casistica riguarda soltanto i soggetti Incapienti.

E’ confermato quanto previsto per la cessione del credito in caso di detrazione derivante da interventi sulle parti comuni condominiali e conseguentemente sono da ritenersi validi i chiarimenti forniti nei documenti di prassi sopra citati.

LA PROCEDURA PER LA CESSIONE DEL CREDITO

Qual’è la procedura per la cessione del credito da detrazione per riqualificazione energetica?

In particolare il Provvedimento 18.04.2019 prevede che i soggetti che intendono cedere il credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sulla singola unità immobiliare:

  • Comunichino, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, i seguenti dati:
    • La denominazione;
    • Il codice fiscale del cedente;
    • La tipologia di intervento effettuato;
    • L’importo della spesa sostenuta;
    • L’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante);
    • L’anno di sostenimento della spesa;
    • I dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica;
    • La denominazione ed il codice fiscale del cessionario;
    • La data di cessione del credito;
    • L’accettazione del credito da parte del cessionario;
    • Ammontare del credito ceduto;
  • La comunicazione può avvenire telematicamente tramite i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite modulo cartaceo.

Inoltre, i contribuenti incapienti devono dichiarare che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni ivi indicate.

Il predetto modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa.

In quest’ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d’identità del firmatario.


CESSIONE DEL CREDITO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: CONCLUSIONI

Quando conviene la cessione del credito da detrazione per riqualificazione energetica?

La possibilità offerta di arrivare a cedere il credito può essere conveniente se si vuole recuperare prima l’importo della detrazione cedendolo ad un fornitore. Altrimenti, nel caso in cui il contribuente sia capiente in dichiarazione, la fruizione del credito può essere gestita direttamente in dichiarazione.

Se desideri capire se nel tuo caso possa essere conveniente effettuare la cessione del credito su interventi di riqualificazione energetica, contattami!

Analizzerò la tua situazione personale per capire se la detrazione è capiente o meno. In quest’ultimo caso valuteremo l’opzione per la cessione del credito a soggetti terzi e ci occuperemo della pratica da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Se hai dubbi o desideri un chiarimento, lascia un commento di seguito, mentre se desideri una consulenza contattaci in privato.

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    Marco Corti
    Marco Cortihttps://fiscomania.com/
    Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.
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