In caso di cessione d'azienda, costituendo operazione esclusa IVA, vi è l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, calcolata separatamente su ciascuna categoria di bene ceduto. Vediamo quali sono le aliquote da applicare e come si determina la base imponibile.

La cessione d'azienda, o di un suo ramo, in quanto operazione esclusa dall'applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (articoli 2 e 3 DPR n. 131/86). La motivazione che determina l'esclusione da Iva dell'operazione è che l'oggetto del trasferimento non è un'operazione economica ma uno o più elementi del patrimonio aziendale.

Le aliquote applicabili sono variabili in funzione della tipologia dei beni che compongono l'azienda, ed è opportuno che nel contratto di cessione di azienda il prezzo sia distinto per ciascun bene trasferito, ovvero per categorie degli stessi. In tal modo ad ogni bene può essere applicata la sua aliquota, evitando che sull'intero prezzo pattuito sia applicata l'aliquota più elevata in funzione dei singoli beni trasferiti.

L'azienda ed il suo trasferimento nella disciplina fiscale

L'azienda, così come definita dall'art. 2555 c.c., è un complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l'esercizio dell'impresa, mentre l'impresa è l'attività esercitata dall'imprenditore. L'azienda può essere ceduta a terza ed in tal caso l'atto deve essere redatto in forma scritta, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio.

Si parla di cessione di azienda quando il trasferimento ha ad oggetto un complesso di beni organizzati anche se non attualmente, ma solo potenzialmente per l’esercizio dell’attività d’impresa. In ogni caso è necessario che il complesso di beni sia già organizzato come tale dal l'imprenditore.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b, del DPR n. 633/72, non sono considerate cessioni di beni "le cessioni e i conferimenti in società o altri enti compresi i consorzi e le assicurazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda". Da questa disposizione ne consegue che il trasferimento dell'azienda (o di rami di essa) deve essere assoggettato ad imposta di registro. Al contrario, in caso di trasferimento di uno o più singoli beni facenti parte del complesso aziendale si rende applicabile l'Iva. Per questi motivi si assiste al fatto che gli imprenditori effettuino cessioni frazionate di beni dell'impresa, in modo da andare ad applicare l'Iva al posto dell'imposta di registro (al fine di ridurre il carico fiscale). Infatti, la cessione dell'azienda sconta l'imposta di registro sul valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, mentre la cessione di singoli beni si avvale del regime di neutralità dell'Iva, che prevede l'obbligo di esercitare la rivalsa per il cedente e il diritto alla detrazione per il cessionario. Inoltre, cedendo singoli...

Questo articolo è riservato agli abbonati:
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.


Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Login