La certificazione degli utili e proventi equiparati (certificazione Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2021. La certificazione deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell’anno 2020.
La certificazione Cupe non deve essere rilasciata, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale. In particolare occorre prestare attenzione all’esposizione dei dividendi cui risulta applicabile la disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata. Questa disposizione fa riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all’anno di produzione degli utili.
Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017.
Vediamo, di seguito le informazioni utili alla certificazione degli utili distribuiti.
Certificazione degli utili e proventi corrisposti
Il modello Cupe deve essere consegnato dai soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percettori entro il 31 marzo. Il modello non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate.
I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
Le somme da certificare nel modello Cupe
Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:
- Riserve di utili distribuite;
- Riserve di capitale distribuite;
- Utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- Proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- Interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all’art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- Remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.
L’obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva. L’obiettivo della certificazione, in questo caso, è quello di consentire ai soggetti non residenti il recupero del credito di imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.
Gli utili non soggetti a certificazione
Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:
- Utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- Utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio.
I dividendi distribuiti nel modello Cupe
Prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:
- Non deve essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- Per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) soltanto una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore.
Certificazione solo per le distribuzioni di utili qualificati formatisi fino al 2017
In questo secondo caso deve essere emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2019.
A seconda dell’anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:
- Il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
- Il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
- Ed il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.
Sostituti d’imposta: consegna Cupe 2021
Termine ultimo, per i sostituti d’imposta, per la consegna mediante invio postale o consegna diretta della Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2020 (c.d. CUPE 2021).