Per poter beneficiare della detrazione fiscale le zanzariere devono rispettare alcuni requisiti riguardanti il modello, ovvero, le zanzariere acquistate dovranno schermare la luce solare e migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Inoltre devono possedere determinati requisiti, ossia, devono avere la marchiatura CE, ossia la certificazione che il prodotto è conforme agli standard comunitari di salute e sicurezza, devono avere un valore Gtot inferiore a 0,35, certificato da un organismo autorizzato, devono proteggere una superficie vetrata (finestra, porta vetrata) comunque esposta, devono essere fissate in modo stabile, devono essere applicate all’esterno della finestra, all’interno o integrata nell’infisso ed infine devono essere regolabili.
Inoltre, possono essere installate su immobili di qualsiasi categoria catastale, tuttavia essi devono essere già esistenti e regolarmente accatastati ed in regola con il pagamento di tributi e oneri. Pertanto il bonus non trova applicazione nel caso di proprietà in costruzione.
Lo sgravio fiscale viene recuperato in 10 quote annuali di pari importo, mentre il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifico parlante.
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Chi può beneficiare del bonus zanzariere?
Possono usufruire dello sgravio fiscale i proprietari di unità immobiliari (persone fisiche o giuridiche), i nudi proprietari e chiunque abbia un diritto di godimento reale sull’immobile.
Il Bonus può essere richiesto da tutti i cittadini in possesso di un immobile di qualsiasi categoria catastale, ma che deve essere già esistente, regolarmente accatastato e in regola coi pagamenti di tributi e oneri. La detrazione non potrà essere richiesta per gli immobili in costruzione.
Devono ritenersi comprese anche le case popolari e gli enti pubblici e privati che versano l’IRES. Può beneficiare della detrazione fiscale zanzariere anche l’affittuario, a condizione che sostenga le spese e che il proprietario dell’immobile sia d’accordo.
Quali sono i requisiti richiesti?
Per usufruire del bonus zanzariere esse devono:
- Avere marchiatura CE, ovvero la certificazione che il prodotto è conforme agli standard comunitari di salute e sicurezza;
- Avere un valore Gtot inferiore a 0,35, certificato da un organismo autorizzato;
- Proteggere una superficie vetrata (finestra, porta vetrata) esposta;
- Fissate in modo stabile;
- Applicate all’esterno della finestra, all’interno o integrata nell’infisso;
- Essere regolabili.
Inoltre, possono essere installate su immobili di qualsiasi categoria catastale, tuttavia essi devono essere già esistenti e regolarmente accatastati ed in regola con il pagamento di tributi e oneri. Pertanto il bonus zanzariere non trova applicazione nel caso di proprietà in costruzione.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifico parlante, la documentazione deve essere conservata per almeno dieci anni. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere effettuata la comunicazione all’Enea.
A quanto ammonta la detrazione?
L’installazione di zanzariere può rientrare nelle detrazioni fiscali per schermature solari, cioè quei dispositivi che hanno la capacità di schermare la luce solare e migliorare l’efficienza energetica dell’immobile.
La detrazione fiscale consiste in una riduzione delle imposte (Irpef o Iref) per un importo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di zanzariere con schermatura solare ed anche per la rimozione di sistemi che già esistevano fino ad un massimo di 60.000 euro.
È detraibile anche l’onorario del professionista che si occupa della pratica Enea.
Spese detraibili
- acquisto e l’installazione di sistemi schermanti;
- la rimozione di eventuali sistemi preesistenti;
- altre eventuali opere accessorie;
- l’onorario del professionista incaricato per la comunicazione ENEA (Agenzia nazionale efficienza energetica).
Come fare domanda?
Il bonus zanzariere 2023 si può ottenere presentando una comunicazione online all’ENEA insieme alla scheda descrittiva dell’intervento. I pagamenti devono essere effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili, come bonifici bancari o postali, carte di credito o debito.
I documenti da conservare sono:
- stampa originale della scheda descrittiva dell’intervento;
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato;
- schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni;
- attestazioni di prestazione per il fattore di trasmissione solare totale;
- delibera assemblea di approvazione esecuzione dei lavori;
- dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavoro;
- fatture spese sostenute;
- ricevute bonifici;
- stampa dell’email inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.
La domanda deve essere inviata, in via telematica, direttamente sul sito dell’Enea.
Come effettuare il pagamento?
Le persone fisiche e i soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento tramite bonifico postale o bancario, (bonifico parlante), in cui devono essere indicati tutti gli elementi identificativi principali del lavoro agevolabile. I soggetti titolari di redditi di impresa possono procedere al pagamento anche con altre forme di pagamento, diversi dal bonifico, a condizione che, in caso di controlli, siano in grado di fornire prova del pagamento. Deve risultare il codice fiscale del contribuente o la partita IVA del soggetto beneficiario; estremi della fattura (data e numero); causale di pagamento.
Documentazione da conservare
La documentazione da conservare è quella che attesta il sostenimento della spesa detraibile (fatture, ricevute e copia ricevuta bonifico parlante o del bonifico online) e certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che sia prova del rispetto dei requisiti tecnici, la documentazione in originale inviata all’ENEA, debitamente firmata, le schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore e ricevuta di avvenuto invio della documentazione richiesta a ENEA.