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Bonus zanzariere: quando la detrazione IRPEF è ammessa e a quali condizioni

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dottore in Giurisprudenza | Consulente Legale
7 min di lettura

Il cosiddetto bonus zanzariere non è un’agevolazione autonoma: la detrazione IRPEF spetta solo ai sistemi configurabili come schermature solari ai sensi dell’art. 14 DL 63/2013, con indice Gtot certificato inferiore a 0,35.


Il bonus zanzariere non esiste come agevolazione autonoma: le zanzariere sono detraibili ai fini IRPEF o IRES esclusivamente se configurate come schermature solari ai sensi dell’art. 14 del DL 63/2013 e dell’Allegato M del D.Lgs. 311/2006. Per il periodo 2025-2026, l’aliquota ordinaria è del 36%, elevata al 50% per l’abitazione principale dei titolari di diritto reale, con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro per unità immobiliare.

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Wizard Fiscale: La tua zanzariera è detraibile?
1. La struttura è fissata in modo stabile all’infisso o alla muratura (non è montabile/smontabile liberamente dall’utente)?
2. Il prodotto possiede la regolare Marcatura CE come schermatura solare?
3. L’infisso su cui è installata è orientato a NORD, NORD-EST o NORD-OVEST?
4. Il valore Gtot (trasmissione solare combinata vetro + rete) certificato dal produttore è INFERIORE a 0,35?
Risultato: DETRAIBILE!

Il prodotto possiede tutti i requisiti oggettivi richiesti dall’ENEA per l’agevolazione fiscale. Ricorda di effettuare il pagamento tramite bonifico parlante.
Risultato: NON DETRAIBILE.

Le zanzariere a strappo, magnetiche o liberamente smontabili non costituiscono installazione strutturale e sono escluse dall’Ecobonus.
Risultato: NON DETRAIBILE.

La marcatura CE è un requisito normativo inderogabile per la conformità delle schermature solari ai fini fiscali.
Risultato: NON DETRAIBILE.

Le vetrate esposte a Nord, Nord-Est e Nord-Ovest non subiscono un irraggiamento solare tale da giustificare, secondo l’ENEA, un incentivo per il risparmio energetico estivo.
Risultato: NON DETRAIBILE.

Se l’indice Gtot è superiore a 0,35, la rete non garantisce un’adeguata schermatura termica e viene considerata una semplice zanzariera, non agevolabile.

Il "bonus zanzariere" non esiste: cosa prevede davvero la normativa

Il cosiddetto bonus zanzariere non esiste come agevolazione fiscale autonoma. Nessuna norma vigente prevede una detrazione specifica per l'acquisto e la posa in opera di reti antinsetto considerate isolatamente. La denominazione, diffusa nel linguaggio comune e nei mezzi di comunicazione, è imprecisa e può indurre in errore chi si aspetta un incentivo dedicato e privo di condizioni tecniche particolari.

La detrazione IRPEF o IRES per le zanzariere è accessibile esclusivamente nell'ambito dell'ecobonus, disciplinato dall'art. 14 del DL 63/2013 e dall'art. 1, commi 344-349, della L. 296/2006. L'agevolazione riguarda gli interventi di posa in opera di schermature solari ai sensi dell'Allegato M del D.Lgs. 311/2006, ossia sistemi che, applicati a superfici vetrate trasparenti, consentono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico-luminosi in risposta alle sollecitazioni solari. Una zanzariera può rientrare in questa categoria solo se possiede precisi requisiti costruttivi e tecnici, verificabili e certificati dal produttore.

La distinzione non è nominale ma sostanziale: il prodotto commercialmente venduto come "zanzariera" non è di per sé agevolabile. Lo diventa solo se progettato, certificato e installato come schermatura solare ai sensi della normativa tecnica vigente.

Quando una zanzariera diventa una schermatura solare detraibile

Una zanzariera è fiscalmente equiparabile a una schermatura solare detraibile quando soddisfa simultaneamente tutti i requisiti costruttivi e tecnici previsti dal punto iii) dell'art. 2, comma 1, lett. b) del DM 6 agosto 2020 "Requisiti" e dall'Allegato M del D.Lgs. 311/2006. Non è sufficiente che il prodotto riduca il passaggio degli insetti: la struttura deve contribuire in modo misurabile al miglioramento della prestazione energetica dell'edificio, limitando il surriscaldamento estivo degli ambienti interni. Nella prassi dell'Agenzia delle Entrate e dell'ENEA, la valutazione è oggettiva e si basa su parametri tecnici verificabili, non sulla denominazione commerciale del prodotto.

Il fissaggio strutturale all'involucro edilizio

Il fissaggio strutturale è il primo requisito discriminante. La schermatura deve essere applicata in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabile o smontabile dall'utente senza l'ausilio di utensili specifici. Sono categoricamente escluse dalla detrazione le soluzioni a strappo, magnetiche, a velcro o comunque rimovibili senza intervento tecnico. Nella prassi, questo requisito esclude la quasi totalità delle zanzariere standard disponibili nella grande distribuzione, progettate per essere installate e rimosse dall'utente in autonomia. Il sistema deve inoltre essere posizionato a protezione diretta di una superficie vetrata: l'installazione su vani aperti privi di vetrate non è ammessa.

Marcatura CE e fissaggio strutturale

La marcatura CE è l'attestazione obbligatoria che certifica la conformità del prodotto agli standard europei di sicurezza e prestazione per i sistemi oscuranti. Nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, la sua assenza determina l'esclusione automatica dall'agevolazione, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del prodotto. La marcatura deve essere specifica per la funzione di schermatura solare: non è sufficiente una generica certificazione di prodotto. Il sistema deve inoltre rispettare le normative nazionali e locali in materia di sicurezza ed efficienza energetica vigenti al momento dell'installazione.

Requisito tecnicoCaratteristica ammessa (detraibile)Caratteristica esclusa (non detraibile)
Parametro termicoGtot < 0,35 (dichiarato e certificato)Gtot ≥ 0,35 o non determinabile
Fissaggio all'edificioStrutturale e inamovibile (con viti o guide)Mobile, magnetico, a strappo (es. velcro)
Standard costruttiviPresenza di regolare Marcatura CEAssenza di Marcatura CE specifica
PosizionamentoA protezione diretta di una superficie vetrataInstallazione su vani aperti privi di vetrate

L'indice Gtot: soglia, calcolo e certificazione

L'indice Gtot rappresenta il fattore di trasmissione solare totale e misura la percentuale di energia termica che attraversa la combinazione di vetro e rete oscurante. Affinché la spesa sia ammissibile all'ecobonus, il valore Gtot certificato dal produttore deve essere rigorosamente inferiore a 0,35. Il parametro viene calcolato secondo la norma UNI EN 14501, considerando l'interazione tra le proprietà riflettenti del tessuto tecnico e la tipologia di vetrata su cui il sistema è applicato. Se il valore supera la soglia, la rete non garantisce un'adeguata schermatura termica estiva e viene considerata, ai fini fiscali, una semplice zanzariera priva di rilevanza energetica. Il valore Gtot deve essere dichiarato e certificato dal produttore nella documentazione tecnica allegata al prodotto, non determinato autonomamente dall'installatore.

L'orientamento dell'infisso: esposizioni ammesse ed escluse

L'orientamento solare dell'infisso su cui viene installata la schermatura è un criterio discriminante per l'ammissibilità della detrazione. Secondo le disposizioni tecniche dell'ENEA e la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 25 luglio 2022, n. 28, l'agevolazione è concessa esclusivamente per le schermature poste a protezione di superfici vetrate esposte da Est a Ovest, passando per il Sud. Le pareti rivolte verso il quadrante settentrionale ricevono un irraggiamento diretto marginale che non giustifica, secondo l'ENEA, un incentivo per il risparmio energetico estivo.

Orientamento infissoAmmissibilitàMotivazione tecnica
Sud, Sud-Est, Sud-Ovest✔ AmmessoMassimo irraggiamento solare estivo
Est, Ovest✔ AmmessoElevato apporto termico mattutino o pomeridiano
Nord, Nord-Est, Nord-Ovest✘ EsclusoIrraggiamento diretto insufficiente ai fini del risparmio energetico estivo (circ. AdE n. 28/2022)

È fondamentale che il contribuente verifichi l'orientamento effettivo dell'edificio prima dell'acquisto: un'indicazione errata nella comunicazione telematica all'ENEA può comportare la decadenza totale del diritto alla detrazione in sede di controllo automatizzato.

Tabella decisionale: la tua zanzariera è detraibile?

La tabella seguente incrocia le quattro variabili tecniche e soggettive determinanti per l'ammissibilità della detrazione. È sufficiente che una sola condizione risulti assente per escludere il diritto all'agevolazione o per modificarne l'aliquota applicabile.

VariabileCondizione ammessaCondizione esclusaEsito / Riferimento normativo
FissaggioStrutturale, inamovibile senza utensiliMobile, magnetico, a strappo, a velcro✘ Non detraibile — DM 6.8.2020 "Requisiti", art. 2
Marcatura CEPresente e specifica per schermatura solareAssente o generica✘ Non detraibile — Allegato M D.Lgs. 311/2006
Indice GtotCertificato < 0,35 (norma UNI EN 14501)≥ 0,35 o non determinabile✘ Non detraibile — DM 6.8.2020 "Requisiti"
Orientamento infissoSud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est, OvestNord, Nord-Est, Nord-Ovest✘ Non detraibile — Circ. AdE n. 28/2022; Vademecum ENEA 25.1.2021
Destinazione immobileAbitazione principale (titolare diritto reale)Altro immobile (seconda casa, immobile strumentale)✔ Detraibile al 50% — Art. 14 DL 63/2013, spese 2025-2026
Destinazione immobileQualsiasi categoria catastale, anche rurale o strumentale✔ Detraibile al 36% — Art. 14 DL 63/2013, aliquota ordinaria 2025-2026

Nota operativa: le prime quattro variabili sono requisiti oggettivi cumulativi, devono essere soddisfatti tutti simultaneamente. La quinta e la sesta variabile sono invece alternative tra loro e determinano esclusivamente l'aliquota applicabile, non l'ammissibilità di base. Un immobile strumentale per l'attività d'impresa o professionale è ammesso all'agevolazione ordinaria del 36%, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2020, n. 19.

Aliquote di detrazione 2025-2026: 36% ordinario e 50% per l'abitazione principale

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, la detrazione IRPEF o IRES per l'installazione di schermature solari — categoria nella quale rientrano le zanzariere con i requisiti tecnici descritti — è disciplinata dall'art. 14 del DL 63/2013 in due misure distinte. L'aliquota ordinaria è del 36% e si applica a tutti i soggetti e immobili ammissibili che non soddisfano le condizioni per la misura maggiorata. L'aliquota maggiorata del 50% spetta esclusivamente agli interventi effettuati dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La distinzione non dipende dalla categoria catastale dell'immobile né dall'essere "prima casa" in senso agevolativo, ma dall'utilizzo effettivo come dimora abituale del contribuente al momento della spesa.

La detrazione non viene rimborsata direttamente ma si recupera in dichiarazione dei redditi, ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo.

ParametroAliquota ordinariaAliquota maggiorata
Misura della detrazione36%50%
Soggetti ammessiTutti i contribuenti IRPEF/IRES (privati, imprese, professionisti)Solo titolari di diritto reale sull'abitazione principale
Immobili ammessiQualsiasi categoria catastale, anche rurale o strumentaleUnità immobiliare adibita ad abitazione principale
Limite massimo detrazione60.000 € per unità immobiliare60.000 € per unità immobiliare
Periodo di validitàSpese 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026Spese 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026
Ripartizione10 rate annuali di pari importo10 rate annuali di pari importo
Riferimento normativoArt. 14 DL 63/2013Art. 14 DL 63/2013

Spese ammesse alla detrazione: oltre al costo di acquisto del sistema schermante, rientrano nella base di calcolo le spese per la posa in opera, la rimozione di sistemi preesistenti e le prestazioni professionali connesse, incluso l'onorario del tecnico per la predisposizione della pratica ENEA. Non è richiesta la produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per questa tipologia di intervento, come previsto dall'art. 7 del DM "Requisiti" del 6 agosto 2020. Non è altresì necessario che l'edificio sia dotato di un impianto di riscaldamento, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2020, n. 19.

Iter documentale e comunicazione ENEA

L'accesso alla detrazione per reti antinsetto oscuranti richiede il rispetto di un iter documentale preciso, articolato in due adempimenti principali: la comunicazione telematica all'ENEA e il pagamento tramite bonifico parlante. L'omissione o l'irregolarità di uno solo di questi adempimenti determina, nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, la perdita totale del diritto alla detrazione, indipendentemente dalla correttezza tecnica dell'installazione.

La comunicazione telematica ENEA entro 90 giorni

La comunicazione ENEA è l'adempimento telematico obbligatorio che certifica la rispondenza tecnica dell'intervento ai fini del riconoscimento della detrazione per schermature solari. La trasmissione deve avvenire esclusivamente attraverso il portale ufficiale dell'ente entro 90 giorni dal termine dei lavori o dal collaudo dell'opera. Il contribuente è tenuto a conservare la ricevuta informatica rilasciata dal sistema, denominata CPID, unitamente alla documentazione tecnica del prodotto.

Per questa tipologia di intervento, l'art. 7 del DM "Requisiti" del 6 agosto 2020 non richiede la produzione dell'APE. L'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e dei massimali di costo può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori, ma soltanto nei casi in cui non sia obbligatorio il deposito in Comune della Relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005.

DocumentoSoggetto emittenteFinalità e tempistiche
Fatture descrittiveFornitore / InstallatoreProva di spesa dettagliata per beni e manodopera
Bonifico parlanteBanca o Poste ItalianeTracciabilità del pagamento con causale normativa (art. 14 DL 63/2013)
Marcatura CE e valore GtotProduttore del sistema schermanteCertificazione tecnica dei parametri termici — da conservare
Dichiarazione di Prestazione (DoP)ProduttoreAttestazione del valore Gtot certificato
Ricevuta telematica CPIDPortale ENEAConferma trasmissione — entro 90 giorni dalla fine lavori
Scheda descrittiva interventoPortale ENEAStampa originale da conservare unitamente alla ricevuta CPID

Il bonifico parlante: regola generale ed eccezione per reddito d'impresa

Il bonifico parlante è lo strumento di pagamento tracciabile che espone in modo inequivocabile i riferimenti normativi, fiscali e anagrafici dei soggetti coinvolti nella transazione. Il documento bancario o postale deve riportare obbligatoriamente: la causale con il riferimento normativo corretto (art. 14 DL 63/2013), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale del fornitore. Il pagamento in contanti, con assegno o con carte prepagate invalida il diritto alla detrazione.

Esiste tuttavia una deroga per i soggetti titolari di reddito d'impresa: questi possono procedere al pagamento anche con forme diverse dal bonifico parlante, a condizione di essere in grado di fornire prova documentale del pagamento in caso di controllo. In caso di compilazione errata del bonifico, la normativa consente di sanare l'anomalia richiedendo all'impresa esecutrice una dichiarazione sostitutiva che attesti la corretta imputazione contabile dell'incasso.

Documentazione da conservare

Il bonus zanzariere si può ottenere presentando una comunicazione online all’ENEA insieme alla scheda descrittiva dell’intervento. I pagamenti devono essere effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili, come bonifici bancari o postali, carte di credito o debito.

I documenti da conservare sono:

  • stampa originale della scheda descrittiva dell’intervento;
  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato;
  • schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni;
  • attestazioni di prestazione per il fattore di trasmissione solare totale;
  • delibera assemblea di approvazione esecuzione dei lavori;
  • dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavoro;
  • fatture spese sostenute;
  • ricevute bonifici;
  • stampa dell’email inviata dall’ENEA contenente il codice CPID.

La domanda deve essere inviata, in via telematica, direttamente sul sito dell’Enea.

Domande frequenti

Il bonus zanzariere è una detrazione fiscale autonoma?

No. Non esiste una detrazione specifica per le zanzariere. L'agevolazione rientra nell'ecobonus ex art. 14 DL 63/2013, accessibile solo se il prodotto è certificato come schermatura solare con indice Gtot inferiore a 0,35 e installato in modo strutturale.

Una zanzariera a rullo o magnetica è detraibile?

No. I sistemi liberamente smontabili dall'utente, a rullo, magnetici, a strappo o a velcro, non soddisfano il requisito di fissaggio strutturale all'involucro edilizio e sono categoricamente esclusi dall'ecobonus, indipendentemente da altre caratteristiche del prodotto.

È obbligatorio l'APE per detrarre le zanzariere?

No. L'art. 7 del DM "Requisiti" del 6 agosto 2020 non richiede la produzione dell'Attestato di Prestazione Energetica per gli interventi di installazione di schermature solari. Rimane invece obbligatoria la comunicazione telematica all'ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.

L'edificio deve avere un impianto di riscaldamento per accedere alla detrazione?

No. La circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2020, n. 19, ha chiarito che la detrazione per schermature solari spetta indipendentemente dalla presenza di un impianto di riscaldamento. L'immobile può appartenere a qualsiasi categoria catastale, anche rurale o strumentale.

Qual è la differenza tra il 36% e il 50% per le zanzariere nel 2025-2026?

L'aliquota del 50% spetta esclusivamente ai titolari di un diritto reale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per tutti gli altri immobili e soggetti — incluse le imprese su immobili strumentali — l'aliquota ordinaria applicabile è il 36%, ai sensi dell'art. 14 DL 63/2013.

Le zanzariere installate su immobili strumentali d'impresa sono detraibili?

Sì, ai fini IRES con aliquota ordinaria del 36%. La circolare AdE n. 19/2020 ha chiarito che la detrazione spetta ai titolari di reddito d'impresa su immobili posseduti o detenuti, indipendentemente dalla loro qualificazione contabile — strumentali, patrimoniali o beni merce.

Dott.ssa Elisa Migliorini

Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti

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