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Bonus edilizi: stop a sconto in fattura e cessione del credito

Fisco NazionaleImmobili e Società immobiliariBonus edilizi: stop a sconto in fattura e cessione del credito

Stop allo sconto in fattura e cessione del credito per i bonus edilizi dove alla data del 30 marzo 2024 non sia stato effettuato il pagamento di una fattura per lavori già effettuati. Nuova ipotesi di blocco all'utilizzo dei crediti in caso di debiti erariali scaduti e comunicazione delle fattura per i cantieri in corso.

Fine sconto in fattura e cessione del credito. L’ultima stretta del Governo arriva con l’approvazione del D.L. n. 39/24 in vigore dallo scorso 31 marzo. Il decreto blocca le ultime possibilità utili per trasferire crediti edilizi: resta salvo solo chi ha pagato una fattura per interventi già realizzati e chi ha presentato una Cilas o un titolo abitativo. Il ministro dell’economia aveva annunciato che questa misura è stata introdotta al fine di tenere sotto controllo i costi stabilendo nuove limitazioni sui bonus edilizi.

Ultimo passaggio dell’iter sarà la conversione in legge del decreto, entro l’ordinario termine di 60 giorni. Per il mondo dell’edilizia agevolata questo nuovo provvedimento d’urgenza rappresenta probabilmente l’atto definitivo del Governo su due misure, il superbonus e il meccanismo delle opzioni alternative. Misure queste che insieme stanno viaggiando alla media di 4,5 miliardi di euro al mese. Il tutto, per un totale che ha superato quota 114 miliardi di euro.

Vediamo di seguito i dettagli.

Bonus edilizi: stop a sconto in fattura e cessione del credito

Il nuovo Decreto Legge reca “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” e vanta 10 articoli.

Il decreto, di fatto, cancella le residue possibilità di cessione dei crediti legati ad interventi di superbonus, per le casistiche che erano oggetto di salvaguardia dopo il primo stop del 16 febbraio 2023 (D.L. n. 11/23). Infatti, i titoli entro quella data davano – prima dell’ultima modifica – sempre diritto a mantenere la possibilità di effettuare le cessioni dei crediti da superbonus, ma anche da altri interventi, come ad esempio il sismabonus ordinario applicabile quasi in tutta Italia con un’agevolazione che può arrivare fino all’85 per cento.

Il nuovo divieto di sconto in fattura e cessione del credito fa salvi solo gli interventi per i quali i titoli abilitativi (Cila o permesso di costruire) o le prove che dimostrano l’avvio dei lavori, oppure, ancora, le delibere per la realizzazione dei lavori, precedenti all’entrata in vigore del decreto (30 marzo). Quindi, l’impossibilità di utilizzo di sconto in fattura e cessione del credito riguarda chi al 30 marzo 2024 non ha pagato nemmeno una fattura collegata a lavori effettivamente realizzati. Il testo, infatti, esclude la possibilità dell’anticipo delle fattura per interventi ancora da effettuare.

Sto a cessione del credito o sconto in fattura anche per gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche

Ad essere colpiti dallo stop definitivo dovrebbero invece essere i pochi lavori per i quali era rimasta in piedi la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Tra questi ci sono gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche. Secondo il nuovo decreto, lo sconto in fattura e la cessione del credito non saranno più consentiti per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Ma anche interventi realizzati su parti comuni dei condomìni e sulle unifamiliari possedute da nuclei familiari a basso reddito o con la presenza di un disabile.

A partire dall’entrata in vigore del nuovo decreto, sono colpiti dal divieto di sconto in fattura e cessione del credito anche i lavori Superbonus realizzati nelle aree terremotate. Per questi interventi, lo ricordiamo, il Superbonus era in vigore fino al 31 dicembre 2025 con aliquota al 110%. Lo stop riguarda infine gli interventi sugli edifici di edilizia popolare e appartenenti alle Onlus. Gli Iacp e gli enti analoghi, anche se costituiti entro il 17 febbraio 2023, non possono più optare per la cessione dei crediti Superbonus.

Utilizzabilità limitata per i crediti da superbonus

L’art. 4, co. 1 del D.L. n. 39/24 prevede limitazioni per l’utilizzo dei crediti da superbonus. La disposizione prevede un blocco alla cessione del crediti attraverso il co. 3-bis dell’art. 121 del D.L. n. 34/20. Questa prevede che in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad imposte erariali o atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di importo superiore a 10mila euro non sia possibile accedere alla compensazione per i crediti di imposta di cui all’art. 121 citato.

La sospensione dell’utilizzo dei crediti sui bonus edilizi opera una volta decorso il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure nel caso in cui sia avvenuta la decadenza dalla rateazione. Tuttavia, la sospensione dall’utilizzo dei crediti trova applicazione sino a concorrenza degli importi di ruoli e carichi (non sull’intero ammontare). Una volta sanati i debiti erariali torna ad essere possibile la compensazione.

Questa disposizione trova applicazione per tutti i bonus presenti nel co. 2 dell’art. 121, ovvero, i seguenti:

  • Recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), TUIR);
  • Efficienza energetica (articolo 14, Dl 63/2013 e art. 119, commi 1 e 2, D.L. n. 34/20);
  • Adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/13 e articolo 119, comma 4, D.L. n. 34/20);
  • Bonus facciate (comma 219 e 220, Legge n. 160/19);
  • Installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettere h), TUIR e articolo 119, commi 5 e 6, D.L. n. 34/20;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter, D.L. n. 63/13 e articolo 119, comma 8, D.L. 34/20);
  • Superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter, D.L. n. 34/20).

Per i cantieri in corso e quelli ancora da avviare obbligo di invio dei dati

I cantieri in corso legati al superbonus sono chiamati ad un nuovo adempimenti, ovvero, una comunicazione antifrodi. L’obiettivo del Governo è quello di avere, da subito, la visibilità su quanto potrebbe spendere nei mesi e negli anni successivi per i bonus edilizi. Infatti, l’esecutivo vuole tenere sotto costante monitoraggio l’andamento della spesa pubblica, nella quale andranno pronosticati gli investimenti previsti per il 2024 e il 2025. In caso di mancato rispetto dell’adempimenti si prevede l’applicazione di una sanzione di 10mila euro per i cantieri già attivi e la decadenza totale da ogni agevolazione per i cantieri ancora da aprire. In ogni caso, non sarà possibile sanare un’eventuale mancanza con la remissione in bonis.

La nuova comunicazione

L’obbligo di presentare la comunicazione riguarderà i soggetti che hanno presentato le Cilas (o un titolo abilitativo) entro il 31 dicembre 2023 e che non hanno chiuso i cantieri entro la fine dello scorso anno. Tuttavia, riguarda anche i soggetti che hanno presentato o presenteranno la Cilas o il titolo abilitativo nel corso del 2024. La nuova comunicazione che riguarderà tutti i cantieri di superbonus attualmente in corso e quelli che devono ancora partire. Per adempiere a questa comunicazione sono chiamati ad inviare i dati:

  • Gli esecutori di interventi che accedono al super ecobonus (in questo caso all’Enea);
  • Coloro che accedono al super sismabonus. In questo caso al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal Dipartimento Casa Italia.

I dati da trasmettere con la comunicazione riguardano:

  • I dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori;
  • L’ammontare delle spese sostenute nel 2024 fino all’entrata in vigore del decreto;
  • L’ammontare delle spese che prevedibilmente devono essere sostenute successivamente al decreto negli anni 2024 e 2025;
  • Le percentuali di detrazioni spettanti per le diverse spese.

Conclusioni

Il consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge riguardante le norme sul Superbonus. Il provvedimento, che non era all’ordine del giorno della riunione, ed è stato presentato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, punta a tenere sotto controllo i costi. Arriva dunque lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito.

Nei giorni scorsi, dalle simulazioni fatte in vista dell’approvazione del Documento di economia e finanza (Def), è infatti emerso che il credito edilizio al 110% potrebbe impattare più del previsto sul deficit 2023 portandolo anche oltre l’ultima previsione Istat del 7,2%. Le indiscrezioni parlano di ulteriori sforamenti per 10 miliardi.

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