Bonifico dall’estero esente da imposta di donazione

HomeBonifico dall'estero esente da imposta di donazione

Quando un soggetto residente riceve denaro proveniente dall'estero attraverso un bonifico non si rende applicabile l'imposta di donazione nel caso in cui il donante si soggetto residente all'estero ed il denaro (trasferito) provenga dall'estero. A tenere questa posizione anche l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 310/E/2019.

La donazione transnazionale di denaro si verifica quando una persona invia denaro a un destinatario che si trova in un paese diverso dal proprio. Ci sono molte ragioni per cui le persone possono effettuare donazioni transnazionali, attraverso l’effettuazione di un bonifico dall’estero verso l’Italia. Tra i principali esempi troviamo la necessità supportare amici o familiari che si trovano fuori dai confini nazionali.

La donazione di denaro effettuata mediante bonifico bancario estero a favore di soggetti residenti in Italia presenta delle problematiche per quanto riguarda l’applicazione del principio di territorialità delle imposte di donazione. La fattispecie è stata affrontata anche dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 310/E/2019. Il caso affrontato è stato quello di un soggetto residente in Italia, il cui figlio, residente nel Regno Unito, intende effettuare una donazione in denaro. Gli elementi caratterizzanti questa situazione sono i seguenti:

  • Soggetto donante residente all’estero;
  • Soggetto beneficiario residente in Italia;
  • Oggetto della donazione una somma di denaro detenuta all’estero.

In questa casistica andiamo ad individuare il perimetro di esenzione dall’applicazione dell’imposta di donazione per il bonifico dall’estero verso l’Italia.

Territorialità dell’imposta di donazione

A disciplinare la territorialità dell’imposta di donazione è l’art. 2 del D.Lgs. n. 346/90 (TUS). Tale disposizione ruota attorno alla residenza fiscale del soggetto donante per individuare la pretesa impositiva nazionale. Più in particolare, al co. 1 dell’art. 2, infatti, si definisce l’ambito territoriale di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni prevedendo che l’imposta sia dovuta dal donatario in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque risultino situati, nell’’’ipotesi in cui il donante sia residente in Italia, in applicazione del c.d. principio dell’imposizione globale (c.d. di “worldwide taxation“). La norma, al successivo co. 2 prevede infatti che, “se alla data (…) della donazione (…) il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

Pertanto, qualora il donante risieda all’estero al momento della stipulazione della donazione, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che risultino “esistenti”. Ovvero, materialmente collocati nel territorio italiano, in applicazione del c.d. principio della territorialità.

All’inverso, questa disposizione regola anche l’imposizione nei confronti dei soggetti stranieri (non residenti), richiedendo la presenza di un collegamento con il territorio italiano al fine di ricondurre le manifestazioni di capacità contributiva estere nell’ambito di efficacia e validità della potestà impositiva dello stesso. Dunque, in deroga al principio generale sancito al comma 1, qualora alla data della donazione il donante risieda all’estero, l’imposta è dovuta solamente in relazione a quei beni e diritti esistenti sul territorio dello Stato italiano.

Sul punto è opportuno chiarire che il co. 1-bis dell’art. 55  del D.Lgs. n. 346/90, il quale prevede che il criterio della residenza del beneficiario si applicherebbe per le sole donazioni formate all’estero (con bonifico dall’estero). Mentre, quello della residenza del disponente per le donazioni formate in Italia. Tuttavia, questa disposizione ha la funzione estendere l’obbligo di registrazione alle donazioni formate all’estero.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria sui bonifici dall’estero verso l’Italia

Il criterio di territorialità dell’imposta di donazione sopra indicato è stato confermato anche dall’Amministrazione finanziaria in due documenti. Il primo riguarda la Consulenza giuridica n. 904-3/2015 della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

l’atto di donazione formato all’estero, con il quale il soggetto residente all’estero disponga una donazione di beni e diritti anch’essi situati all’estero, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazione e non è soggetto a registrazione in termine fisso in Italia“.

Dello stesso orientamento anche l’Agenzia delle Entrate, con la (già citata) risposta ad interpello n. 310/E/2009. Tale documento precisa che nel caso in cui il donante non sia residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta esclusivamente per i beni ed i diritti esistenti sul territorio nazionale. Pertanto, è necessario individuare se il bene donato (denaro) è esistente in Italia. Affinché questo sia possibile occorre che vi sia la residenza in Italia del soggetto emittente che trasferisce la disponibilità del denaro a favore del beneficiario.

Al riguardo, il co. 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 346/90, pone una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato, tra l’altro, in relazione ai “e) crediti, cambiali, vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato”. Considerato che il denaro (da trasferire in tale caso mediante bonifico bancario) non risulta tra i beni che, ai sensi del citato co. 3, si presumono “esistenti” nel territorio dello Stato, si ritiene utile far riferimento alla disciplina dettata per le altre tipologie di beni, previste dalla citata lettera e), che presentano caratteristiche sostanzialmente analoghe al denaro.

Se manca tale condizione il bene non si considera esistente nel territorio dello Stato. Pertanto, il relativo atto di donazione da parte del donante (residente all’estero) non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta sulle donazioni in Italia.

Per le considerazioni sin qui riportate, nella fattispecie in commento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il denaro, oggetto della donazione tramite bonifico, non sia da presumere quale bene esistente nel territorio dello Stato. Questo, nel presupposto che il donante è residente all’estero. Di conseguenza, non essendo detto atto soggetto ad imposta di donazione per mancanza del presupposto di territorialità, non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.

 La giurisprudenza di legittimità sui bonifici dall’estero

In merito ai trasferimenti di denaro dall’estero ha espresso la sua posizione anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8175 del 24 marzo 2021. Il caso è quello del bonifico effettuato da parte di un soggetto residente all’estero (nel caso era la Svizzera) nei confronti di un soggetto residente in Italia. In questa situazione, rispetto a quella della risposta n. 310/E/2019, il trasferimento di denaro non è avvenuto “estero su estero“, ma bensì, con un bonifico estero verso un conto corrente italiano.

Anche in questo caso, il fatto che il donante fosse residente all’estero ha fatto si che il denaro oggetto di donazione, benché destinato a soggetto residente in Italia, non si presume come bene esistente nel territorio dello Stato. Pertanto, anche secondo la Corte, quando il denaro proviene fuori dal territorio nazionale è sufficiente che il donante non sia fiscalmente residente, per escludere l’applicazione dell’imposta sulle donazioni. Questo, anche nel caso in cui il denaro sia stato ricevuto su un istituto bancario nazionale.

In altre parole, di fatto, per il donante non residente non rileva l’applicazione dell’imposta di donazione qualunque sia la modalità con la quale viene effettuato il trasferimento di denaro al donatario residente in Italia. Tuttavia, è necessario prestare attenzione nel caso in cui la donazione avvenga attraverso l’utilizzo di strumenti indicati nella citata lettera “e) crediti, cambiali, vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato”. In questo caso, l’utilizzo di uno di questi strumenti presuppone l’applicazione dell’imposta sulle donazioni, in quanto vi sarebbe una presunzione assoluta si esistenza nello Stato.

Le donazioni verso soggetti residenti all’estero

Tutte le considerazioni fatte finora riguardano le donazioni effettuate da parte di donante residente all’estero. A conclusioni diametralmente opposte, quindi, si arriva nel momento in cui siamo di fronte ad un donante fiscalmente residente in Italia. Il caso può essere quello di un genitore che decidere di donare una somma di denaro al figlio che si è trasferito all’estero. In questo caso la residenza fiscale del donante e dei beni trasferiti non possono che portare all’applicazione dell’imposta di donazione. Tale argomento è stato approfondito in questo articolo: “Donazione di denaro ai parenti ed imposta di donazione“.

In tutti questi casi è importante, anche nel caso di donazione indiretta, valutare attentamente la situazione con l’ausilio di un notaio italiano, al fine di adempiere alla registrazione dell’atto di donazione ed a valutare l’applicazione dell’imposta di donazione. Non farlo, oltre che a creare problematiche fiscali per in donante potrebbe anche creare problemi ed accertamenti ad donatario non residente che potrebbe essere chiamato a dover dimostrare la provenienza dei denaro ricevuto, pena la tassazione dello stesso come reddito. Per questo motivo è sempre importante valutare in anticipo la situazione.

Conclusioni sui bonifici dall’estero

Sulla base delle indicazioni riportate occorre prestare molta attenzione all’effettuazione di donazioni di denaro transnazionali, in quanto queste ricadono nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Pertanto, il consiglio è quello di andare sempre, preventivamente, a verificare se il trasferimento di denaro sia o meno da assoggettare ad imposta sulle donazioni. Come abbiamo visto il criterio guida è quello della residenza fiscale del donante.

Quando la residenza è estera ed i beni (in questo caso il denaro) è estero, non vi è imponibilità in Italia della donazione verso soggetto ivi residente. Questo, indipendentemente dal fatto che il denaro venga ricevuto all’estero, oppure in Italia, come indicato dalla Corte. Questo, a meno che l’oggetto della donazione non riguardi beni che, per legge, vengono considerati per presunzione esistenti in Italia. In caso di beni (denaro) esistente in Italia, invece, la situazione si complica in quanto il bene presente in Italia comporta l’applicazione dell’imposta di donazione.

I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Holding e INPS: perché i soci non sono iscrivibili alla Gestione Commercianti

Il conferimento delle partecipazioni in una società capogruppo elimina il presupposto soggettivo dell'obbligo contributivo: nessuna attività commerciale diretta, nessuna...

Diversificazione valutaria e protezione del patrimonio: guida

Allocare il risparmio su valute rifugio è una strategia legale e dichiarata. Ma per i residenti italiani il costo...

Quando passare da SRL a Holding: la valutazione che ogni imprenditore dovrebbe fare

Strutturare un gruppo societario ha senso solo in alcune situazioni precise. Prima di sostenere i costi di una capogruppo,...

Trust autodichiarato: regime fiscale e rischio di interposizione fittizia

Quando disponente e trustee coincidono, la segregazione patrimoniale è legittima, ma resta valida solo se la gestione concreta lo...

Pianificazione patrimoniale: strumenti, rischi e strategie per proteggere il tuo patrimonio

La pianificazione patrimoniale è il processo con cui un imprenditore o un professionista organizza il proprio patrimonio — personale,...

Bilancio delle holding: specificità contabili, valutazione partecipazioni e regime fiscale

Il bilancio di una holding è il documento contabile che ha nell'attivo partecipazioni come posta dominante, rileva i propri...