Per interrompere un pignoramento dello stipendio occorre presentare un’opposizione. Questa è una delle forme più comuni di pignoramento presso terzi.
In questa procedura, il creditore può ottenere il pagamento del proprio creditoì e avviene direttamente dal datore di lavoro del debitore, prelevando una quota dello stipendio. La disciplina è rinvenibile dall’art. 543 del Codice di Procedura Civile, rientra nei provvedimenti esecutivi di cui ci si può avvalere per recuperare un credito nei confronti di un debitore. Ci sono, però, dei limiti da rispettare.
Pignoramento dello stipendio
Il pignoramento dello stipendio è una procedura esecutiva che consente ai creditori di ottenere il pagamento di un debito direttamente dal reddito del debitore. Il datore di lavoro trattiene una parte dello stipendio e la versa al creditore. E’ regolato dagli articoli 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Questa procedura inizia con una richiesta formale da parte del creditore, che deve essere in possesso di un titolo esecutivo, come una sentenza, un decreto ingiuntivo o un altro atto esecutivo.
Il creditore deve notificare al debitore un atto di precetto, intimandogli di adempiere al pagamento entro 10 giorni. Qualora il debitore non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il creditore può procedere con l’atto di pignoramento, che viene notificato sia al debitore sia al datore di lavoro del debitore. Una volta effettuato il pignoramento, il giudice fissa un’udienza per decidere sull’assegnazione delle somme pignorate.
Questa ordinanza viene notificata al datore di lavoro del debitore, il quale trattiene l’importo stabilito dallo stipendio del lavoratore. La trattenuta continua fino al completo soddisfacimento del debito o fino a una nuova disposizione del tribunale. Il datore di lavoro non può rifiutarsi di eseguire l’ordinanza, pena sanzioni legali.
Limiti
L’importo che può essere pignorato dallo stipendio è determinato dalla legge e dipende dalla situazione economica del debitore, al fine di garantirgli un reddito minimo vitale. La legge stabilisce che non può essere pignorato più di un quinto dello stipendio netto, con eccezioni per debiti alimentari o fiscali, dove la percentuale può essere più alta. Per le obbligazioni alimentari dovute per legge, le somme pignorate non possono, infatti, eccedere un terzo dello stipendio.
Nel 2024 è stato innalzato il limite minimo di impignorabilità per garantire un reddito sufficiente al mantenimento del debitore. La quota massima pignorabile rimane pari a un quinto del reddito mensile percepito per i debiti ordinari.
Per i tributi dovuti a Stato, province e comuni, il limite pignorabile resta un quinto della retribuzione. Tuttavia, per i pignoramenti effettuati dall’agente della riscossione, la soglia varia:
- Un decimo per importi fino a 2.500 euro;
- Un settimo per importi da 2.500 a 5.000 euro;
- Un quinto per importi superiori a 5.000 euro.
La vera novità del 2024 riguarda il pignoramento verso terzi, che rappresenta una svolta significativa nella disciplina del Codice di procedura civile. Queste modifiche includono limiti precisi sugli importi dei crediti pignorabili e l’introduzione dell’articolo 551-bis c.p.c.
Esso prevede che perda efficacia dopo 10 anni dalla notifica al terzo, a meno che non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o non siano intervenute specifiche circostanze di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo.
Per mantenere l’efficacia del pignoramento, il creditore può notificare una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale.
Come ci si può tutelare dal pignoramento?
Il debitore può tutelarsi mediante:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c), con cui il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere al pignoramento stipendio. Questa opposizione può essere fondata su l’assenza di un titolo esecutivo valido, la prescrizione del credito o la già avvenuta estinzione del debito, oppure la mancanza di notifiche regolari, la violazione dei limiti di pignorabilità stabiliti dalla legge o l’inadeguatezza della somma richiesta rispetto all’effettivo debito residuo. Il debitore può presentare un’istanza al giudice competente per richiedere la sospensione dell’esecuzione. Il giudice può ordinare la sospensione immediata del pignoramento fino alla decisione finale sul merito dell’opposizione;
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c), che il debitore può effettuare quando ritiene vi sia stata qualche irregolarità a livello della procedura di pignoramento, ad esempio, in mancanza della notifica. Oppure se l’atto di pignoramento non è stato notificato correttamente, se manca la specificazione dell’importo corretto o se vi sono irregolarità nei termini e nelle modalità di esecuzione. Inoltre, possono esserci vizi derivanti dall’incompletezza della documentazione allegata, dalla mancata indicazione del titolo esecutivo.
Il debitore può decidere di tutelarsi, bloccando il pignoramento, pagando all’ufficiale giudiziario la somma per cui è stata avviata la procedura e le relative spese. In questo modo, mediante un pagamento tardivo, il debitore ottiene il blocco del pignoramento.
Il Saldo e stralcio è un accordo tra debitore e creditore con cui il debitore offre il pagamento immediato di una somma inferiore rispetto al debito originario. Se il creditore accetta, il debitore può evitare il pignoramento dello stipendio e ottiene l’estinzione del proprio debito.
In questo modo, può ottenere la Cancellazione dal CRIF o dove è stato segnalato come cattivo pagatore.
Gli errori nella notifica dell’atto di pignoramento possono comportare l’annullamento della procedura. Pensiamo alla mancata indicazione dell’importo o dei dati relativi al debitore o creditore o la prescrizione del debito. Inoltre, se la notifica avviene in modo irregolare, ad esempio senza il rispetto dei termini di legge o senza il coinvolgimento dell’ufficiale giudiziario, risultare nullo.
Se il pignoramento compromette la sopravvivenza del debitore e della sua famiglia, è possibile chiedere una revisione dell’importo trattenuto dal giudice dell’esecuzione.
E’ possibile anche effettuare una negoziazione con il creditore per richiedere la sospensione del pignoramento in cambio di un pagamento dilazionato o ridotto. E’ possibile richiedere la riduzione dell’importo dovuto o una rimodulazione del piano di rientro o persino l’azzeramento degli interessi maturati, a seconda della disponibilità del creditore.