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Attività mediche: guida alla disciplina fiscale

Partita Iva, dichiarazione dei redditi, ritenuta e fatture: gli adempimenti fiscali nelle attività mediche. Attività intramoenia e guardia medica, tutte le informazioni per essere in regola con la normativa fiscale. Ecco la nostra guida.

Coloro che intraprendono un’attività medica devono preliminarmente porsi il problema di conoscere il regime fiscale applicabile, anche al fine di scegliere fin dall’inizio dell’attività le migliori soluzioni che consentano di applicare i trattamenti fiscali agevolati previsti dalla normativa vigente proprio per i primi anni di esercizio della professione, nonché per evitare di commettere errori.

Questa guida ha lo scopo di inquadrare le principali problematiche di natura fiscale che il giovane medico si trova a dover affrontare iniziando la propria attività professionale. L’obiettivo infatti è quello di costituire una fonte di informazioni sia per i medici che devono avviare l’attività, sia per quelli che si trovano ad affrontare problematiche fiscali nell’espletamento della propria attività.

Attività mediche: fattispecie

L’attività medica può essere esercitata:

  • Nelle forme del lavoro dipendente o a questo assimilato:
    • Direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private;
    • Direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche, oltre però il normale orario di lavoro (come attività intramoenia);
    • Direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche da parte di medici specializzandi, sulla base di convenzioni stipulate con le Università;
  • Nelle forme del lavoro autonomo:
    • Direttamente nei confronti del paziente nell’ambito di uno studio privato;
    • Come attività extramuraria (o extramoenia), quando i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) utilizzano strutture o studi privati per svolgere la libera professione;
    • A favore di strutture sanitarie private di terzi;
    • Mediante un rapporto di convenzionamento con le Aziende sanitarie locali (ASL).

Attività mediche di lavoro dipendente

L’esercizio della professione del medico con un contratto di lavoro subordinato, produce un reddito di lavoro dipendente, tassato alla fonte dal sostituto d’imposta (articoli 49, 50 e 51 DPR n. 917/86). In base all’articolo 49, comma 1, del DPR n. 917/86:

sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri

Attività intramoenia

E’ considerata intramoenia l’attività svolta nella disciplina di appartenenza da parte dei medici e consiste nello svolgimento dell’attività professionale all’interno della struttura ospedaliera, al di là dell’impegno di servizio. La libera professione intramoenia può essere svolta quale libera professione individuale, contraddistinta dalla scelta diretta da parte dell’utente del singolo professionista cui è richiesta la prestazione, oppure, sempre su richiesta dell’utente, in équipe, la quale vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate.

I compensi percepiti dai medici del S.S.N. in relazione all’attività intramoenia costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente a norma dell’articolo 50 comma 1, lettera e) del DPR n. 917/86. Su tali redditi non competono pertanto le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente ex articolo 13 del DPR n. 917/86, mentre si applicano le ritenute d’acconto secondo le ordinarie aliquote Irpef. Il reddito imponibile è dato da tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di imposta, secondo il principio di cassa, al netto delle trattenute previdenziali.

Medici specializzandi

Le attività mediche effettuate da specializzandi, possono essere effettuate sulla base di convenzioni stipulate con le Università. Gli specializzandi prestano la loro opera presso gli ospedali, percepiscono una borsa di studio, considerata fiscalmente come reddito assimilato a lavoro dipendente. Tali borse di studio, essendo erogate per la frequenza di corsi post-laurea, sono esenti da Irpef.

Attività extramoenia

Se i medici, invece, oltre all’attività di lavoro dipendente presso l’ASL, svolgono anche un’attività presso studi privati (attività extramoenia) e quindi al di fuori della struttura ospedaliera, i compensi derivanti da quest’ultima sono collocabili fra quelli di lavoro autonomo professionale ai sensi dell’articolo 53 del DPR n. 917/86.

Il reddito imponibile è dato dalla differenza tra i compensi incassati e le spese sostenute per l’esercizio della professione. Il medico in extramoenia, in quanto libero professionista con numero di partita Iva, è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

I medici dipendenti devono operare una scelta tra la modalità extramoenia ed intramoenia per l’esercizio della libera professione.

Attività prestata a favore di strutture sanitarie private

In questa ipotesi il medico opera nell’ambito di una struttura sanitaria privata, la quale mette a disposizione del professionista, ovvero concede in affitto, i locali della struttura stessa per l’esercizio di attività di lavoro autonomo. E’ previsto che il professionista che ha eseguito la prestazione sanitaria emetta la fattura nei confronti della struttura, la quale a sua volta fattura la prestazione al paziente.

Attività di guardia medica

Il medico in formazione specialistica può sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il medico può essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, venendo occupato solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. In linea di principio, le prestazioni citate sono riconducibili nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo occasionale, ex articolo 67 del DPR n. 917/86.

Tuttavia, nel caso in cui il medico eserciti professionalmente la medesima attività in forma di lavoro autonomo (non occasionale), le prestazioni rese nei confronti della ASL devono essere attratte nell’ambito dell’attività svolta con continuità e professionalmente (articolo 54 del DPR n. 917/86). In tale ipotesi, l’emissione della fattura è obbligatoria, ex articolo 21 del DPR n. 633/72.

Attività mediche di lavoro autonomo

L’attività medica esercitata come libera professione, genera un reddito di lavoro autonomo (articoli 53 e 54 DPR n. 917/86). In base all’articolo 53, comma 1, del DPR n. 917/86:

sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle (d’impresa), compreso l’esercizio in forma associata (di arti e professioni) di cui alla lettera c), comma 3, dell’articolo 5

Per esercizio di arti e professioni s’intende l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo, così come delineato dall’articolo 2222 del codice civile (Contratto d’opera), in base al quale:

quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV (delle Obbligazioni)

Adempimenti per l’avvio dell’attività professionale

Per poter svolgere l’attività di medico è necessario aver superato con esito positivo l’esame di Stato ed essersi iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli della Provincia cui appartiene il Comune di residenza anagrafica.

Gli iscritti all’Ordine dei Medici che intendono esercitare in maniera abituale un’attività professionale di lavoro autonomo, devono innanzitutto richiedere, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, l’attribuzione del numero di partita Iva all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.

Enpam: cassa di previdenza

L’iscrizione all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, che si occupa della previdenza obbligatoria dei medici ed odontoiatri, avviene d’ufficio a cura dell’Ordine locale. L’Enpam gestisce:

  • Il Fondo generale – Quota A e Quota B: Tutti gli iscritti devono versare il contributo minimo fisso al Fondo Generale – Quota A, calcolato su un reddito minimo. Tale contributo è distinto in base alle fasce d’età;
  • I Fondi speciali – Gli iscritti che esercitano la libera professione devono poi versare il contributo proporzionale al Fondo generale della Libera Professione – Quota B, sulla quota di reddito eccedente quello minimo.

Pagamenti contributivi

I Medici convenzionati con il S.S.N. non devono dichiarare i compensi corrisposti dalle Aziende sanitarie locali in quanto già assoggettati a contribuzione, ma devono dichiarare solamente gli eventuali redditi da libera professione prodotti, al netto delle relative spese. L’importo del contributo è calcolato dall’Enpam sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere compilato ed inviato all’Ente medesimo, anche per via telematica, entro il 31 luglio di ogni anno.

Il contributo può essere versato in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre, oppure in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre, oppure in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno.

Regime contabile forfettario

Quello forfetario è l’unico regime fiscale agevolato attualmente previsto, introdotto dalla Legge n. 208/15 ed applicabile nel caso sussistano i requisiti di seguito elencati. L’accesso al regime è consentito sia ai soggetti che iniziano un’attività imprenditoriale o professionale sia ai soggetti già in attività, purché:

  • Presumano di conseguire o abbiano conseguito nell’anno precedente compensi non superiori, per quanto concerne i medici, a €. 30.000,00;
  • Non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori superiori a €. 5.000,00 lordi;
  • Il costo complessivo dei beni strumentali (attrezzatura, autovettura ecc.) a fine esercizio non superi €. 20.000,00;
  • Nell’anno precedente non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilato superiori a €. 30.000,00.

Il regime forfettario si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile, calcolato tramite l’applicazione ai compensi incassati del coefficiente di redditività previsto per gruppi di attività che, per quanto riguarda la categoria dei medici, è stabilito in misura pari a 78%.

Ciò significa che il reddito imponibile, in caso di compensi incassati pari a €. 10.000,0 si quantifica in €. 7.800,00 e questo rende di fatto indifferenti le spese effettivamente sostenute nell’anno dal contribuente (con la sola esclusione dei contributi previdenziali), senza dover effettuare alcuna valutazione circa la loro inerenza rispetto all’attività di lavoro autonoma svolta.

Imposta

Il reddito, come sopra determinato, viene tassato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali comunale e regionale e dell’Irap, pari al:

  • 15% in via generale;
  • 5% per chi inizia l’attività, da applicare per i primi 5 anni di attività.

Tale imposta ridotta può essere calcolata purché:

  • Il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività professionale o d’impresa;
  • L’attività da esercitare non costituisca in nessun modo prosecuzione di altra attività precedente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Nel caso non sussistessero i requisiti sopra elencati si applica l’imposta sostitutiva ordinaria del 15%.

Adempimenti

L’opzione per il regime agevolato forfetario comporta un numero limitato di obblighi e adempimenti. In particolare, il soggetto che vi aderisce:

  • Dovrà fatturare i compensi;
  • Dovrà numerare e conservare i documenti ricevuti ed emessi, con esonero dalla tenuta della contabilità;
  • Dovrà rilasciare, per i compensi assoggettabili a ritenuta, una dichiarazione da cui risulti che sulle somme risultanti dalle parcelle non va operata la ritenuta d’acconto, in quanto soggette ad imposta sostitutiva;
  • don dovrà esporre l’Iva in fattura, se l’operazione è imponibile, con esonero da qualunque adempimento in materia di Iva;
  • Non sarà tenuto a svolgere gli adempimenti previsti a carico dei sostituti d’imposta, come l’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti ad altri professionisti (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi);
  • Non potrà fruire, in riferimento al solo reddito professionale, di deduzioni (salvo i contributi previdenziali) e detrazioni fiscali, dal momento che viene applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef;
  • Non è soggetto ad Irap;
  • Non è soggetto agli studi di settore.

Il nuovo regime forfetario è quello naturale per i contribuenti in possesso dei relativi requisiti. Tuttavia, è possibile optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Il regime forfetario non può più essere applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Regime contabile ordinario

L’attività mediche possono essere esercitate anche con il regime fiscale ordinario dei professionisti. Il regime contabile dei professionisti trova la sua disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, nell’articolo 19 del DPR n. 600/73 e nell’articolo 3, comma 1, del DPR n. 695/96. Per tutti i professionisti in contabilità semplificata è obbligatorio tenere i seguenti registri :

  • Registri delle fatture emesse;
  • Registro delle fatture d’acquisto;
  • Registro incassi e pagamenti.

Le registrazioni previste dalla normativa Iva e da quella relativa alle imposte dirette possono, se opportunamente integrate, coincidere. Tale regime prevede l’assoggettamento del reddito professionale alle ordinarie aliquote Irpef. Tutti i professionisti che non rientrano nel regime forfetario applicano il regime contabile semplificato qualunque sia il loro volume d’affari.

Per approfondire: “Emissione della fattura del professionista

Attività mediche: classificazione Iva

Le attività mediche effettuate da soggetti iscritti all’Albo si possono così classificare:

Operazioni esenti

Sono attività mediche esenti Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Rientrano in questa categoria di prestazioni quelle tassativamente elencate dalla legge sulle quali non si applica l’Iva, ma comunque sono previsti determinati adempimenti Iva. Si ricorda che per questo tipo di operazioni deve essere emessa una parcella ove andrà indicata la norma di esenzione (articolo 10, n. 18, DPR n. 633/72). Se il compenso è maggiore di €. 77,47 deve essere applicata l’imposta di bollo, pari a €. 2,00.

L’obbligo di apporre il predetto contrassegno è a carico del soggetto che emette la parcella (il medico), il quale può (facoltativo) addebitare il relativo importo al paziente. Nella maggior parte dei casi la parcella è esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. n. 633/72. Tra le operazioni svolte da un medico quelle fiscalmente esenti sono prevalenti, se non addirittura esclusive. In particolare, sono esenti da Iva, se rese dietro pagamento di un corrispettivo, ad esempio le prestazioni rese dai medici di famiglia nell’ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle di natura certificativa strettamente connesse all’attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione.

Operazioni imponibili

Sono attività mediche soggette ad Iva le prestazioni non rese nell’esercizio delle professioni sanitarie, come la partecipazione a corsi in qualità di relatore, consulenze, le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.

Ad esempio: Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria; Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa; Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico; Certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

Operazioni escluse

Sono attività mediche escluse da Iva le prestazioni senza corrispettivo perché imposte dalla legge. Si tratta ad esempio di: dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte; denunce penali o giudiziarie; denunce di malattie infettive e diffusive; notifica dei casi di AIDS; denuncia di malattia venerea; segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico; denuncia di intossicazione da antiparassitario; denuncia della condizione di minore in stato di abbandono; certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.

Marco Corti
Marco Cortihttps://fiscomania.com/
Laureato in economia e commercio all'Universita di Pisa nel 2015 ha nel tempo approfondito temi a carattere fiscale per diversi quotidiani online. Attualmente consulente aziendale nel settore della finanza agevolata. Appassionato da sempre di economia e finanza ha iniziato la collaborazione con Fiscomania.com dal 2018.

4 COMMENTI

  1. Buonasera, attualmente ho lavorato nelle guardie mediche della mia provincia come sostituto, per cui non essendo titolare ho ho degli incarichi che durano massimo pochi mesi. Ho aperto partita IVA col forfettario, vorrei sapere se è compatibile (dato che mi considero un libero professionista) poter lavorare in una struttura privata convenzionata con l’SSN nel periodo in cui si è impegnati con la guardia medica.

    Mi è stato detto ” alla buona ” che la cosa è incompatibile, ma non capisco quale sia la differenza tra sostituire per esempio un medico di medicina generale ( convenzionto quindi ) che si può fare, con una struttura ( convenzionata ). Vorrei vederci chiaro.

  2. Mi dispiace non poterla aiutare ma questa incompatibilità, ove esistente, non è di natura fiscale.

  3. buonasera. Medico di famiglia , dipendente asl , se riceve fattura da commercialista per contabilità, deve pagare ritenuta d’acconto ? e per quanto riguarda l’iva, rientra nelle operazioni passive? grazie in anticipo

  4. Dipende dal regime fiscale adottato dal medico e se il regime fiscale lo fa rientrare nella definizione di “sostituto di imposta”. Anche per quanto riguarda l’IVA dipende dal regime fiscale. Esternamente non è possibile fornire risposte precise, occorre avere maggiori informazioni per poter rispondere.

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