Regime Iva dello spettacolo: normativa e aliquote

HomeIVA nei rapporti con l'esteroRegime Iva dello spettacolo: normativa e aliquote

La disciplina ai fini Iva delle attività di spettacolo. Attività soggette alla disciplina Iva ordinaria o alla disciplina del regime speciale ai sensi dell'articolo 74-quater del DPR n. 633/72.

Di seguito andremo ad analizzare al disciplina ai fini Iva delle attività di spettacolo. Il legislatore ha voluto distinguere le attività che presentano prevalentemente aspetti ludici e di puro divertimento da quelle che assumono anche una connotazione culturale. Le prime, quelle ludiche vengono assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti ed al regime speciale Iva. Le seconde, quelle con connotazione culturale, sono assoggettate ad Iva con il regime ordinario.

Le attività ludiche rientrano nel c.d. “intrattenimento“, il quale comporta la partecipazione attiva all’evento, mentre si parla di “spettacolo” quando si ha una partecipazione passiva. La disciplina Iva delle operazioni effettuate nel settore dello spettacolo è contenuta all’interno dell’art. 74-quater del DPR n. 633/72. Solo per alcune tipologie di soggetti di minori dimensione è applicabile il regime speciale di cui all’art. 74-quater, co. 5 del DPR n. 633/72. Di seguito, andiamo ad analizzare i principali elementi che caratterizzano l’applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto per le attività spettacolistiche.

Le attività di spettacolo

Al fine di individuare quali siano le attività rientranti nel regime dello spettacolo, ai fini Iva, occorre prendere a riferimento la Tabella C, allegata al DPR n. 633/72. Di seguito una tabella riepilogativa delle attività di spettacolo che sono soggette al regime Iva ordinario, o al regime speciale, di cui all’art. 74-quater, co. 5.

PuntoTipologia di attività Aliquota Iva
1)Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private.10%
2)Spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono.10% – (prezzo fino a €. 12,91)
22% – (prezzo superiore a €. 12,91)
3)Esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.22%
4)Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, ovunque tenuti.10%
5)Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto dei Ministro delle Finanze ed altre manifestazioni similari.22%
6)Prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.22%

Operazioni accessorie

Le operazioni accessorie alle prestazioni relative alle attività di spettacolo sono assoggettate all’aliquota Iva propria della prestazione spettacolistica principale (articolo 12 del DPR n. 633/72). A tal fine, va verificato il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione principale, tenuto conto anche del valore comparativo delle varie prestazioni.

Applicazione dell’Iva nelle prestazioni di spettacolo

Al fine di poter applicare l’Iva è necessaria l’organizzazione di uno spettacolo tra quelli indicati nella sopra indicata tabella C del DPR n. 633/72. Inoltre, è necessaria la presenza del:

  • Requisito soggettivo: la prestazione spettacolistica deve essere effettuata nell’esercizio di impresa;
  • Requisito territoriale: la prestazione deve essere effettuata nel territorio dello Stato italiano.

A quel punto può avvenire l’applicazione dell’Iva con il regime ordinario.

Momento impositivo

Il momento impositivo coincide con la data in cui l’imposta diventa esigibile, ovvero il momento in cui nasce il diritto alla percezione del tributo. Rispetto ai criteri generali previsti dall’art. 6 del DPR n. 633/72, devono essere tenuti in considerazione questi criteri specifici:

  • Generalità delle prestazioni spettacolistiche: il momento impositivo coincide con l’inizio dell’esecuzione, anche se il corrispettivo sia stato percepito in un momento precedente;
  • Prestazioni spettacolistiche in abbonamento: il momento impositivo coincide con il momento del pagamento del corrispettivo;
  • Fiere, mostre ed esposizioni: il momento impositivo coincide con l’orario giornaliero di apertura al pubblico, in quanto ogni giornata rappresenta un evento distinto.

Le prestazioni di spettacolo soggette al regime forfetario si considerano effettuate:

  • Nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni;
  • All’atto del pagamento del corrispettivo, per le operazioni eseguite in abbonamento.

Biglietti in prevendita

Per il caso dei biglietti venduti in prevendita deve essere tenuto in considerazione che il corrispettivo deve essere imputato all’organizzatore e che l’aliquota Iva applicabile è quella propria dello spettacolo stesso (Circolare n. 165/E/00 § 1.3.1). Nel caso il momento di emissione è quello di pagamento del corrispettivo.

Territorialità delle prestazioni spettacolistiche

Particolarmente importante è la corretta comprensione del principio di territorialità delle prestazioni spettacolistiche. Occorre, infatti, tenere separato il criterio che riguarda i servizi di accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, etc, rispetto a quello dei servizi resi agli organizzatori di tali manifestazioni. In particolare:

  • I servizi legati all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ricreative e simili sono territorialmente rilevanti ai fini Iva, nel luogo in cui si svolge la manifestazione. Questo sia nei confronti di privati (ex art. 7-quinquies lett. a) del DPR n. 633/72), sia se rese nei confronti di soggetti passivi (ex art. 7-quinquies lett. b) del DPR n. 633/72. Ad esempio, la vendita di un biglietto per la partecipazione ad uno spettacolo in Italia è territorialmente rilevante in Italia in quanto ivi si trova il luogo dell’evento;
  • I servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, ricreative e simili resi nei confronti degli organizzatori è rilevante territorialmente a seconda che il committente (organizzatore) sia:
    • Un privato: nel caso la rilevanza territoriale è nel luogo di materiale svolgimento dell’attività;
    • Un soggetto passivo Iva: la rilevanza territoriale è nel luogo di stabilimento del committente.

Quindi, possiamo dire che, ad esempio il servizio reso da parte di società italiana ad una società spagnola per l’organizzazione di un evento culturale in Italia sia territorialmente rilevante in Spagna. Questo in quanto operazione B2B territorialmente rilevante ai fini Iva nello Stato di stabilimento del committente.

Modalità di certificazione dei corrispettivi con “titoli di accesso

I corrispettivi derivanti dalle attività di intrattenimento e da quelle spettacolistiche devono essere certificati attraverso i titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate. Le stesse modalità di certificazione vanno adottate per le consumazioni obbligatoriamente imposte; al contrario, è la ricevuta o scontrino fiscale il documento che deve essere rilasciato in relazione alla somministrazione delle consumazioni facoltative.

In effetti, la certificazione mediante i titoli di accesso riguarda, oltre ai corrispettivi pagati per la partecipazione all’intrattenimento, i corrispettivi delle altre attività soggette ad imposta (articolo 1, comma 3, del DPR n. 544/99). Tra le operazioni accessorie, complementari o comunque connesse alle attività di intrattenimento figurano anche i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni obbligatoriamente imposti (Circolare n. 34/E/2003); per contro, le operazioni non accessorie, effettuate nel corso dell’evento, vanno certificate mediante la ricevuta o lo scontrino fiscale (articolo 1, comma 3, del DPR n. 544/99).

L’emissione dei titoli di accesso è prevista per tutte le prestazioni di servizi di cui alla Tabella C allegata al DPR n. 633/72, nonché per quelle ad esse accessorie, ad eccezione delle prestazioni di diffusione radiotelevisiva rese presso il domicilio del cliente (artt. 1 e 7 del DPR n. 544/99).

Corrispettivi per operazioni effettuate nel corso della manifestazione

Le operazioni (non accessorie) effettuate nel corso della manifestazione devono essere certificati attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Per le prestazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) ove non venga richiesta l’emissione della fattura, ed anche per la somministrazione di alimenti e bevande il titolo deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento di ultimazione della prestazione se avviene prima del pagamento.

Adempimenti Iva

Gli organizzatori di attività spettacolistiche devono assolvere i seguenti adempimenti Iva:

  • L’annotazione dei corrispettivi nel relativo registro (articolo 24 del DPR n. 633/72);
  • La liquidazione e al versamento periodico dell’Iva;
  • La presentazione della dichiarazione Iva annuale e della comunicazione dati Iva.

Le visite a mostre temporaneamente allestite all’interno dei musei vanno tenute distinte, per quanto riguarda l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, dalle visite ai musei, in forza della loro diversa natura.
Le prime, in particolare, si considerano quali ulteriori autonome prestazioni, escluse dall’esonero dalla certificazione fiscale dei corrispettivi previsto per le visite ai musei. L’incremento di prezzo richiesto ai visitatori in occasione delle mostre temporanee, rispetto all’ordinario corrispettivo per l’ingresso nei musei stessi, è quindi soggetto all’obbligo di certificazione mediante titoli di accesso.

Attività occasionali

Le manifestazioni spettacolistiche organizzate da soggetti che:

  • Non esercitano abitualmente attività commerciali, non rilevano ai fini Iva e non sono conseguentemente soggette all’obbligo di certificazione delle prestazioni spettacolistiche e delle operazioni ad esse accessorie, né agli ulteriori adempimenti fiscali;
  • Svolgono abitualmente attività diverse da quelle di spettacolo, sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Per le attività organizzate in modo saltuario od occasionale deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al Concessionario della riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti (SIAE), competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione. Tale obbligo riguarda solo le attività di spettacolo svolte nell’esercizio d’impresa e, quindi, in caso di:

  • Imprenditori che svolgano in modo abituale attività diverse da quelle di spettacolo e che in via saltuaria e occasionale organizzino manifestazioni spettacolistiche;
  • Enti non commerciali che effettuino le attività occasionali di spettacolo nell’ambito dell’attività d’impresa eventualmente esercitata.

Regime Iva speciale per i contribuenti minori

La base imponibile Iva può essere determinata nella misura del 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti (articolo 74-quater, comma 5, del DPR n. 633/72):

  • Dai soggetti che effettuano spettacoli viaggianti;
  • Dai soggetti che svolgono le attività di cui alla Tabella C, allegata al DPR n. 633/72, che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €. 25.822,84.

I suddetti soggetti possono comunque optare per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari. L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

Le regole base di questo regime speciale possono essere così schematizzate:

  • La base imponibile Iva sia calcolata in misura pari al 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi;
  • L’Iva dovuta sia determinata applicando l’aliquota ordinaria alla base imponibile così determinata nel periodo;
  • L’Iva sugli acquisti sia totalmente indetraibile.

Certificazione dei corrispettivi

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno realizzato, nell’anno solare precedente, un volume d’affari fino a €. 25.822,84 e che determinano l’Iva in modo forfetario possono certificare i corrispettivi in oggetto, in alternativa all’emissione del “titolo di accesso (articolo 2, comma 4, del DPR n. 69/02):

  • Mediante l’emissione di titoli di ingresso e abbonamenti, applicando le disposizioni semplificative di cui al DPR n. 69/02;
  • Ovvero mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi.

Altri adempimenti contabili

I soggetti in esame che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €. 50.000,00 (articolo 8 del DPR n. 544/99):

  • Sono esonerati dall’annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni e dai relativi versamenti dell’Iva;
  • Devono assolvere gli obblighi di:
    • Numerazione delle fatture ricevute;
    • Conservazione dei documenti;
    • Versamento annuale dell’Iva;
    • Presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative all’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con titoli di accesso occorre valutare, riguardo alle attività di intrattenimento, l’ammontare dei ricavi, mentre per quelle spettacolistiche, l’ammontare del volume d’affari. Di conseguenza, in caso di organizzazione di manifestazioni di intrattenimento, ovvero di spettacolo, devono essere prese in considerazione la totalità delle entrate che concorrono alla formazione, rispettivamente, dei ricavi o del volume d’affari.

In caso di esercizio congiunto di attività di intrattenimento e di spettacolo, ai fini dell’applicazione dell’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con i titoli di accesso, l’ammontare dei ricavi e del volume d’affari non deve essere sommato.

Ingressi gratuiti

Non costituiscono prestazioni di servizi (e non sono, quindi, soggetti a Iva) gli spettacoli e le altre attività elencate nella Tabella C, rese ai possessori di titoli di accesso gratuiti, nei limiti e nelle modalità stabiliti ogni quattro anni con DM, da parte (articolo 3, comma 5 del DPR n. 633/72):

  • Degli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5% dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo riconosciuta dalle competenti autorità;
  • Del Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dalle federazioni sportive che di esso fanno parte;
  • Dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE);
  • Dell’Automobile Club d’Italia (ACI) e di altri enti e associazioni a carattere nazionale.

Conclusioni

Il regime Iva per le attività spettacolistiche in Italia rappresenta un importante strumento di sostegno al settore culturale. La riduzione dell’aliquota Iva su biglietti e servizi correlati non solo favorisce l’accesso alla cultura, ma sostiene anche gli organizzatori di eventi nella gestione fiscale.

Consulenza fiscale online|Fiscomania.com

I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Autofatture Amazon per imprese: TD17, TD18, TD19, casistiche

Guida operativa sulle autofatture con codici TD17, TD18, TD19 in reverse charge legate ad acquisti su Amazon. Aspetti operativi...

Violazioni Iva in materia di fatturazione e registrazione

Aspetti sanzionatori e ravvedimento operoso, inerenti alla fatturazione delle operazioni, alla detrazione, alla registrazione. Tutte le informazioni per effettuare...

Territorialità IVA sul noleggio di auto all’estero

Noleggio auto all'estero a lungo termine con territorialità legata all'art. 7-ter del DPR n. 633/72. Per i noleggi a...

Trasferimento in Italia di beni mobili installati o montati: aspetti IVA

Il trasferimento di beni mobili installati o montati da altro Paese UE verso l'Italia è operazione non rilevante ai...

Servizi relativi a beni immobili situati all’estero: debitore IVA

I servizi relativi a beni immobili secondo la Direttiva 2006/112/CE e il DPR n. 633/72 sono imponibili IVA nel...

Sostituzione di beni in garanzia fuori campo IVA

La gestione ai fini IVA dell'invio di beni verso cliente extra-UE di beni in sostituzione per garanzia che devono...