Assegno ordinario d’integrazione del reddito: il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, cd. “Decreto Cura Italia” ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

Tra queste, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. Ci siamo già occupati di diversi aspetti in precedenti contributi, tra cui:

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In questo contributo mi voglio concentrare sull’assegno ordinario d’integrazione o sostituzione del reddito per dipendenti di aziende iscritte ai fondi di solidarietà.

I fondi di solidarietà

I fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del D.Lgs. n. 148/15 forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.

Alcuni fondi, inoltre, erogano prestazioni integrative rispetto a quelle pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché, in presenza di determinati requisiti, assegni straordinari a favore di lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo fino alla maturazione del diritto alla pensione.

Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74, nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma.

Il Fondo comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di quindici dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Che cosa fa il FIS?

Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale (Circolare 9 settembre 2016, n. 176). 

In particolare il Fondo eroga l’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. Il FIS eroga, inoltre, l’assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.

Che cos’è l’assegno ordinario di integrazione del reddito?

I fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mettono a disposizione strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende che appartengono a settori non regolati dalla normativa in materia di integrazione salariale. 

La prestazione è rivolta ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti se non specificato diversamente, di aziende che hanno di regola più di quindici dipendenti, nell’ambito di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di importante riorganizzazione aziendale, di riduzione e di trasformazione di attività o di lavoro, per le cause previste dalla legge sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria e se previsto anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

L’assegno ordinario è la prestazione principale erogata dai predetti fondi e consiste in un’integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni.

L’assegno ordinario, originariamente regolato dall’articolo 3, comma 31, legge 28 giugno 2012, n. 92, è ora disciplinato dall’articolo 30, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che ha contestualmente previsto l’abrogazione della previgente disciplina.

A chi è rivolto l’assegno di ordinario d’integrazione del reddito?

La prestazione è rivolta ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti se non specificato diversamente, di aziende che hanno di regola più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro per:

  • Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
  • Situazioni temporanee di mercato;
  • Riorganizzazione aziendale;
  • Crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

Come funziona?

Durata

Dal 24 settembre 2015, l’assegno ordinario prevede una copertura temporale diversa a seconda della causale invocata. La seguente tabella riassume la durata massima di copertura per ogni singola causale:

Tipo causaleDurataRiferimento d.lgs n. 148/2015
Eventi transitori e non imputabili13 settimane fino a un massimo di 52 nel biennio mobileArticolo 11
Situazioni temporanee di mercato mobile13 settimane fino a un massimo di 52 nel biennioArticolo 11
Riorganizzazione aziendale24 mesi in un quinquennio mobileArticolo 22
Crisi aziendale12 mesi. Un nuova istanza può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazioneArticolo 22
Riorganizzazione aziendale24 mesi in un quinquennio mobileArticolo 22
Contratto solidarietà24 + 12 mesi in un quinquennio mobileArticolo 22

limiti di durata previsti dall’articolo 30, comma 1, d.lgs. 148/2015 devono essere intesi come limiti entro i quali i decreti possono stabilire la durata dell’intervento prevista per i singoli fondi, pertanto, gli stessi possono prevedere durate diverse purché non inferiori a 13 settimane e non superiori alle durate previste dagli articoli 12 e 22 dello stesso decreto.

Il decreto cura italia e l’assegno ordinario di integrazione del reddito

Data l’attuale situazione di emergenza, l’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto che l’assegno ordinario sia concesso, limitatamente al periodo di emergenza da Covid-19 e con riferimento all’anno 2020 ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti

Questo, diversamente dalla disciplina ordinaria, che prevede un numero di 15 lavoratori, e che su istanza del datore di lavoro tale prestazione può essere concessa con la modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.

Con il Messaggio del 20 marzo 2020, n. 1287 l’INPS chiarisce le modalità di erogazione di tale prestazione durante la situazione di emergenza da Covid-19, illustrando sinteticamente la misura e fornendo le prime indicazioni operative.

Applicazione dell’assegno ordinario di integrazione

Come si è detto, l’assegno ordinario è una prestazione di integrazione salariale, erogata nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Ne sono beneficiari i lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione:

  • Del Fondo di integrazione salariale (FIS):
    • Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti (come prevedono le nuove indicazioni contenute nel suddetto decreto Cura Italia);
    • I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività;
  • Dei Fondi di solidarietà di settore: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

La procedura semplificata

Data la situazione di emergenza, è stata introdotta una disciplina semplificata, allo scopo di rendere più facile e diffuso possibile l’accesso alla prestazione. A differenza della procedura ordinaria, in sintesi:

  • Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
  • Non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
  • I seguenti limiti non sono previsti:
    • Limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
    • Limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
    • Ed il limite di 1/3 delle ore lavorabili.
  • I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
  • Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Presentazione della domanda per l’assegno ordinario di integrazione del reddito

Relativamente alle modalità di presentazione della domanda, inoltre, in deroga alla disciplina ordinaria, la richiesta potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La domande deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. Questo senza che sia necessario allegare alla domanda la scheda causale o altra documentazione probatoria.

Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.

Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita, le quali saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Per quanto concerne le modalità di accesso, si prevede che per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.

Oggetto di semplificazione sono anche le modalità di pagamento: oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, infatti, sarà ora possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

La misura dell’indennità legata all’assegno ordinario

Anche per l’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale valgono le regole generali disciplinate dal D.Lgs. n. 148/2015.

L’indennità riconosciuta ai lavoratori è determinata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali annualmente stabiliti dall’INPS (per l’anno 2020 vedi Circolare del 10 febbraio 2020 n. 20).

Pertanto, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 148/15, in vigore dal 1° gennaio 2020, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto risultano essere:

RetribuzioneTettoImporto lordoImporto netto
Inferiore o uguale a 2.159,48 euroBasso998,18939,89
Superiore a 2.159,48 euroAlto1.199,721.129,66

Link al portale INPS per presentare la domanda

Il datore di lavoro deve presentare la domanda di accesso alle prestazioni ordinarie online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Successivamente verrà presa in esame dal Comitato amministratore del fondo che ha il compito di deliberare sulla concessione dei trattamenti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e le relative disponibilità (circolare INPS 17 giugno 2015, n. 122 e circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201).


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