Gli assegni per il nucleo familiare possono essere concessi anche ai lavoratori che sono iscritti alla Gestione separata INPS. Questi sono, in genere, lavoratori autonomi o parasubordinati che non sono iscritti ad apposite casse o albi. Tale forma di incentivo è erogata dall’INPS nel caso in cui il lavoratore abbia a proprio carico componenti familiari.
In particolare, si tratta dei nuclei familiari composti unicamente dai coniugi (eccetto il coniuge legalmente ed effettivamente separato), dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti o senza limiti di età se si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro e nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti. L’INPS ha chiarito che tale prestazione non è più richiedibile se all’interno del nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore a 21 anni, ovvero un figlio a carico con disabilità , senza limiti di età , per il quale si ha diritto all’assegno unico e universale.
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Assegni per il nucleo familiare e gestione separata
I lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, come collaboratori o come liberi professionisti hanno diritto agli assegni familiari (denominati Assegni al Nucleo Familiare – ANF), se hanno familiari a proprio carico. Sono una prestazione economica di natura previdenziale che viene erogata dall’INPS valida anche per i lavoratori autonomi o parasubordinati. Dal beneficio sono esclusi i lavoratori iscritti ad altre forme obbligatorie e i pensionati.
La gestione separata
Gli assegni familiari sono, dunque, dovuti anche agli iscritti alla gestione separata. La riforma del 1996 ha introdotto una specifica modalità di calcolo di riferimento il sistema contributivo. La normativa, infatti, ha previsto che l’entità delle pensioni degli iscritti dipenderà cioè dai contributi effettivamente versati dal lavoratore.
Lo scopo principale della legge Dini era quello di garantire tutela ai lavoratori a categorie di lavoratori fino ad allora escluse. I modi individuati dalla normativa erano essenzialmente tre:
- Costituzione di nuovi fondi previdenziali;
- Aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;
- Istituendo la Gestione separata.
Quest’ultima è stata proprio prevista in favore di coloro che non hanno una propria cassa previdenziale.
Chi sono i destinatari degli assegni familiari
Gli assegni familiari sono dovuti ai lavoratori parasubordinati e autonomi iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, laddove si verifichino le seguenti condizioni:
- Iscrizione esclusiva alla Gestione Separata (ad esempio parasubordinati, collaboratori e figure assimilate, liberi professionisti);
- Versamento dell’aliquota contributiva comprensiva della quota aggiuntiva (attualmente pari a 0,72%) destinata al finanziamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare e della maternità ;
- Copertura contributiva nel periodo di interesse.
Ogni anno l’INPS comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito considerato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata (circolare INPS 5 febbraio 2021, n. 12). Inoltre, è necessaria la contestuale iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza gestite dall’Istituto oppure fruizione di assegni pensionistici  per periodi coincidenti non consente il riconoscimento delle prestazioni.
Come funziona?
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF),a partire dal 1° gennaio 1998 è stata esteso anche agli iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/95, previa domanda all’Istituto. Il periodo di riferimento per l’ANF nella Gestione Separata va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’erogazione dell’ANF è legata alle modalità di accredito dei contributi. Per il criterio di cassa, i contributi versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti, sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti. In caso di prima iscrizione del lavoratore alla Gestione Separata, l’accredito dei contributi decorre dal mese d’iscrizione.
I contributi vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito rivalutato annualmente. In caso di contribuzione annua inferiore a questo importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, sempre a partire da gennaio per un numero di mesi pari a quello risultante dalla divisione per 12 del minimale annuo.
Quanto spetta?
L’importo varia in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo familiare.
I redditi del nucleo familiare da considerare ai fini ANF sono quelli, conseguiti da tutti i componenti del nucleo familiare, assoggettabili all’ IRPEF , al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Il reddito familiare è quello relativo all’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Per aver diritto alla prestazione, è necessario che il reddito complessivo del nucleo familiare sia composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da attività indicate all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/95. In caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista, si considera realizzato il requisito del 70% anche con la somma dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi derivanti da attività di cui all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/95, sia che questi redditi siano conseguiti dai due coniugi/parte di unione civile o dal solo lavoratore richiedente.
Per approfondire: “Assegni familiari: nuovi importi aggiornati“.
Come procedere all’iscrizione alla gestione separata
Come abbiamo evidenziato nel precedente paragrafo, è possibile accedere agli assegni se sei iscritto alla gestione separata. A tal proposito ricordiamo che il lavoratore deve procedere autonomamente all’iscrizione in questione. La procedura, invero, è piuttosto semplice e può essere posta in essere anche in via elettronica.
Il modulo di domanda può essere presentato attraverso uno dei seguenti canali:
- Web, avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS;
- Via telefono, contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164; in alternativa, è possibile usare il numero 06-164164, a pagamento secondo le tariffe predisposte dal proprio gestore telefonicoÂ
- Patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto, usufruendo dei serviti telematici offerti dagli stessi. Â
Quale reddito bisogna prendere in considerazione al fine di ottenere gli assegni familiari?
Il reddito familiare da considerare è quello conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno per il quale si richiede la prestazione familiare , fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Il reddito deve essere calcolato tenendo conto del reddito dell’intero nucleo familiare. Non rileva che la composizione del reddito sia mista, cioè cha alcuni membri della famiglia sono lavoratori autonomi ed altri lavoratori dipendenti. Per aver diritto alla prestazione, è necessario che il reddito complessivo del nucleo familiare sia composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da attività indicate all’articolo 2, comma 26, Legge n. 335/95.
Laddove abbia carattere misto è necessario che nell’anno solare di riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente e il reddito derivante da attività occasionali o parasubordinate. Gli assegni familiari, dunque, è determinato in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo familiare, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno.
Come ottenere gli assegni familiari
Potrai accedere molto semplicemente agli assegni familiari. L’incentivo viene erogato direttamente dall’INPS, tramite accredito su conto bancario o postale. Per quanto attiene invece alla presentazione della domanda, quest’operazione può essere effettuata esclusivamente attraverso il servizio online dedicato. È necessario, quindi, presentare l’istanza a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti.