Una casistica di compilazione del quadro RW legato al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera riguarda il caso della detenzione di attività estere (obbligazioni, immobili, conti correnti, etc) per il tramite di società residente all'estero. Ipotizziamo una persona fisica fiscalmente residente in Italia che, ad esempio, possiede una quota di partecipazione del 50% in una società estera.
Tale soggetto è tenuto ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale attraverso la compilazione del quadro RW del modello Redditi P.F., questo sia nel caso in cui detenga (o meno) una percentuale di partecipazione ritenute rilevante ai fini della normativa antiriciclaggio. Lo stesso contribuente, qualora detenga la partecipazione nella società estera per il tramite di una società di diritto italiano non è più chiamato a dover assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale della partecipazione e nemmeno delle attività estere detenute per il tramite della società. Tuttavia, le cose si complicano quando la partecipazione detenuta direttamente dal soggetto residente è rilevante per la normativa antiriciclaggio e la società è residente in un paese considerato non collaborativo ai fini fiscali (non "white list").
All'interno del quadro RW, una persona fisica fiscalmente residente che possiede una partecipazione rilevante ai fini della disciplina antiriciclaggio in una società residente in un Paese considerato “non collaborativo” deve indicare, in luogo del valore della partecipazione:
Il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società;
Nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
Questa modalità è il c.d. “approccio look through”, che supera la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo dando rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”.
Quali sono i presupposti dell'approccio look through?
Come precisato dal Provvedimento 18 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate e dalla Circolare n. 38/E/2013 è necessario, per il contribuente residente, evidenziare con particolare accortezza alcune tipologie di investimento detenute in un paese non collaborativo (ovvero non considerato white list secondo il D.M. 4 settembre 1996). In particolare, l'approccio look through deve essere applicato, per le partecipazioni societarie, in presenza dei seguenti presupposti:
Possesso di una partecipazione societaria rilevante secondo la normativa antiriciclaggio;
La partecipazione deve essere riferita ad una società situata in un paese non considerato white list secondo il D.M. 4 settembre 1996.
Per quanto riguarda i conti correnti esteri, invece, questi devono essere localizzati in stati che non scambiano informazioni con l'Italia.
Possesso di partecipazion...
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