Il TFR è il c.d. trattamento di fine rapporto è un istituto che trova applicazione solo ai lavoratori dipendenti. Dunque, ne hanno diritto solamente i lavoratori subordinati, oltre che apprendisti. Non spetta a coloro che non sono equiparati ai lavoratori subordinati. Ad esempio, il TFR non spetta ai tirocinanti, i quali formalmente non percepiscono salario. Inoltre, anche i collaboratori non hanno diritto al trattamento di fine rapporto. Esso viene liquidato dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia se sussistano dei requisiti è possibile richiedere un anticipo.
Mediante l’anticipo del TFR il lavoratore dipendente può ottenere subito una parte della cosiddetta liquidazione fino a quel momento maturata in azienda. Pertanto, coloro che hanno necessità di liquidità possono effettuare richiesta al proprio datore di lavoro a condizione che sussistano determinati requisiti. Esso può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto e per un importo non superiore al 70%, del Tfr maturato alla data della richiesta.
Per accedere all’anticipo di TFER è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. In primo luogo, infatti, la richiesta deve esser presentata da lavoratori dipendenti del settore privato, a patto che siano in azienda da almeno 8 anni. Tale previsione costituisce una norma inderogabile. L’anticipo è inoltre erogato ove sussiste una giusta motivazione per ottenere questa liquidazione anticipata, che rientra in una delle ipotesi individuate dalla legge.
Non può esser, invece, richiesto dal dipendente pubblico. Quest’ultimo può al più ricorrere ad un istituto in parte differente. Infatti, il legislatore ha previsto la possibilità di concludere un contratto con una banca al fine di ottenere la liquidazione di una somma corrispondente al trattamento di fine rapporto. Tuttavia, il lavoratore dovrà pagare un piccolo interesse.
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Anticipo TFR: di cosa si tratta?
Il trattamento di fine rapporto è un istituto che trova applicazione solo ai lavoratori dipendenti. Dunque, ne hanno diritto solamente i lavoratori subordinati, oltre che apprendisti.
Non spetta a coloro che non sono equiparati ai lavoratori subordinati. Ad esempio, non spetta ai tirocinanti, i quali formalmente non percepiscono salario. Inoltre, anche i collaboratori non hanno diritto al trattamento di fine rapporto.
Laddove tu voglia capire quale somma ti spetta, per effettuare il calcolo occorre dividere per 13,5 un importo pari alla retribuzione annua lorda. Individuata la quota per ogni anno, dovrai sommarla e capire a quale emolumento finale hai diritto. La quota e’ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale somma viene accantonata ogni mese dal datore di lavoro, e verrà poi liquidata alla cessazione del rapporto, indipendentemente dal motivo che l’ha causata. Dunque, si tratta di una retribuzione differita.
Tuttavia, ti ricordiamo che vi è anche la possibilità di ottenere il TFR anticipato. Tuttavia, possono accedere a tale facoltà solo i lavoratori del settore privato.
Non solo non può esser richiesto dal dipendente pubblico, ma si ricorda che l’anticipo non può essere erogato prima degli 8 anni di servizio presso la stessa azienda. Si è poi molto discusso se l’anticipo del TFR possa esser richiesto senza motivazione.
Occorre ricordare che la somma ottenibile come anticipo non è il totale di quanto accumulato mese per mese fino al momento della richiesta, ma potrà beneficiare del 70%.
Art. 2120 c.c.
L’art. 2120 c.c. prevede quanto segue:
“Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto“. |
Calcolo
Nello specifico indichiamo come si procede al calcolo del TFR. Il datore di lavoro provvederà ad effettuare il calcolo mediante il seguente procedimento:
- Determinare la base imponibile come somma dei TFR accantonati nel corso degli anni e opportunamente rivalutati;
- Determinare il reddito di riferimento;
- Oltre a determinare l’aliquota media di tassazione;
- Calcolare l’imposta (IRPEF).
Sarà poi onere dell’Agenzia delle Entrate a rideterminare l’imposta con riferimento all’aliquota media risultante dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni.
Chi può chiedere l’anticipo del TFR?
Per accedere all’anticipo di TFER è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Alcuni li abbiamo anche indicati nel paragrafo precedente. In primo luogo, infatti, la richiesta deve esser presentata da lavoratori dipendenti del settore privato, a patto che siano in azienda da almeno 8 anni. Tale previsione costituisce una norma inderogabile.
È previsto poi un istituto in parte differente nell’ambito del pubblico impiego, anche esso definito come anticipo del TFR.
Tale istituto è stato introdotto dal decreto n. 4/2019, prevede la facoltà per il dipendente pubblico di concludere un contratto con la banca al fine di ottenere l’importo. In tal modo, si realizza una sorta di anticipo del trattamento rispetto ai tempi di liquidazione ordinari impiegati dall’INPS. Ovviamente in tal caso il dipendente dovrà pagare un tasso di interessi. Tuttavia, i dipendenti pubblici non potranno richiedere il tradizionale anticipo, di cui ha diritto il dipendente privato, in costanza del rapporto di lavoro.
La normativa, invero, dispone dunque che alcune categorie di lavoratori non possono richiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto, nonostante le caratteristiche e le motivazioni per avanzare la domanda. Non possono godere di tale diritto:
- Oltre ai dipendenti pubblici;
- I dipendenti private di aziende in crisi;
- I dipendenti che hanno una cessione del quinto in corso.
Condizioni e limiti
Il legislatore ha previsto all’art. 2120 le condizioni cui è necessario rispettare. In particolare, la norma prevede la possibilità di ottenere un anticipo se:
- Sono stati maturati almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (art. 2120 c.c., co. 6);
- Sia contenuto nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (art. 2120 c.c., co. 6);
- Deve essere altresì contenuto nei limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4 % del numero totale dei dipendenti (art. 2120 c.c., co. 7);
- Può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c., co. 9).
Giusta motivazione
Per ottenere l’anticipo di TFR è necessario fare richiesta se c’è una giusta motivazione. Il legislatore ha, infatti, tipizzato la possibilità di ottenere l’anticipo al ricorrere di alcune motivazioni. È necessario, dunque, che il soggetto si trovi nella condizione di dover affrontare spese improvvise e inderogabili. In specie, le giuste motivazioni tipizzate dal legislatore sono:
- Esigenze legate al dover ottemperare a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120 c.c., c. 8 lett. a);
- Acquisto della prima casa di abitazione, anche eventualmente per i figli, purché sia documentato con atto notarile (art. 2120 c.c., c. 8 lett. b);
- Ottemperare a spese durante periodi di congedi parentali o di formazione del lavoratore (art. 5 D.Lgs. n. 151/2001 e art. 7 Legge n. 53/2000).
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere anche ulteriori ipotesi in cui si può accedere all’anticipo di tale somma.
Anticipo in assenza di giusta motivazione
Come evidenziato nel paragrafo precedente, è necessario presentare richiesta al datore di lavoro indicando una giusta motivazione. Tuttavia, ci si chiede se l’anticipo del Tfr si può richiedere senza motivazione. In genere, quando non si vuole indicare alcuna motivazione specifica, si richiede l’anticipo per motivi di carattere personale. Ad esempio possono essere indicate generiche esigenze economiche.
Quindi, sembrerebbe che non sia obbligatorio riportare sulla richiesta al proprio datore di lavoro il motivo. Anche se non si indicano motivi come l’acquisto della prima casa, è necessario comunque indicare una motivazione generica. Dunque, bisogna compilare il campo relativo nel modulo di richiesta, anche se non è indicata una specifica motivazione.
Falsa motivazione
Possiamo ora interrogarci su cosa accade in caso di falsa motivazione. Quando si ritiene che il lavoratore utilizzi in modo fraudolento l’anticipo? Ciò, invero, accade quando il lavoratore sia scoperto a utilizzare le somme derivanti dell’anticipo del TFR per perseguire una finalità diversa da quella che è la motivazione dichiarata. In questo caso, il lavoratore rischia di dover restituire l’anticipo e di andare incontro al risarcimento del danno arrecato al datore di lavoro.
Tuttavia, tale condotta non costituisce una forma di inadempimento del lavoratore. Non è, quindi, giusta causa di licenziamento, infatti il rapporto di lavoro è solo presupposto per l’erogazione del TFR. Secondo quanto disposto dalla Cassazione, la condotta costituisce giusta causa di licenziamento se essa ha comportato un notevole aggravio che non consenta la prosecuzione del rapporto.
Anticipo TFR per ristrutturazione
Il codice civile non prevede tra le cause per ottenere l’anticipo di TFR quella di dover sostenere spese di ristrutturazione. Dunque, ci chiediamo se sia possibile ottenere anticipo per procedere alla ristrutturazione della propria casa. Non essendo previsto dal codice civile, dunque, può anche esser fatta richiesta, ma l’accoglimento sarà rimesso alla scelta finale del proprio datore di lavoro.
Invero, la questione è stata oggetto di esame anche da parte della giurisprudenza. Questa ha affermato che sia possibile richiedere l’anticipo del trattamento solo quando l’intervento è necessario per rendere abitabile l’edificio. Può esser richiesta anche ove l’anticipo sia finalizzato alla ristrutturazione dell’abitazione dei propri figli. Sono dunque esclusi i normali interventi di manutenzione, di ampliamento e di semplice abbellimento.
Quindi, per ottenere l’anticipo, si deve provare che la ristrutturazione sia essenziale, in tal senso è necessario allegare la documentazione necessaria per certificare quelli che sono effettivamente i motivi per cui si procede con gli interventi.
Il datore di lavoro provvederà poi a stabilire se è possibile ottenere o meno l’anticipo.
Come richiederlo?
Occorre presentare una richiesta per iscritto al datore di lavoro, allegando una copia di un documento d’identità valido e i documenti che provino la motivazione per la quale si richiede l’anticipo. Per le spese mediche invece è necessario un documento rilasciato da una struttura sanitaria pubblica con il quale si attesta la straordinarietà degli interventi.
Il datore di lavoro a sua volta fa sottoscrivere al dipendente una dichiarazione liberatoria con la quale il dipendente conferma di aver ricevuto una parte di liquidazione.
Mancato anticipo del TFR
La regola generale prevede che il datore di lavoro può rifiutare la richiesta di anticipo quando il numero dei lavoratori che ne hanno fatto richiesta supera il 10 per cento del totale dei lavoratori che ne hanno diritto e, comunque nel limite del 4 per cento dell’intera forza lavoro.
Uno dei motivi per il quale il datore di lavoro potrebbe rifiutarsi di anticipare il TFR è che l’azienda potrebbe versare in un periodo di difficoltà economica e potrebbe non essere in grado di pagare immediatamente questa somma di denaro.
In questo caso, il datore di lavoro potrebbe decidere di pagare il TFR in un momento successivo, quando la situazione economica dell’azienda sarà migliorata. Un’altra ragione potrebbe essere la volontà di investire il denaro del TFR in attività produttive, come ad esempio l’acquisto di nuove attrezzature o l’avvio di nuovi progetti.
In questo caso, il datore di lavoro potrebbe decidere di non anticipare il TFR ai propri dipendenti, ma di utilizzarlo per altri scopi. Tuttavia, non anticipare il TFR ai dipendenti può avere conseguenze negative per l’azienda, in primo luogo, può minare la fiducia dei dipendenti nel datore di lavoro.
Prendiamo l’esempio di un lavoratore dipendente che conta sull’anticipo del TFR come fonte di reddito per affrontare spese urgenti, come ad esempio la ristrutturazione della casa o l’acquisto di un’auto, la mancata anticipazione del TFR può creare difficoltà finanziarie.
Valutazione delle ripercussioni negative per il datore di lavoro
Sebbene possa esserci una giustificazione economica per questa scelta, è importante che il datore di lavoro prenda in considerazione le conseguenze negative di questa decisione e agisca di conseguenza. In caso di difficoltà economiche, ad esempio, il datore di lavoro potrebbe cercare di negoziare con i dipendenti una soluzione che sia soddisfacente per entrambe le parti, come ad esempio un piano di pagamento dilazionato del TFR. In questo modo, si può preservare la fiducia dei dipendenti e garantire il rispetto dei loro diritti.
Azioni del lavoratore di fronte al mancato anticipo
Se il datore di lavoro non concede l’anticipo del trattamento di fine rapporto richiesto dal lavoratore, quest’ultimo potrebbe rivolgersi alle organizzazioni sindacali o alle associazioni dei consumatori per ottenere supporto e assistenza nella tutela dei propri diritti.
Quando si parla di lavoratori pubblici, questi ultimi possono richiedere l’anticipo del TFS (trattamento di fine servizio) presso una banca o un intermediario finanziario. In questo caso, il lavoratore cede il diritto al TFS ad un soggetto terzo, che anticipa al lavoratore una somma di denaro in cambio della cessione del credito.
Si ritiene comunque che spetti al datore di lavoro decidere se e quando anticipare il TFR al proprio dipendente, non esiste un obbligo impositivo che mette il datore di lavoro nella posizione di non potersi rifiutare.
Pagamento del TFR da parte dell’INPS
Al termine del rapporto di lavoro, può capitare che il datore di lavoro sia insolvente e non riesca a pagare il TFR al dipendente. La L. 297 del 29 maggio 1982 ha istituito presso l’INPS il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di mancato versamento da parte di quest’ultimo del TFR maturato al lavoratore. In particolare, il fondo si occupa di garantire il pagamento della cosiddetta indennità di mancato preavviso e dell’indennità di fine rapporto.
Il Fondo di garanzia viene alimentato con i contributi versati dalle aziende al momento dell’assunzione dei lavoratori e ha il compito di intervenire nei casi in cui l’azienda non sia in grado di effettuare il pagamento delle indennità di fine rapporto per problemi di solvibilità o di liquidità. In questi casi, il lavoratore può rivolgersi al Fondo per ottenere il pagamento delle somme spettanti.
Pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia dell’INPS
Con maggiore dettaglio, il TFR viene pagato dall’INPS quando sussistono i seguenti presupposti:
- In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell’azienda, quando il datore di lavoro non è in grado di corrispondere il TFR ai propri dipendenti;
- Quando il datore di lavoro ha aderito ad una gestione separata dell’INPS per il pagamento dei contributi previdenziali, ma non ha corrisposto i contributi relativi al TFR;
- Quando il lavoratore ha diritto al TFR, ma il datore di lavoro risulta scomparso o insolvente.
In questi casi, il lavoratore può presentare la richiesta di pagamento del TFR all’INPS, che provvederà al pagamento della somma spettante. Tuttavia, è importante considerare che il pagamento del TFR da parte dell’INPS può richiedere del tempo, in quanto l’ente deve verificare la regolarità della richiesta e dei documenti presentati.
Conclusioni
L’anticipo del TFR è una pratica che permette ai lavoratori dipendenti in Italia di richiedere una parte del loro TFR prima della conclusione del rapporto di lavoro. Questa opzione può essere utile in diverse situazioni, come l’acquisto della prima casa, spese mediche importanti, o altre esigenze personali. Tuttavia, l’anticipo del TFR è soggetto a specifiche condizioni e limitazioni normative, e pertanto richiede una valutazione attenta da parte del lavoratore.
La mancata erogazione del TFR in forma di anticipo, non implica in alcun modo la sua mancata erogazione in tempi futuri. L’erogazione viene garantita in ogni caso anche qualora il datore di lavoro non versi nella situazione per poterlo fare, al momento della cessazione del rapporto di lavoro. È per tale motivo che sono state istituite, dal nostro ordinamento, queste forme di sostegno a favore del lavoratore.
Domande frequenti
Generalmente, tutti i lavoratori dipendenti che hanno accumulato un TFR hanno il diritto di richiederne un anticipo, a condizione che soddisfino i criteri stabiliti dalla legge o dal contratto collettivo applicabile.
Le ragioni comuni includono l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, spese mediche significative, o altre necessità personali o familiari urgenti. I criteri specifici possono variare in base alla normativa o al contratto di lavoro.
La richiesta di anticipo deve essere presentata al datore di lavoro, generalmente attraverso una procedura formale che può includere la documentazione delle ragioni per la richiesta.
I tempi di erogazione dipendono dalle procedure aziendali e dalla rapidità con cui il datore di lavoro può processare la richiesta. Di norma, ci sono termini specifici definiti dalla legge o dai contratti collettivi.