In caso di distribuzione non proporzionale degli utili motivata da specifiche esigenze di liquidità di un socio (impresa), l’Agenzia delle Entrate scinde il trattamento fiscale qualificando la quota proporzionale alla partecipazione come dividendo e riqualificando l’eccedenza percepita come sopravvenienza attiva tassata integralmente al 100%.
La distribuzione di utili non proporzionale alle quote di partecipazione è una pratica legittima sotto il profilo civilistico, ma comporta una complessa scomposizione fiscale del flusso reddituale. Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 90/E/26), solo la quota proporzionale è qualificabile come dividendo (escluso al 95%), mentre l’eccedenza costituisce una sopravvenienza attiva tassata integralmente al 100%.
Il caso DELTA S.p.A.: riparto asimmetrico per esigenze di liquidità
La prassi societaria si trova spesso a gestire scenari in cui la rigida proporzionalità tra partecipazione al capitale e diritto agli utili non soddisfa le contingenze dei soci. Nella nostra esperienza professionale, tali deroghe sono frequenti in presenza di patti parasocialio specifiche clausole statutarie volte a regolare dinamiche di governance o necessità finanziarie temporanee. Il caso oggetto della Risposta n. 90/E/26 riguarda la società DELTA S.p.A., caratterizzata da una compagine sociale così ripartita:
ALFA S.r.l.: 10 per cento del capitale sociale.
BETA S.r.l.: 25 per cento.
GAMMA S.r.l.: 35 per cento.
EPSILON S.r.l.: 30 per cento.
L’istanza nasce dalla volontà di DELTA di procedere a una distribuzione non proporzionale di utili e riserve, basata su una deliberazione assembleare adottata all’unanimità e in conformità con lo statuto societario. La finalità dell’operazione, come precisato dagli istanti in sede di documentazione integrativa, risiede nel voler sopperire a specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci, evitando che lo stesso sia indotto a cedere la propria quota e alterando così gli equilibri della società.
“Specifiche esigenze di liquidità di un socio potrebbero […] indurlo a cedere la propria quota nella Società, alternandone gli equilibri”.
Un elemento cruciale sottolineato dai contribuenti riguarda l’assenza di altri rapporti economici, negoziali o di controllo tra i soci, oltre alla mancanza di obblighi di restituzione delle somme percepite in eccedenza. Su queste basi, la richiesta rivolta all’Agenzia delle Entrate mirava a confermare la qualificazione fiscale delle somme ricevute interamente come dividendi, beneficiando dell’esclusione dalla base imponibile IRES per il 95% del loro ammontare, ai sensi dell’articolo 89, comma 2, del TUIR.
La legittimità civilistica della clausola di riparto non proporzionale
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Se l’istanza di interpello si concentra sugli effetti fiscali, la sua validità poggia sul profilo civilistico che l’Agenzia delle Entrate assume come presupposto di verità. La normativa nazionale riconosce infatti un’ampia autonomia ai soci nella definizione dei diritti patrimoniali spettanti a ciascuna azione o quota.
Autonomia statutaria e limiti dell’art. 2350 c.c.
L’articolo 2350, comma 1, del codice civile stabilisce il principio secondo cui ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti. Tuttavia, tale disposizione è da considerarsi derogabile attraverso specifiche previsioni statutarie. Gli istanti chiariscono che l’uguaglianza dei diritti conferita dalle azioni ex art. 2348 c.c. deve intendersi come relativa (e non assoluta) e oggettiva (e non soggettiva). Di conseguenza, lo statuto può legittimamente prevedere una ripartizione degli utili non allineata alla quota di capitale detenuta.
Il rispetto del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.)
L’unico limite invalicabile all’autonomia negoziale dei soci è rappresentato dal divieto del patto leonino. Ai sensi dell’articolo 2265 del codice civile, è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Nel caso DELTA S.p.A., la delibera assembleare adottata all’unanimità non esclude alcun socio dalla ripartizione, ma ne rimodula temporaneamente il quantum per esigenze specifiche. Tale manovra non incide sui diritti dei terzi o dei creditori, rispettando i criteri di legittimità richiesti per la validità dell’atto.
Il nodo della “causa negoziale“: quando l’utile non è solo dividendo
Nonostante la validità civilistica della delibera, il trattamento fiscale segue regole autonome basate sulla sostanza economica dell’operazione. Nella nostra pratica professionale, abbiamo spesso constatato come l’Agenzia delle Entrate ponga sotto la lente d’ingrandimento la finalità effettiva delle transazioni societarie atipiche per qualificarne il corretto inquadramento tributario.
Il diritto alla percezione del dividendo sorge esattamente nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione. Tale deliberazione fa sorgere il diritto di credito di ciascun socio e ne individua il quantum spettante. Tuttavia, l’elemento dirimente per l’Amministrazione finanziaria risiede nella causa negoziale sottesa all’operazione.
Nel caso specifico di DELTA S.p.A., la ripartizione asimmetrica è stata esplicitamente strutturata per soddisfare i bisogni finanziari e le specifiche “esigenze di liquidità” di uno dei soci. L’obiettivo secondario, inoltre, è quello di “consolidare i vincoli reciproci” e mantenere la stabilità della compagine sociale. L’Agenzia delle Entrate sancisce un principio fondamentale: ogni qualvolta a una distribuzione di utili non proporzionale sia sottesa una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non può essere considerata tout court, ai fini fiscali, come una semplice distribuzione di dividendi. Questo scollamento tra forma civile (riparto di utili) e sostanza fiscale (sostegno finanziario a un socio) giustifica la successiva riqualificazione del reddito.
La tassazione della scomposizione fiscale: dividendi vs sopravvenienze
L’Agenzia delle Entrate, rilevando una causa negoziale diversa dalla semplice divisione degli utili, opera una vera e propria scomposizione del flusso reddituale. Questa interpretazione rigorosa impedisce di applicare il regime agevolato sui redditi di capitale all’intero importo percepito dal socio avvantaggiato.
La quota proporzionale: esclusione IRES al 95% (art. 89 TUIR)
La porzione di utile distribuito che corrisponde esattamente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale del socio mantiene la sua natura originaria. Questa quota viene qualificata fiscalmente come un normale dividendo. Di conseguenza, a tale importo si applica la disciplina prevista dall’articolo 89, comma 2, delTUIR (aggiornato dall’articolo 1, comma 51, lettera d), della legge 30 dicembre 2025, n. 199). Per i soci soggetti IRES, questo significa beneficiare dell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile per il 95% del suo ammontare.
L’eccedenza asimmetrica: tassazione integrale come sopravvenienza (Art. 88 TUIR)
La parte di utile ricevuta in eccesso rispetto alla propria partecipazione statutaria viene considerata dall’Agenzia come una sopravvenienza attiva, ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR. Poiché questa erogazione trae origine da un accordo volto a soddisfare esigenze di liquidità estranee alla mera remunerazione del capitale investito, essa perde i benefici fiscali dei dividendi. Questa eccedenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile del socio percipiente nella misura del 100% del suo importo.
Quota percepita
Qualificazione fiscale
Riferimento normativo
Tassazione IRES
Fino alla proporzione di capitale
Dividendo
Art. 89, co. 2, TUIR
Imponibile al 5%
Eccedenza asimmetrica
Sopravvenienza attiva
Art. 88, co. 3, lett. b), TUIR
Imponibile al 100%
Impatti per i soci che ricevono una quota inferiore
Se il socio avvantaggiato subisce una frammentazione della base imponibile, quale sorte fiscale tocca agli altri membri della compagine sociale? L’Agenzia delle Entrate rassicura su questo fronte, confermando un principio di cassa e di stretta derivazione dal percepito.
Gli altri soci, ovvero coloro che riceveranno utili in misura proporzionalmente inferiore alla rispettiva partecipazione al capitale sociale di DELTA, non subiranno alcuna penalizzazione fiscale. Essi rileveranno nei loro bilanci esclusivamente i dividendi effettivamente distribuiti loro dalla società. Non vi è, pertanto, alcuna tassazione per “trasparenza” sulla quota di utile rinunciata a favore del socio con esigenze di liquidità. Questi dividendi decurtati, in presenza dei relativi presupposti, concorreranno a formare il reddito imponibile dei soci percipienti nella misura ordinaria del 5%, secondo quanto previsto dall’articolo 89, comma 2, del TUIR.
Distinzione dalla Risposta n. 50/2025 e profili di abuso del diritto
Per inquadrare correttamente la fattispecie, gli istanti avevano preventivamente richiamato la Risposta n. 50/E del 2025. Gli istanti hanno evidenziato come questa risposta riguardasse il trattamento fiscale di somme corrisposte tra soci in forza di un accordo intervenuto successivamente e autonomamente rispetto a un atto di cessione di partecipazioni. In quel frangente, il conguaglio riconosciuto a un socio persona fisica era stato qualificato come reddito diverso ex articolo 67 del TUIR. Nel caso di DELTA S.p.A., invece, il diritto di credito sorge direttamente al momento della deliberazione assembleare, senza alcun accordo successivo idoneo a configurare un diverso conguaglio.
Nonostante l’assenso sulla scomposizione fiscale, l’Agenzia delle Entrate inserisce una clausola di salvaguardia cruciale. Il parere prescinde da ogni valutazione sulla correttezza civilistica dell’operazione. L’Amministrazione finanziaria, infatti, fa salvo ogni potere di controllo successivo, mantenendo alta l’attenzione sotto il profilo dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000. Questo significa che le delibere dovranno essere supportate da valide ragioni economiche per resistere a eventuali accertamenti.
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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