Come deve essere tassato il compenso per l'attività di amministratore di società italiana percepito da un soggetto non residente fiscalmente in Italia?
Capita sovente, soprattutto nei gruppi multinazionali, che il soggetto che assume la carica di amministrazione della controllata italiana sia un soggetto che non ha residenza fiscale in Italia. La mobilità transnazionale dei lavoratori, infatti, negli ultimi anni ha portato molti lavoratori, dipendenti della casa madre estera, a spostarsi in ipotesi di mobilità o distacco.
La casa madre invia il lavoratore ad operare presso altre realtà del gruppo (controllate estere). In questo contributo approfondiamo il corretto trattamento fiscale da attribuire al compenso amministratore. Si tratta dell'emolumento corrisposto da una società italiana al suo amministratore non fiscalmente residente nel Paese. L'obiettivo è di andare ad individuare cosa prevede la normativa domestica e le convenzioni contro le doppie imposizioni, sul tema. Questo per comprendere come è possibile superare problematiche di doppia imposizione giuridica del reddito. Si tratta di una disciplina particolare, in quanto, al ricorrere di determinate condizioni questo reddito può essere sottoposto a tassazione e contribuzione previdenziale in Italia.
Residenza fiscale per le persone fisiche (cenni)
Secondo un principio generale i redditi sono assoggettati a tassazione, ai fini delle imposte dirette, nel Paese in cui gli stessi sono prodotti. Questo, indipendentemente dalla residenza fiscale del soggetto percettore nel medesimo Paese. Deroghe a tale principio sono previste in precise circostanze da parte delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questo principio è sancito nel nostro ordinamento tributario dall'articolo 3 del DPR n. 917/86 (TUIR), secondo il quale:
Art. 3 TUIR - Principio di tassazione mondiale del reddito
L'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti (fiscalmente), soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato
Residenza fiscale: disciplina nazionale
Riepilogando, quindi, il presupposto dei criteri di tassazione dei compensi percepiti da un soggetto è la verifica della residenza fiscale nel nostro Paese. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR, si considerano fiscalmente residenti in Italia (anche se cittadini stranieri) i soggetti che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni all'anno anche non continuativi):
Sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente;
Hanno nel territorio dello Stato il domicilio inteso come il luogo ove si sviluppano i principali interessi personali e familiari;
Hanno nel territorio dello Stato la residenza ex articolo 43 del codice civile: "la propria dimora abituale";
Hanno presenza fisica per oltre 183 giorni in Italia.
È importante sottolineare che i tre criteri sono alternativi tra loro. Q...
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