Trasferirsi in Italia rappresenta un sogno per molti cittadini americani, attratti dalla ricca cultura, dalla storia millenaria e dal lifestyle mediterraneo. Tuttavia, il trasferimento comporta una serie di considerazioni fiscali cruciali che devono essere attentamente valutate per garantire una transizione senza intoppi e una gestione ottimale delle proprie finanze.
Indice degli Argomenti
- Americani che si trasferiscono in Italia: la residenza fiscale
- Le agevolazioni fiscali per i soggetti che si trasferiscono in Italia
- Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti
- La dichiarazione dei redditi USA dei cittadini americani
- Focus sulla tassazione dei redditi da pensione USA
- Monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere
- Consigli pratici per un trasferimento in Italia
Americani che si trasferiscono in Italia: la residenza fiscale
La residenza fiscale determina il paese in cui un individuo è soggetto a tassazione sul reddito globale. La normativa italiana (art. 2 del TUIR) tratta i residenti fiscali e i non residenti fiscali in modo diverso. I residenti fiscali sono tassati sul reddito mondiale, mentre i non residenti fiscali sono tassati solo sul reddito di fonte italiana. Un individuo è considerato residente fiscalmente se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri per la maggior parte dell’anno fiscale (più di 183 giorni):
- Iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente.
- Residenza: Dimora abituale in Italia.
- Domicilio: Luogo in cui si sviluppano le principali relazioni personali e familiari.
- Presenza fisica, contando anche le frazioni di giorno.
È fondamentale determinare correttamente la propria residenza fiscale, poiché influisce direttamente sugli obblighi tributari sia in Italia che negli Stati Uniti.
In quanto residente fiscale in Italia, le imposte sul reddito sono dovute sul tuo reddito mondiale, indipendentemente da dove tale reddito venga prodotto. Il reddito imponibile include il reddito guadagnato come, ad esempio, il reddito derivante dalla locazione di immobili, dividendi e plusvalenze, lavoro, etc.
In base all’attuale regime fiscale, ai soggetti fiscalmente residenti in Italia si applicano solitamente le seguenti aliquote fiscali.
L’IRPEF
L’imposta lorda determinata dalla somma delle singole categorie reddituali imponibili è soggetta ad IRPEF, applicando le aliquote previste per ciascuno dei seguenti scaglioni di reddito (art. 11, co. 1, TUIR):
- Primo scaglione, fino a 28.000 euro: aliquota 23%;
- Secondo scaglione, oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: aliquota 35%;
- Terzo scaglione, oltre 50.000 euro: aliquota 43%.
Inoltre, sono dovute l’addizionale regionale e comunale:
- Addizionale regionale: aliquote dal 1,23%-3,33%
- Addizionale comunale: aliquote dal 0%-0,8%
Le agevolazioni fiscali per i soggetti che si trasferiscono in Italia
La normativa italiana mette a disposizione alcune agevolazioni per i soggetti che decidono di stabilirsi in Italia e trasferirvi la propria residenza fiscale. In particolare, si tratta delle seguenti:
- Regime dei lavoratori impatriati (ex art. 5 D.Lgs. n. 209/23): agevolazione che consente una detassazione del 50% (60% con figli a carico) del reddito da lavoro dipendente o autonomo per 5 anni. Previsto un limite annuale di € 600.000 di reddito. Le condizioni da rispettare sono:
- Residenza all’estero pregressa di almeno 3 anni. Periodo che cresce se il lavoratore o la lavoratrice prosegue l’attività con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:
- Sono richiesti sei anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- Sono richiesti sette anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- Impegno a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni;
- L’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) viene svolta prevalentemente nel territorio dello Stato;
- I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
- Residenza all’estero pregressa di almeno 3 anni. Periodo che cresce se il lavoratore o la lavoratrice prosegue l’attività con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:
- Flat Tax per Neo-Residenti (art. 24-bis TUIR): Una delle misure più attraenti per gli stranieri è la flat tax di 200.000 euro all’anno per chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia, indipendentemente dal livello di reddito globale. Pagamento l’imposta si ha la possibilità di essere esentati dalla tassazione dei redditi di fonte estera (es. dividendi) e dalla disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero. Il requisito è di non aver avuto residenza fiscale italiana nei 9 degli ultimi 10 anni. L’agevolazione ha durata di 15 anni.
- Regime pensionati esteri (art. 24-ter TUIR): Per i pensionati con pensione di fonte estera (rilevano in questo senso i fondi 401k, IRA e roth IRA) di stabilirsi nelle regioni del Mezzogiorno, in comuni sotto i 20.000 abitanti la possibilità di sfruttare, per 10 anni, l’aliquota del 7% per i redditi da pensione ed i redditi di fonte estera.
- Ricercatori e docenti: I ricercatori ed i docenti che decidono di svolgere questo tipo di attività in Italia, possono sfruttare un’agevolazione (c.d. “rientro dei cervelli“) che consente la detassazione del 90% del reddito generato in Italia, verificando specifici requisiti.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti
Gli Stati Uniti e l’Italia hanno in essere una Convenzione che mira a prevenire la doppia imposizione sui redditi e sulle plusvalenze. Le principali disposizioni del trattato includono quanto segue.
- Imposta sulle plusvalenze e capital gain: Si applica un’aliquota fissa dell’imposta sulle plusvalenze pari al 26% alla vendita di titoli;
- Imposta immobiliare – Le vendite di immobili italiani sono tassate al 26% se l’immobile viene venduto entro cinque anni dall’acquisto e non è stato utilizzato come residenza principale di un individuo per la maggior parte dei cinque anni. Dopo cinque anni, non c’è imposta sulle plusvalenze sulle vendite di immobili italiani;
- Redditi da pensione: i redditi da pensione di fonte privata sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza fiscale del percettore.
- Crediti d’imposta: I contribuenti possono richiedere un credito per le imposte già pagate in uno dei due paesi, ma soltanto per le tipologie reddituali nei quali questo meccanismo si applica (es. redditi da lavoro dipendente, redditi immobiliari, etc).
- Esclusione dei redditi esteri: Negli Stati Uniti, l’Exclusion of Foreign Earned Income permette di escludere una parte del reddito guadagnato all’estero.
La dichiarazione dei redditi USA dei cittadini americani
La situazione dei cittadini USA residenti in Italia, con redditi di fonte USA è una casistica frequente. Questi soggetti si trovano, necessariamente, a dover presentare annualmente due dichiarazioni dei redditi, una in Italia ed una negli USA, con effetti da valutare con attenzione.
In questo caso, l’attenuazione della doppia imposizione è disciplinata dalla fattispecie delineata dal par. 4 dell’art. 23 della Convenzione. In particolare per i redditi USA ivi esenti da imposta o assoggettati ad imposta in modo ridotto, l’Italia riconosce la detrazione di queste imposte per un importo non eccedente quanto previsto dalla Convenzione stessa. In secondo luogo, nella dichiarazione finale che il beneficiario presenta negli Stati Uniti in quanto cittadino USA verranno scomputate le imposte italiane pagate su quel reddito.
Focus sulla tassazione dei redditi da pensione USA
I fondi previdenziali di risparmio USA sono diversi e la loro imponibilità fiscale in Italia varia a seconda delle caratteristiche del fondo stesso. Vediamo con maggiore dettaglio la situazione.
IRA – Individual Retirement Account
L’IRA è un fondo di previdenziale che viene istituito da un soggetto fiscalmente residente negli Stati Uniti presso una società di investimento o una banca. Questi effettua versamenti al fondo nel corso del tempo, senza avere il controllo degli assets finanziari che vengono gestiti direttamente dall’intermediario finanziario. Inoltre, i rendimenti maturati (interessi, dividendi, plusvalenze) sono tassati solo al momento della distribuzione finale.
La caratteristica principale del fondo è che viene considerato un fondo “pre-tax“. Pertanto, versamenti effettuati nell’IRA sono deducibili dal reddito Americano. Questo determina il fatto che, al momento della distribuzione dei proventi, sia sotto forma di lump-sum distribution, che sotto forma di rendita, sono da qualificare come reddito e sono pertanto sottoposti a tassazione USA. In caso di trasferimento di residenza in Italia, il percepimento di questi proventi verrebbe assoggettato, quindi, a tassazione italiana.
Le distribuzioni dei proventi possono avvenire a partire dai 59 anni e mezzo di età (precedentemente a tale momento è prevista l’applicazione di una ritenuta del 10% da parte del Fisco USA). Solo al raggiungimento dei 73 anni il titolare inizia a percepire le distribuzioni (RMD) calcolate sull’aspettativa di vita.
Roth IRA
Il Roth IRA è un fondo di previdenza presenta quasi tutte le caratteristiche del precedente. Tuttavia, si caratterizza per un aspetto che fiscalmente è molto importante. Si tratta del fatto che si tratta di un fondo “after-tax“. Questo significa che il Roth IRA è un fondo che di alimenta con somme che non hanno determinato alcuna deducibilità dal reddito dell’investitore. Il Roth IRA al momento della distribuzione non comporta il pagamento di imposte Americane né per la parte di principal (il capitale versato dal titolare del fondo) né per la componente di incremento del fondo che il gestore (banca o società di investimento) riesce ad ottenere nel tempo. Tale doppia esenzione è specifica della normativa Americana e non è necessariamente ammessa dalla legislazione Italiana nel caso in cui il beneficiario della distribuzione sia un soggetto fiscalmente residente in Italia.
Quindi, gli importi distribuiti al momento della maturazione dei requisiti previsti non danno origine a tassazione negli USA. Pertanto, tale elemento deve essere attentamente valutato al momento del rientro in Italia. Infatti, come detto, l’Italia non disciplina questo tipo di esenzione. Quindi, un cittadino americano che sta pianificando di trasferirsi in Italia, deve prendere in considerazione di prelevare dal Roth IRA prima di trasferirsi, per evitare obblighi fiscali in Italia.
Fondo 401k
Il fondo 401k è un fondo previdenziale USA legato ai lavoratori dipendenti. Al fondo contribuisce sia il lavoratore che la sua azienda. Si tratta di un fondo classificato come “pre-tax“, pertanto consente la deduzione fiscale dei versamenti effettuati e quindi la successiva tassazione dei proventi al momento della distribuzione. Valgono, quindi, le stesse considerazioni effettuate precedentemente per il fondo IRA.
Per approfondire: Fondo pensione estero: tassazione di capitali e rendite.
I fondi pensione USA e regime agevolato dei pensionati esteri
Un aspetto interessante da evidenziare riguarda il fatto che tutte le tipologie di fondo previdenziale di investimento sopra indicata si qualifica come “reddito da pensione” ai fini dell’applicazione del regime agevolato per i pensionati esteri che si trasferiscono nel Mezzogiorno. Pertanto, è opportuno valutare con attenzione la propria situazione al fine di valutare i potenziali vantaggi dell’applicazione di questo regime nella propria situazione personale.
Monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere
I cittadini americani che trasferiscono la propria residenza in Italia sono soggetti anche alle norme sul monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero.
Dal 2024, sono in vigore aliquote aggiornate per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Le nuove aliquote sono:
- IVIE: 1,06% del valore catastale degli immobili esteri.
- IVAFE: 2 per mille del valore nominale o di mercato delle attività finanziarie detenute all’estero, con 4 per mille per attività detenute in paradisi fiscali.
A questi fini, ad esempio, rilevano i conti correnti USA, gli investimenti finanziari, le varie tipologie di fondi previdenziali, ma anche partecipazioni societarie e beni immobili. In questo senso, quindi, l’applicazione di alcune delle agevolazioni viste prima può esentare da questo tipo di obblighi.
È obbligatorio includere queste informazioni nella dichiarazione dei redditi italiana, pena sanzioni severe (dal 3% al 15% del valore dell’attività non dichiarata per ciascun anno, con raddoppio per violazioni in paradisi fiscali). Per facilitare la conformità, è consigliabile mantenere una documentazione completa e aggiornata delle proprie attività estere.
Consigli pratici per un trasferimento in Italia
Il trasferimento in Italia deve essere valutato con attenzione e pianificato in anticipo per valutare e comprendere l’impatto fiscale del trasferimento e valutare l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni alla propria situazione personale. Pertanto può essere utile:
- Consultare un esperto: Rivolgersi a un Dottore commercialista esperto in fiscalità internazionale per una consulenza personalizzata (di seguito i nostri riferimenti).
- Pianificare in anticipo: Verificare la residenza fiscale e le implicazioni patrimoniali prima del trasferimento, in modo da valutare, anche numericamente l’impatto fiscale del trasferimento in Italia, sia per i redditi che per le imposte patrimoniali eventualmente dovute.
- Gestire la documentazione: Conservare tutta la documentazione ufficiale per assolvere ai vari obblighi fiscali in Italia.
Trasferirsi in Italia è una decisione che richiede una pianificazione attenta, soprattutto dal punto di vista fiscale.
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