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Agevolazioni fiscali per imprenditori che investono in Italia

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Quali sono nel sistema fiscale italiano le norme relative alle agevolazioni fiscali finalizzate a promuovere gli investimenti? Quali sono le norme di tax compliance che agevolano il dialogo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, soprattutto con riferimento ai soggetti non residenti che vogliono investire in Italia? In questo contributo scopriremo le agevolazioni fiscali per tutti i soggetti che vogliono investire in Italia.

Rilanciare l’economia attraverso l’incentivo ad effettuare investimenti nel territorio italiano, soprattutto da parte di soggetti esteri, viene effettuato dal nostro legislatore attraverso una serie di misure agevolative volte a ridurre od orientare la variabile tributaria, che molto spesso è determinante nella scelta del tipo di investimento da effettuare.

Questo tipo di obiettivo è stato articolato seguendo due diverse modalità:

  • Il riconoscimento di agevolazioni fiscali dirette ad imprese ed a persone fisiche, nel tentativo di attrarre in Italia, oltre che il capitale industriale e finanziario, anche il capitale umano;
  • La formazione di istituti di tax compliance, che hanno l’obiettivo di rendere migliore il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

Appartengono alle agevolazioni fiscali che guardano al mondo dell’impresa il regime del Patent Box, l’aiuto alla crescita economica, il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, il super e l’iper-ammortamento. Fra le misure di attrazione del “capitale umano” vanno inserite quelle volte ad incentivare l’acquisizione della residenza italiana da parte di persone fisiche esercenti attività professionali e qualificate (docenti e ricercatori; manager e professionisti) e di persone fisiche con alta capacità di spesa (regime dei nuovi residenti). Infine anche la nuova disciplina di favore prevista per i piani individuali di risparmio, che canalizza il risparmio privato di medio/lungo termine al sostegno della crescita economica delle imprese deve essere vista con favore.

Tra gli obiettivi di tax conpliance si inseriscono le iniziative adottate con l’obiettivo di promuovere l’anticipazione del contraddittorio fra contribuenti ed Agenzia delle Entrate, consistenti nella riforma degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e nell’introduzione del regime di adempimento collaborativo e dell’interpello sui nuovi investimenti.

Agevolazioni fiscali per le imprese

Il regime del Patent Box

Il regime opzionale di tassazione agevolata denominato Patent Box risponde all’esigenza di  stimolare lo sfruttamento e lo sviluppo della proprietà intellettuale in Italia, incentivando gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ed incrementando la competitività
e la crescita delle imprese.

Il beneficio si traduce nella parziale detassazione (nella misura del 50%) dei redditi derivanti dallo sfruttamento diretto o indiretto della proprietà intellettuale. Sono dunque coperti dal bonus i profitti derivanti dalla cessione o dall’utilizzo dei beni immateriali (software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni giuridicamente tutelabili, relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico), al netto dei relativi costi, e quelli derivanti dalla concessione in uso degli stessi (quali i canoni percepiti dal contribuente, al netto dei costi fiscalmente rilevanti – diretti e indiretti – ad essi connessi).

Al fine di determinare il beneficio, assume rilievo il c.d. nexus approach che individua un collegamento diretto fra le attività di ricerca e sviluppo svolte ed i beni immateriali conseguiti, e fra questi ultimi ed il reddito agevolabile da essi ritraibile. L’applicazione del regime Patent Box richiede, da parte dei contribuenti, la presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’istanza diretta alla conclusione di un accordo preventivo vincolante fra le parti, ai sensi dell’art. 31-ter del DPR n. 600/1973.

Tale accordo preventivo:

  • In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, è obbligatorio e diretto “alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita”;
  • In caso di sfruttamento indiretto del bene nell’ambito di operazioni infragruppo, è facoltativo e volto alla “preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni” intangibili;
  • E’ facoltativo se diretto alla “preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze (…)” (escluse dal reddito di impresa) realizzate nell’ambito di operazioni fra parti correlate.
Il beneficio è garantito ai titolari di reddito di impresa che svolgono attività di ricerca e sviluppo collegate ai beni immateriali (società
commerciali; imprenditori individuali; altri enti, diversi dalle società, svolgenti attività d’impresa). Anche i soggetti non residenti che abbiano in Italia una stabile organizzazione sono inclusi fra i beneficiari del regime di cui trattasi, laddove risiedano in un Paese con il quale l’Italia abbia concluso un accordo per evitare la doppia imposizione e che garantisca l’effettivo scambio di informazioni.

Il credito d’imposta R&S

Altra agevolazione fiscale con finalità di incentivare gli investimenti realizzati dai contribuenti nelle attività di ricerca e sviluppo, è il credito d’imposta pari al 50% della spesa incrementale annua sostenuta per le anzidette attività rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2012, 2013 e 2014).

I contribuenti ammessi sono legittimati ad utilizzare il credito d’imposta in compensazione nel pagamento delle imposte dovute (anche locali) e dell’Iva, nonché dei contributi di previdenza sociale ed assistenziale.

Inoltre, la disciplina in commento prevede che il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e non assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Il credito d’imposta spetta a qualsiasi impresa (indipendentemente dalla relativa forma giuridica, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato) che effettui investimenti in attività di R&S, nonché alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, a condizione che tali ultimi svolgano attività qualificate sulla base di accordi conclusi con società residenti in Paesi appartenenti all’UE, aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) oppure in Paesi terzi con cui sia in vigore uno
strumento convenzionale per lo scambio di informazioni.

Il diritto al beneficio è riconosciuto ai soggetti che dimostrino di aver investito nelle attività di R&S eleggibili (quali la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale). Tali soggetti devono sostenere una spesa annua pari ad almeno 30.000 euro, mentre l’importo massimo del credito d’imposta spettante su base annuale è pari a 20 milioni di euro. Ai fini dell’agevolazione, le spese devono essere sostenute dai soggetti ammessi al beneficio fra il 2015 ed il 2020.

Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

Tra le agevolazioni fiscali rientra anche quella introdotta per promuovere la capitalizzazione delle imprese e perequare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con capitale di debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

L’ACE comporta una deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dell’importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Ai fini della deduzione assume rilevanza l’incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Il rendimento del nuovo capitale proprio, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 50/2017, come modificato in sede di conversione, è così determinato: dall’ottavo periodo d’imposta (vale a dire dal 2018) l’aliquota percentuale è pari all’1,5%.

L’incentivo compete a: società di capitali residenti; imprenditori individuali residenti; società di persone residenti; altri enti commerciali residenti; stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti.

Super ed iper-ammortamento

Tra le agevolazioni fiscali questa è destinata ad agevolare gli investimenti delle imprese in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi, consentendo una maggiorazione del costo di acquisizione degli stessi, con l’intento di stimolare l’ammodernamento dei beni capitali dell’impresa, nonché di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle aziende manifatturiere italiane in chiave “Industria 4.0”.

I benefici si traducono in una maggiorazione del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione fiscale delle quote di ammortamento.

In particolare, il super-ammortamento mira ad agevolare gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati da imprese e da soggetti esercenti arti e professioni. Tali soggetti possono, quindi, maggiorare il costo di acquisizione di detti beni del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Con la Legge n. 232/2016 è stato prorogato l’incentivo sino al 30 giugno 2018.

Tale agevolazione può essere “rafforzata”: l’iper-ammortamento. A differenza del super-ammortamento, tale incentivo compete in via esclusiva ai titolari di reddito d’impresa (sono esclusi i titolari di reddito da lavoro autonomo) e concerne gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1 ̊ gennaio al 31 dicembre 2017 (o, ricorrendo talune condizioni, al 30 settembre 2018) che siano funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello promosso dal Governo per la crescita industriale (“Industria 4.0”).

Gli acquisti devono, quindi, avere ad oggetto beni ad elevatissima tecnologia (elencati nel l’allegato A alla Legge di bilancio 2017) ed interconnessi. La maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% del costo di acquisizione.

Inoltre, sono agevolati (mediante maggiorazione del 40% del costo di acquisizione) gli investimenti in determinati beni immateriali strumentali (come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) elencati nell’allegato B alla Legge di bilancio 2017 ed interconnessi, che siano effettuati dal 1 ̊ gennaio al 31 dicembre 2017 (o, al ricorrere di determinate condizioni, al 30 giugno 2018) da soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento.

 

Agevolazioni fiscali per le persone

Docenti e ricercatori

Il legislatore ha emanato diverse misure volte ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia, e misure volte ad agevolare le persone fisiche che si trasferiscono in Italia a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti all’estero.

Appartiene al primo gruppo di incentivi l’agevolazione che mira a favorire l’acquisizione della residenza fiscale in Italia da parte di docenti e ricercatori e che consiste nel riconoscimento di una parziale esenzione (nella misura del 90%) ai fini dell’Irpef dei redditi da lavoro dipendente o autonomo percepiti da tali soggetti nello svolgimento delle proprie attività di docenza e di ricerca.

I predetti emolumenti non concorrono, inoltre, in misura totale, alla formazione del valore della produzione netta dell’Irap. Il beneficio è applicabile per il primo anno di residenza fiscale in Italia e per i tre periodi d’imposta successivi, a condizione che la residenza in Italia venga mantenuta.

Il beneficio è garantito ai docenti e ricercatori che: siano in possesso di un diploma di laurea o di un titolo equipollente; abbiano avuto la residenza all’estero e abbiano ivi condotto la propria attività di insegnamento o di ricerca per almeno due anni consecutivi presso centri di ricerca pubblici o privati o presso Università.



Manager e professionisti

Sempre con l’intento di attrarre dall’estero lavoratori qualificati, rafforzando anche la variabile “capitale umano” nella competizione fiscale fra Stati, il legislatore ha previsto misure volte ad incentivare il trasferimento della residenza in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni od esercenti attività professionali.

La remunerazione percepita in Italia dai manager e dai professionisti concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare per cinque periodi d’imposta.

Il beneficio compete sia ai lavoratori dipendenti che ai professionisti, indipendentemente dalla relativa nazionalità (quindi è riconosciuto tanto ai cittadini UE che a quelli non UE). In particolare, per accedere all’agevolazione i lavoratori dipendenti o professionisti devono trasferire la relativa residenza fiscale in Italia dopo aver risieduto all’estero nei cinque periodi d’imposta precedenti il rientro. Inoltre, tali soggetti devono assumere l’impegno di mantenere la residenza in Italia per almeno due anni e devono altresì svolgere la propria attività per più di 183 giorni nel territorio dello Stato.

Per i lavoratori dipendenti è richiesto, inoltre, lo svolgimento dell’attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato direttamente con questa o con una società anche estera controllata, controllante o “sorella” di tale società. Gli stessi devono inoltre rivestire ruoli direttivi ovvero possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Tra le agevolazioni fiscali, questo regime è accessibile da parte dei cittadini residenti in Paesi dell’UE o in Paesi terzi (con i quali sia in vigore un accordo per lo scambio di informazioni) che, oltre a trasferire la propria residenza fiscale in Italia ed impegnarsi a mantenerla per almeno due anni, siano in possesso di un titolo di laurea, abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più e svolgano attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia.

Regime dei neo-residenti

Il regime opzionale dedicato ai “nuovi residenti” è stato introdotto attraverso l’inserimento nel DPR n. 917/86 del nuovo art. 24-bis, ed è una nuova forma tra le agevolazioni fiscali, per i soggetti non residenti che pensano di trasferirsi in Italia.

E’ diretto ad attrarre nel territorio dello Stato individui con alta capacità di spesa i quali, in ragione della disponibilità di rilevanti capitali e risorse finanziarie, possono stimolare i consumi e gli investimenti nel nostro Paese. Nello specifico, il nuovo regime si rivolge alle persone fisiche di nuova residenza in Italia che, a prescindere dalla nazionalità o dal domicilio, non siano state residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione in argomento. Tali soggetti possono applicare sui redditi di fonte estera un’imposta sostitutiva pari a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta di validità dell’opzione, in luogo dell’Irpef ordinariamente applicabile.

Pertanto, questa modalità di tassazione costituisce un’alternativa all’applicazione della tassazione ordinaria e l’opzione per la sua applicazione è valida per un periodo di 15 anni. La scelta del regime può essere, altresì, estesa ai familiari del contribuente, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari a €. 25.000 per ciascun familiare, applicabile sempre sui redditi prodotti all’estero.

I redditi agevolati sono solo quelli prodotti all’estero. Al fine di beneficiare del regime in argomento, i soggetti interessati possono inoltrare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello preventivo, finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’esercizio dell’opzione.

I piani individuali di risparmio (PIR)

Tra le agevolazioni fiscali, l’obiettivo dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) è canalizzare il risparmio delle persone fisiche verso investimenti produttivi di medio/lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano.

Nello specifico, l’intento è incentivare i piccoli risparmiatori ad investire in imprese aventi un maggiore fabbisogno finanziario ed una maggiore difficoltà a reperire risorse tramite il canale bancario, al fine di favorirne il processo di crescita e di sviluppo. Si tratta, quindi, di una misura, per quanto concerne le finalità perseguite, in qualche modo “trasversale” rispetto alle persone fisiche ed al mondo imprenditoriale, dal momento che si rivolge tanto agli investitori quanto alle imprese che emettono gli strumenti finanziabili.

Le agevolazioni fiscali si traducono in un’esenzione dall’imposizione dei redditi di capitale e di natura finanziaria derivanti dagli investimenti nei PIR, che viene riconosciuta qualora sussistano le condizioni previste dalla norma sia in termini di composizione del patrimonio investito che di durata del periodo di detenzione degli strumenti finanziari inclusi nel piano di investimenti.

Sono esclusi dall’agevolazione i redditi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e quelli che concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni.

Beneficiano dell’esenzione le persone fisiche risparmiatori, residenti nel territorio dello Stato, che investano nel piano somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro.

Strumenti di tax compliance

Adempimento collaborativo

Tra le agevolazioni fiscali, il regime di cooperative compliance, mira a promuovere e sviluppare un’interlocuzione preventiva ed una collaborazione rafforzata fra contribuenti ed Agenzia delle entrate.

Nell’ambito di tale dialogo, può essere formalizzato un accordo, denominato “accordo di adempimento collaborativo”, laddove la questione o il complesso di questioni sottoposte al-

l’attenzione dell’Ufficio attengano al trattamento fiscale di operazioni (o un complesso di operazioni), anche di natura straordinaria, ritenute strategiche dall’impresa. In tali ipotesi, l’Ufficio, effettuati i necessari approfondimenti, invita il contribuente al contradditorio al fine di pervenire ad una comune valutazione della fattispecie da formalizzare in un documento sottoscritto dall’Ufficio stesso e dal contribuente.

Il contenuto dell’accordo vincola le parti per il periodo di imposta nel corso del quale è stata definita la soluzione condivisa e per i periodi di imposta successivi, salvo mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della comune valutazione.

Oltre alle conseguenze positive che l’adesione al regime produce in termini reputazionali per l’impresa, l’ingresso in cooperative compliance consente al contribuente di guadagnare una serie di vantaggi:

  1. Una procedura abbreviata di interpello (la cui risposta deve essere resa non oltre 45 giorni a decorrere dalla presentazione dell’istanza o della documentazione integrativa richiesta) relativo a fattispecie concrete in relazione alle quali si ravvisino rischi fiscali;
  2.  La riduzione delle sanzioni alla misura del 50% e, in ogni caso, l’applicazione delle stesse per un ammontare non superiore al minimo edittale;
  3.  La mancata previsione dell’obbligo di prestazione della garanzia in sede di richiesta di rimborso (delle imposte dirette ed indirette).

Il regime di adempimento collaborativo è rivolto ai grandi contribuenti, residenti o non residenti (con stabile organizzazione in Italia), che abbiano un volume d’affari o di ricavi superiore a 10 miliardi di euro.



Accordi preventivi per le imprese cross-border

Si tratta di agevolazioni fiscali vincolanti (sostitutivi del previgente “ruling internazionale”) finalizzati a promuovere l’internalizzazione delle imprese, conferendo certezza alla definizione di metodi di calcolo o di valori fiscali ed alla valutazione di elementi fattuali suscettibili di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Gli accordi possono essere conclusi dalle imprese con attività internazionale che intendano pervenire ad una prioritaria regolamentazione e ad una valutazione condivisa in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate in relazione: alla determinazione dei metodi di calcolo del valore normale delle transazioni infragruppo; alla definizione dei valori di uscita e di ingresso in caso di trasferimento della residenza; alla preventiva valutazione circa la sussistenza dei requisiti che configurano, in Italia, una stabile organizzazione di un soggetto non residente; all’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e canoni, e altre componenti reddituali, a o da soggetti non residenti; all’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un soggetto residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

Lo status di “imprese con attività internazionale”, che consente l’accesso agli accordi in argomento, è riconosciuto alle imprese residenti:

  1. Che realizzino transazioni con società non residenti appartenenti al medesimo gruppo;
  2. Il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
  3. Che abbiano corrisposto a o percepito da soggetti non residenti dividendi, interessi, canoni o altri componenti reddituali;
  4. Che svolgano un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione in un altro Stato;
  5. Che trasferiscano la propria residenza dall’Italia in altro Stato o da un altro Stato in Italia.

La condizione di impresa con attività internazionale è poi riconosciuta alle imprese non residenti che svolgano o che intendano svolgere la relativa attività d’impresa in Italia per mezzo di una stabile organizzazione entro il periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Interpello sui nuovi investimenti

Nel quadro delle agevolazioni fiscali concepite nella logica di valorizzare la tax compliance e di assicurare nuove forme di interlocuzione rafforzata nella definizione del rapporto tributario, si inserisce anche l’interpello sui nuovi investimenti.

La procedura persegue, infatti, la finalità principale di dare certezza del diritto agli operatori economici (specialmente non residenti) nella determinazione degli oneri fiscali connessi all’attuazione in Italia di rilevanti e qualificati piani di investimento, per rendere maggiormente attrattivo e competitivo il territorio nazionale.

I soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti sono, da un lato, coloro che esercitano attività d’impresa ed effettuano l’investimento nell’ambito di tale attività commerciale (imprenditori individuali, società di capitali ed altri enti residenti – compresi i trust – svolgenti attività commerciali; società non residenti ed enti di ogni tipo – compresi i trust -, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato) e, dall’altro, nello spirito di incentivare l’accesso alla procedura, coloro che non svolgono attività d’impresa o che comunque realizzano l’investimento al di fuori di tale attività (persone fisiche o enti – compresi i trust – non svolgenti attività commerciale).

Conclusioni

Ci auguriamo che, con le sopra descritte agevolazioni fiscali offerte, su differenti piani e con differenti modulazioni, dal legislatore fiscale, l’Italia abbia avviato un nuovo corso nel rapporto fra contribuenti ed Agenzia delle Entrate basato, non solo sulla riduzione della pressione fiscale, mediante strumenti selettivi finalizzati alla crescita economica, ma anche sull’instaurazione di un contraddittorio preventivo volto alla riduzione dell’incertezza fiscale nella pianificazione di investimenti nel territorio dello Stato e alla prevedibilità dell’onere tributario.

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