Esercizio abusivo della professione: guida a sanzioni e risarcimenti (2026)

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Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.): sanzioni, confisca e rischi per il cliente nel 2026.

Esercitare una professione senza averne i titoli non è solo una “leggerezza” amministrativa o un problema di concorrenza sleale: è un reato che macchia la fedina e comporta rischi patrimoniali enormi.

L’articolo 348 del Codice Penale è lo spartiacque tra chi opera nella legalità e chi rischia la reclusione. In questa guida analizziamo nel dettaglio la normativa, aggiornata alle più recenti interpretazioni giurisprudenziali, per capire quando scatta l’illecito e come difendersi (o denunciare).

Cos’è l’esercizio abusivo (art. 348 c.p.)

L’abuso della professione consiste nell’esercizio di un’attività professionale per la quale la legge richiede uno specifico titolo di abilitazione dello Stato, in assenza di tale requisito. Il reato è punito dall’art. 348 c.p. con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. La norma tutela la fede pubblica e la sicurezza dei cittadini, garantendo che certi servizi siano erogati solo da soggetti qualificati.

L’articolo 348 c.p., come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, stabilisce:

“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.”

Il comma secondo prevede sanzioni accessorie: pubblicazione della sentenza, confisca degli strumenti utilizzati per commettere il reato, trasmissione della sentenza all’Ordine competente per l’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni.

Il comma terzo disciplina una fattispecie aggravata: quando un professionista regolarmente iscritto determina altri a commettere il reato o dirige l’attività di persone non abilitate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da €15.000 a €75.000.

Quando si configura il reato?

Il reato di esercizio abusivo non richiede necessariamente una condotta prolungata nel tempo o un guadagno economico. La giurisprudenza è severa: il reato ha natura istantanea, ovvero si consuma nel momento stesso in cui viene realizzato anche un solo atto tipico della professione riservata.

Affinché scatti la sanzione penale, devono sussistere due elementi fondamentali:

  1. L’atto tipico: Il soggetto compie un atto riservato in via esclusiva a una categoria professionale (es. una diagnosi medica, un progetto ingegneristico, una difesa in tribunale).
  2. L’assenza di abilitazione: Il soggetto non ha superato l’Esame di Stato o, pur avendolo superato, non è iscritto al relativo Albo professionale.

Attenzione alla gratuità: Un errore comune è pensare che “se non mi faccio pagare, non è reato“. Falso. Non è necessario che l’atto sia retribuito per configurare l’illecito. Anche atti non esclusivamente professionali, se svolti in modo continuativo, organizzato e remunerato, possono integrare il reato. La giurisprudenza ha chiarito che il reato ha natura istantanea: si consuma nel momento stesso in cui viene compiuto un atto riservato alla professione.

Abuso di professione vs abuso di titolo

È fondamentale non confondere queste due fattispecie, spesso sovrapposte nel linguaggio comune ma distinte giuridicamente.

FattispecieDescrizioneConseguenze
Abuso della professione (Art. 348 c.p.)Svolgimento pratico di attività riservate senza abilitazione (es. visitare un paziente).Reclusione, Multa pesante, Confisca.
Abuso di titoloAttribuirsi un titolo accademico o professionale (es. “Dottore”, “Avvocato”) senza averlo, ma senza esercitare l’attività.Sanzione meno grave, ma comunque punito penalmente.

Esempi tipici di abuso di titolo includono il dichiararsi avvocato per ottenere vantaggi di status o spacciarsi per ingegnere in trattative commerciali, senza però firmare progetti o atti giudiziari.

Leggi anche: Prestazione occasionale | Apertura partita IVA.

Quali sono le professioni “protette“?

Non tutti i mestieri rientrano nell’art. 348 c.p., ma solo quelli per cui lo Stato richiede una specifica abilitazione. Le aree principali sono:

  • Area sanitaria (massima allerta): Include Medico Chirurgo, Odontoiatra, Psicologo, Farmacista. Qui il rischio per la salute pubblica è diretto, e le sanzioni sono applicate con massimo rigore. Rientrano anche le professioni triennali come infermiere o fisioterapista.
  • Area tecnico-giuridica:
    • Avvocati: Offrire consulenza o rappresentanza senza iscrizione all’albo.
    • Commercialisti: La gestione contabile/fiscale riservata senza qualifiche.
    • Ingegneri e Architetti: Attività di progettazione che impattano sulla sicurezza pubblica.
  • Altre professioni: Geologi, Biologi, Agronomi, Assistenti Sociali, Attuari.

Nota bene: Anche per i cittadini comunitari vale la regola dell’abilitazione. Una laurea estera non autorizza automaticamente all’esercizio in Italia senza il riconoscimento del Ministero e l’iscrizione all’Ordine.

Il confine online: coach, guru e consulenti

Nel 2026, la frontiera dell’abuso corre sul web. La proliferazione di figure come Life Coach, Mental Coach o Consulenti Nutrizionali online ha creato una zona grigia pericolosa. La Corte di Cassazione è ferma su un punto: non conta come ti definisci (“Coach”, “Mentor”, “Trainer”), ma cosa fai concretamente.

  • Un “Nutritional Coach” che rilascia diete personalizzate commette reato di esercizio abusivo della professione di Biologo Nutrizionista o Dietista.
  • Un “Mental Coach” che tratta disagi psicologici o patologie (ansia, depressione) invade il campo riservato allo Psicologo.
  • Un “Consulente Legale” sul web che non è avvocato non può fornire pareri giudiziali.

Attenzione ai disclaimer: Scrivere sul sito “Questo non è un parere medico” non esonera dalla responsabilità penale se, nei fatti, l’attività svolta è tipica della professione sanitaria.

Leggi anche: Professionisti senza albo.

Le sanzioni: quanto costa l’illegalità?

Chi esercita abusivamente rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da € 10.000 a € 50.000. La sanzione penale è accompagnata dalla confisca obbligatoria degli strumenti utilizzati e dalla pubblicazione della sentenza, che distrugge la reputazione del colpevole.

Le conseguenze sanzionatorie non colpiscono solo l’esecutore materiale, ma anche chi agevola il reato. Ecco un quadro sinottico delle pene previste dall’art. 348 c.p.:

Soggetto responsabileReclusioneMulta pecuniariaMisure accessorie
Esecutore abusivo6 mesi – 3 anni€ 10.000 – € 50.000• Confisca attrezzature
• Pubblicazione sentenza
• Interdizione (se iscritto ad altro albo)
Istigatore / Dirigente1 anno – 5 anni€ 15.000 – € 75.000• Pene inasprite se ha diretto l’attività o spinto altri al reato

Focus istigazione: La legge è durissima con il professionista abilitato (es. il titolare dello studio) che permette a un collaboratore non abilitato di operare come se lo fosse. Se il “Capo Studio” dirige l’attività del non abilitato, rischia fino a 5 anni di carcere e 75.000 euro di multa.

Conseguenze civili e fiscali

Oltre al Codice Penale, l’abusivo deve affrontare il disastro economico sul fronte civile e fiscale.

Nullità del contratto e restituzione compensi

Il rapporto tra cliente e “finto professionista” è nullo.

  • Diritto al compenso: L’abusivo perde ogni diritto al corrispettivo.
  • Restituzione: Se il cliente ha già pagato, ha diritto alla restituzione integrale delle somme versate, in quanto indebito oggettivo.
  • Risarcimento danni: Il cliente può chiedere i danni per la lesione subita (es. salute, difesa tecnica errata). Anche l’Ordine professionale può costituirsi parte civile per danno all’immagine.

Caso pratico: il costo totale dell’abuso

Ipotizziamo un caso frequente: un Falso Odontoiatra o un Finto Commercialista che ha incassato € 50.000 in un anno, sostenendo spese per affitto e materiali per € 20.000.

Ecco cosa succede quando viene scoperto (simulazione):

  • Incassi (fatturato illecito): + € 50.000
  • Restituzione ai clienti (art. 2033 c.c.): – € 50.000
  • Sanzione penale (media): – € 30.000
  • Spese legali (difesa penale): – € 10.000 (stima)
  • Confisca strumenti: Perdita del valore dei beni strumentali (poltrone, pc, ecc.).

La tassazione dei proventi illeciti: Per il Fisco, i proventi da reato sono tassabili (art. 14 L. 537/93), ma i costi sostenuti per commettere il reato non sono deducibili.

  • Imponibile Fiscale: € 50.000 (non può dedurre i € 20.000 di costi).
  • Imposte (Irpef + Addizionali ~43%): – € 21.500

Il soggetto si ritrova con un debito effettivo di oltre € 60.000 (oltre alla fedina penale sporca), pur avendo lavorato un anno intero.

Come segnalare un abuso (procedibilità d’ufficio)

L’esercizio abusivo della professione è un reato procedibile d’ufficio. Questo significa che non serve una querela formale della vittima entro termini stretti: chiunque può segnalarlo e l’autorità giudiziaria deve procedere autonomamente una volta appresa la notizia.

Chi può segnalare?

  1. Il cittadino/cliente: Può presentare una semplice denuncia-querela o un esposto presso Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza.
  2. L’ordine professionale: È la via più efficace. Segnalare il fatto all’Ordine competente (es. Ordine dei Medici o dei Dottori Commercialisti della provincia) permette all’ente di fare le verifiche preliminari e trasmettere il fascicolo in Procura, costituendosi poi parte civile.

La segnalazione anonima è sconsigliata poiché spesso viene archiviata se non supportata da prove documentali forti (email, fatture, registrazioni).

Focus Commercialisti: l’esercizio abusivo

Spesso si crede che l’esercizio abusivo riguardi solo chi si finge medico. In realtà, l’area contabile-fiscale è un campo minato. Un commercialista è “abusivo” non solo se non ha la laurea, ma anche se non ha superato l’Esame di Stato, non è iscritto all’Albo, o è stato sospeso/radiato.

La tenuta della contabilità

La giurisprudenza ha fatto un’inversione di marcia storica. Se prima del 2005 (vecchio orientamento) tenere la contabilità non era sempre reato, oggi la situazione è cambiata. Con l’orientamento attuale (confermato da Cass. 3495/2024 e Sezioni Unite n. 11545/2012), la tenuta della contabilità e la redazione dei dichiarativi fiscali, se svolte in modo continuativo, organizzato e retribuito, integrano il reato ex art. 348 c.p.

Attenzione: Non conta la competenza tecnica. Puoi essere un mago del bilancio, ma senza iscrizione all’Albo, la tua attività crea “l’apparenza di una professione lecita” e inganna la fede pubblica.

CED e società di servizi: cosa possono fare?

Molti imprenditori affidano i conti a CED (Centri Elaborazione Dati). Ma c’è un limite invalicabile. Secondo la Cassazione (sentenza n. 3495/2024), un CED o una società di servizi priva di professionisti iscritti può svolgere solo supporto materiale (data entry, stampa, archiviazione). È reato se il CED svolge autonomamente:

  • Classificazione contabile delle operazioni (decidere “dove va” una fattura).
  • Redazione dei bilanci d’esercizio.
  • Compilazione e invio dei modelli fiscali (Redditi, IVA).
  • Consulenza su regimi fiscali.

Queste sono attività di competenza tecnica riconosciuta (D.Lgs. n. 139/2005). Se un CED compila il Modello Redditi senza il controllo e la firma di un iscritto, commette reato.

Il professionista radiato

La Cassazione n. 4673/2023 è stata chiara: chi è radiato o sospeso deve fermarsi subito. Continuare a gestire i clienti “come se nulla fosse“, magari sfruttando la struttura organizzata e il personale, integra il reato. Non serve il dolo specifico (volontà di truffare), basta la consapevolezza di lavorare senza titolo.

Domande frequenti

Il cliente deve pagare la parcella a un professionista abusivo?

No. Il contratto d’opera professionale stipulato con un soggetto non iscritto all’Albo è nullo (art. 2231 c.c.). Il cliente non deve pagare il compenso e, se ha già pagato, ha diritto alla restituzione integrale delle somme (indebito oggettivo), oltre all’eventuale risarcimento danni.

Cosa rischia un CED che fa le dichiarazioni dei redditi?

Se l’attività va oltre il semplice inserimento dati (data entry) e implica valutazioni tecniche o fiscali riservate ai commercialisti, il titolare del CED rischia la condanna per esercizio abusivo della professione (reclusione fino a 3 anni e confisca delle attrezzature), come confermato dalla Cassazione n. 3495/2024.

Come verifico se un professionista è davvero abilitato?

La verifica è pubblica e gratuita. Per gli avvocati basta consultare l’albo nazionale sul sito del CNF; per i commercialisti il sito del CNDCEC; per i medici il portale della FNOMCeO. Se il nominativo non appare, il soggetto non è legittimato ad esercitare.

Fonti normative

  • Art. 348 Codice Penale (Abusivo esercizio di una professione).
  • Art. 2231 Codice Civile (Mancanza di iscrizione all’albo).
  • Legge n. 3/2018 (Legge Lorenzin) – Inasprimento pene sanitarie.
  • Cass. Pen. Sez. Unite n. 11545/2012 – Svolta sulla continuità del reato.
  • Cass. Pen. n. 3495/2024 – Limiti operativi dei CED.
  • Cass. Pen. n. 4673/2023 – Reato per professionisti radiati.
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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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