Lโatto di precetto รจ unโintimazione di pagamento che precede l’esecuzione forzata. Quindi รจ lโatto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere lโobbligo contenuto nel titolo esecutivo, con avviso che in caso di mancato adempimento, procederร ad esecuzione forzata nei suoi confronti, ovvero con il pignoramento dei suoi beni. Per notificare un atto di precetto รจ necessario, quindi, che il creditore disponga di un titolo esecutivo.
L’art. 480 c.p.c. dispone che:
L’atto di precetto รจ lโultima chiamata al debitore ad adempiere. Deve essere prevista nell’atto, la somma dovuta comprensiva degli interessi maturati, e delle spese che il creditore ha sostenuto dopo lโemissione del titolo esecutivo.
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Cos’รจ l’atto di precetto?
L’atto di precetto รจ un istituto processuale disciplinato dall’art. 480 del c.p.c. Lโatto di precetto รจ l’ultima intimazione ad adempiere fatta dal creditore verso il debitore, e supportata da un titolo esecutivo come il decreto ingiuntivo, un assegno o una scadenza. Per notificare un atto di precetto รจ necessario, quindi, che il creditore disponga di un titolo esecutivo, i quali possono essere anche notificati nello stesso momento. Costituiscono titolo esecutivo una sentenza, un decreto ingiuntivo, un titolo di credito etc.
Il titolo esecutivo รจ il documento nel quale รจ contenuto lโaccertamento dellโesistenza del diritto di credito. Puรฒ essere una sentenza o un altro provvedimento proveniente da un giudice, come un decreto ingiuntivo oppure una scrittura privata autenticata, una cambiale o altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva, nonchรฉ gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli. Lโaggettivo esecutivo indica che l’atto รจ provvisto della formula esecutiva, cioรจ di un ordine impartito dal Cancelliere o altro pubblico ufficiale a ciรฒ abilitato, di dare esecuzione al diritto accertato nel titolo.
Quando ci troviamo nella situazione di recuperare un credito si puรฒ agire in diversi modi. Solitamente, si inizia con mail e chiamate per cercare di parlare con il debitore al fine di farlo adempiere ai suoi obblighi. Se, tali metodi, sono risultati infausti, occorre procedere la messa in mora, mediate una lettera raccomandata AR o una PEC per sollecitare il pagamento, anche se tale metodo non si รจ rivelato fruttuoso, รจ poi possibile agire per via legali, con la richiesta al giudice di emettere decreto ingiuntivo. Con il titolo esecutivo il creditore puรฒ notificare al debitore anche lโatto di precetto, che รจ l’ultimo atto prima di procedere con l’esecuzione forzata e quindi procedere al pignoramento dei suoi beni.
Il contenuto del precetto deve consistere nellโintimazione al debitore di adempiere allโobbligo previsto nel titolo esecutivo entro un termine che non sia inferiore ai 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procederร con lโesecuzione forzata senza la necessarietร di ulteriori avvisi.
Contenuto
Secondo quanto disposto dall’art. 480 c.p.c., esso deve contenere a pena di nullitร :
- L’indicazione delle parti (creditore e debitore);
- Il riferimento al titolo esecutivo;
- La data di notificazione del titolo esecutivo, qualora sia stata notificata separatamente dal precetto;
- Trascrizione del titolo esecutivo se รจ richiesta espressamente dalla legge;
- La sottoscrizione della parte;
- La dichiarazione di residenza nel comune in cui ha sede il giudice competente a procedere ad esecuzione forzata. In assenza di tale informazione, le eventuali opposizioni al precetto verranno notificate presso la cancelleria del giudice stesso. In questo caso, quindi, lโomissione della dichiarazione di residenza, domicilio non comporta in automatico alla nullitร dell’atto, ma ha la conseguenza che nel caso di eventuali opposizioni al precetto, le stesse andranno depositate presso il giudice dellโesecuzione del luogo in cui รจ stata eseguita la notifica, ovvero dove risiede o dove รจ domiciliato il debitore.
Infine, lโart. 480 c.p.c. ci ricorda come il precetto debba essere sottoscritto dal creditore istante personalmente, o dal difensore nel caso in cui ci si avvalga dellโassistenza di questi.
Notifica
L’atto di precetto deve essere notificato nel domicilio del debitore, e contiene la formale intimazione ad adempiere entro un termine che non puรฒ essere minore a dieci giorni dal giorno della notifica stessa. Qualora il debitore non adempia ai suoi obblighi, darร la possibilitร al creditore, assieme al titolo esecutivo, di procedere alla fase esecutiva. Il precetto deve essere notificato al debitore, da un ufficiale giudiziario.
L’atto di precetto puรฒ essere notificato assieme al titolo esecutivo, oppure successivamente, di solito vengono consegnati contestualmente.
Si possono quindi verificare due ipotesi:
- notificare prima il tutolo esecutivo e in un secondo momento il precetto: nellโatto comunque deve essere riportato in modo il titolo esecutivo giร notificato;
- notificarli contestualmente, titolo esecutivo e precetto.
In entrambi i casi il debitore ha 10 giorni di tempo per provvedere al pagamento, a partire dalla notifica.
Termine ad adempiere
Secondo quanto disposto dallโart. 482 c.p.c., non รจ possibile iniziare lโesecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto. Non puรฒ comunque iniziare prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione.
Efficacia
L’atto di precetto perde la propria efficacia se, trascorsi 90 giorni dalla notifica dello stesso, non รจ iniziata l’esecuzione forzata. Se, invece, รจ proposta opposizione contro il precetto, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627 c.p.c. (art. 481 c.p.c.).
Opposizione al precetto
Lโopposizione al precetto, disciplinata dagli art. 615, comma I, c.p.c รจ l’atto con il quale il debitore contesta lโesistenza del titolo esecutivo o la sua non idoneitร soggettiva od oggettiva a fondare lโesecuzione, quindi si contenta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione oppure l’inesistenza del diritto nel titolo esecutivo o l’inammissibilitร della pretesa. Lโopposizione a precetto ha un oggetto limitato: non entra nel merito del titolo esecutivo ma contesta lโesistenza e la conformitร stessa del medesimo. La proposizione dellโopposizione determina la sospensione della decorrenza del termine di novanta giorni di efficacia del precetto.
Occorre, distinguere le opposizioni allโesecuzione e le opposizioni agli atti esecutivi. Il debitore, in caso di contestazione ha due scelte:
- se contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, in questo caso lo strumento รจ lโopposizione allโesecuzione;
- se contestare le modalitร con cui ha รจ stata introdotta lโesecuzione, in questo caso lo strumento รจ lโopposizione agli atti esecutivi.
Lโopposizione allโesecuzione proposta dopo la notifica del precetto e prima dellโinizio dellโesecuzione viene presentata con atto di citazione (al giudice competente per materia, per valore e per territorio. Per i crediti di importo non superiore ai 5.000 Euro, lโopposizione andrร presentata al Giudice di Pace, mentre per i crediti di importo superiore, la competenza sarร del Tribunale, salvo che la legge non preveda una speciale competenza per materia. Con lโopposizione a precetto il Giudice รจ chiamato ad accertare se il titolo azionato possiede i requisiti richiesti dalla legge (ad esempio se รจ stato notificato effettivamente notificato a colui che รจ stato riconosciuto debitore o, se sono corrette le somme intimate).
Il giudice dellโopposizione allโesecuzione puรฒ sospendere lโesecuzione, se ricorrono gravi motivi. Si tratta di un procedimento di natura cautelare.
L’opposizione agli atti esecutivi รจ presentata qualora il debitore ritenga che l’esecuzione non รจ stata introdotta con le modalitร corrette. In questo modo debitore puรฒ far valere tutte le irregolaritร del precetto, coma l’assenza della formula esecutiva, la mancata trascrizione del titolo esecutivo sul precetto quando previsto dalla legge, ecc.. Tale azione perรฒ deve essere proposta nel termine dei 20 giorni dalla notifica del precetto.