Lโ€™IMU, Imposta Municipale Unica, รจ una tassa che ha sostituito la vecchia Ici, lโ€™Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati. รˆ operativa a decorrere dal gennaio 2012. E’ un’imposta patrimoniale che, si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed รจ dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

E’ stata istituita dall’art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e disciplinata dallo stesso articolo 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23, ha subito ulteriori modifiche con la legge di Stabilitร  2014, che ha abolito l’Imu sulla prima casa, ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

A seguito dellโ€™abolizione dell’imposta per la prima casa, le aliquote sono stabilite di anno in anno da apposita delibera comunale, rispettando determinati criteri nazionali.

Che cos’รจ l’Imu?

Lโ€™Imu, acronimo di Imposta Municipale Unica, chiamata anche Imposta municipale propria, รจ una tassa di natura patrimoniale il cui presupposto รจ la proprietร  o il possesso di un bene. E’ stata istituita dall’art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e disciplinata dallo stesso articolo 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23, ha subito ulteriori modifiche con la legge di Stabilitร  2014, che ha abolito l’Imu sulla prima casa, ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Lโ€™Imposta municipale Unica (IMU)ย รจ lโ€™imposta municipale sugli immobili, ovvero, unโ€™imposta patrimoniale dovuta dai soggetti titolari di un diritto reale sullโ€™immobile. รˆ esclusa dal pagamento lโ€™abitazione principale, ovvero lโ€™immobile che รจ destinato dimora di fatto e dove รจ stata assegnata la residenza anagrafica.

Cosa si intende per prima casa?

Per prima casa si intende l’immobile iscritto nelle categorie catastali dalla A/1 alla A/9 nei casi in cui il proprietario e la sua famiglia vivano abitualmente nello stessa casa, dove hanno anche la residenza anagrafica. Se invece i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora e la residenza in immobili diversi, ma nello stesso Comune, solo un immobile con relativa pertinenza non sarร  soggetto al pagamento.

Novitร  2023

La legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha previsto, alcune novitร  :

  • esonero IMU per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
  • esonero IMU per gli immobili dell’Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
  • proroghe delle esenzioni IMU concesse per eventi sismici in Italia Centrale 2016 e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
  • rapporti tra IMU e ILIA;
  • aliquote IMU di base se non si delibera nei termini e senza pubblicazione.

Dichiarazioni IMU al 30 giugno 2023

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o trasmetterla in via telematica entro il 30 giugno dellโ€™anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dellโ€™imposta.

L’art. 35 del decreto Semplificazioni, come modificato dal decreto Milleproroghe proroga al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU relativa all’anno di imposta 2021.

Rimane fermo il termine del 30 giugno 2023 per la presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta 2022.

Chi deve effettuare il versamento del saldo?

Il presupposto dellโ€™IMU รจ il possesso di immobili rientranti in una delle seguenti categorie:

  • Fabbricati;
  • Aree fabbricabili;
  • Terreni agricoli.

Sono assoggettate ad imposta le abitazioni principali, e relative pertinenze accatastate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di pregio o storici). Sono esenti le abitazioni principali delle altre categorie catastali. Sono soggetti passivi (ex art. 9, co. 1 D.Lgs. n. 23/11):

  • Il proprietario dellโ€™immobile;
  • Il soggetto titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Non รจ soggetto passivo il nudo proprietario;
  • Il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing;
  • Il concessionario di aree demaniali in regime di concessione.

Coniuge separato assegnatario della casa coniugale

Per approfondire: โ€œSeparazione legale: spetta al coniuge assegnatarioโ€œ.

Per chi รจ obbligatoria?

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Quando si paga?

Le due rate IMU scadono:

  • acconto deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dellโ€™aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dellโ€™anno precedente;
  • saldo rappresenta il saldo dellโ€™imposta dovuta per lโ€™intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, e deve essere versata entro il 16 dicembre.

Nel caso perรฒ in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.

Il versamento della nuova Imu viene fatto in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con possibilitร  di versare interamente il dovuto entro il 16 giugno.

Chi non deve pagare lโ€™IMU?

Lโ€™Imposta municipale Unica (IMU) รจ lโ€™imposta municipale sugli immobili, ovvero, unโ€™imposta patrimoniale dovuta dai soggetti titolari di un diritto reale sullโ€™immobile. Eโ€™ esclusa dal pagamento lโ€™abitazione principale, ovvero lโ€™immobile che รจ destinato dimora di fatto e dove รจ stata assegnata la residenza anagrafica.

Dal 1ยฐ gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dellโ€™IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze.

Le abitazioni principali per cui รจ ancora dovuta lโ€™imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie โ€œdi lussoโ€: A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende lโ€™immobile โ€œnel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamenteโ€. Ciรฒ significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, lโ€™immobile รจ automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.

Per pertinenze dellโ€™abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di unโ€™unitร  pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, lโ€™esenzione vale soltanto per una. 

Inoltre non deve essere pagata per i seguenti immobili: 

  • le unitร  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietร  indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • gli alloggi sociali;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • lโ€™unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchรฉ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unitร  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), giร  pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietร  o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Dal 2016 sono esenti anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In piรน sono esenti i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nellโ€™articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nellโ€™allegato A della legge 448 del 2001;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietร  collettiva indivisibile e inusucapibile.

Esonero IMU per gli immobili occupati abusivamente

Dal 1ยฐ gennaio 2023 sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili nรฉ disponibili e per i quali sia stata presentata denuncia allโ€™autoritร  giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Occorre comunicare al Comune il possesso dei requisiti per poter beneficiare dellโ€™esenzione. Deve essere data comunicazione al Comune allorchรฉ anche il momento in cui cessi il diritto allโ€™esenzione.

Al fine di sostenere i comuni sono stati concessi 62 milioni di euro annui a decorrere dallโ€™anno 2023.

Esenzione IMU per gli immobili dellโ€™Accademia nazionale dei Lincei

Unโ€™altra novitร  IMU prevista per il 2023 riguarda l’esenzione dellโ€™imposta per lโ€™Accademia Nazionale dei Lincei anche per gli immobili, facenti capo alla stessa (anche se non direttamente utilizzati per le finalitร  istituzionali). 

Proroga esenzioni per le abitazioni dei Comuni colpiti dal sisma

E’ stata prevista anche la proroga delle esenzioni concesse per i fabbricati divenuti inagibili a seguito di particolari eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2016 e del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Queste proroghe sono state previsti dai commi 750 e 768 della medesima legge finanziaria n. 197/2022.

ILIA per il Friuli Venezia Giulia

Soltanto per la Regione del Friuli Venezia Giulia รจ stata prevista la sostituzione dellโ€™IMU con una nuova imposta chiamata ILIA (Imposta Locale Immobiliare Autonoma). A disciplinarlo sono i commi 834, 835 e 836.

E’ prevista anche la deducibilitร  dellโ€™ILIA dal reddito dโ€™impresa e di lavoro autonomo a partire dal 1 Gennaio 2023. Le disposizioni in materia di deducibilitร  si applicano a decorrere dal periodo dโ€™imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei Comunie

Sono state anche previste disposizioni che incidono sulla disciplina dei poteri dei Comuni in materia di IMU. In particolare, lโ€™art. 1, comma 756, legge n. 160/2019 dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-cittร  e autonomie locali, che si pronuncia entro 45 giorni dalla data di trasmissione.

Inoltre, con decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-cittร  e autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto.

Lโ€™art. 1, comma 767, legge n. 160/2019 prevede che le aliquote e i regolamenti IMU producano effetto per l’anno di riferimento se siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune รจ tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro e non oltre il 14 ottobre nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, trovano applicazione le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente. Viene posta una deroga alla regola generale, infatti viene previsto che, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in mancanza di una delibera approvata trovino applicazione le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nellโ€™anno precedente.

Come si determina la base imponibile?

La modalitร  di determinazione della base imponibile varia a seconda della tipologia di bene immobile posseduto dal soggetto passivo. In particolare, in relazione alla tipologia di immobile possiamo avere calcoli differenziati a seconda che si tratti di:

  • Fabbricati;
  • Aree fabbricabili;
  • Terreni agricoli.

Calcolo base imponibile fabbricati

Per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile si determina:

  • Rivalutando del 5% la rendita catastale risultante al 1ยฐ gennaio del periodo di imposta;
  • Moltiplicando il risultato per il coefficiente moltiplicatore.

Calcolo base imponibile aree fabbricabili

La base imponibile per le aree fabbricabili รจ data dal valore venale in comune commercio al 1ยฐ gennaio dellโ€™anno di imposta, determinato con riferimento a:

  • La zona territoriale di ubicazione;
  • Lโ€™indice di edificabilitร ;
  • La destinazione dโ€™uso consentita;
  • Gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
  • I prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.

Calcolo base imponibile terreni agricoli

La base imponibile per i terreni agricoli รจ data dal reddito dominicale risultante in Catasto al 1ยฐ gennaio dellโ€™anno di imposta, rivalutato del 25% per il coefficiente moltiplicatore previsto, pari a 135.

Ipotesi di riduzione della base imponibile

Sono soggetti alla riduzione del 50% della base imponibile:

  • I fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del D.Lgs. n. 42/04;
  • I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in reazione al periodo dellโ€™anno durante il quale sono state verificate queste condizioni;
  • Per le unitร  immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni.

Come deve essere effettuato il versamento del saldo?

Il pagamento del saldo da parte dei contribuenti interessati deve avvenire, alternativamente, utilizzando uno di questi strumenti:

  • Il modello F24;
  • Il bollettino di c/c postale;
  • La piattaforma PagoPa.

Il versamento deve essere effettuato da proprietari di prime case di lusso (codici catastali A1, A8 e A9) e di immobili diversi dallโ€™abitazione principale (seconde case, a prescindere dallโ€™utilizzo effettuato). In particolare, deve essere ricordato che il modello F24 รจ lo strumento di pagamento utile se si vuole effettuare la compensazione dellโ€™IMU con un altro tributo (es. IRPEF). Con il modello F24, infatti, รจ possibile compensare parzialmente, o totalmente lโ€™imposta dovuta. In questo caso il versamento del modello F24 deve essere effettuato utilizzando gli strumenti messi a disposizione dallโ€™Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Eโ€™ preclusa, quindi, la possibilitร  di effettuare il pagamento attraverso il canale bancario (home banking).

Come si effettua il pagamento del saldo con modello f24?

Qualora il pagamento venga effettuato con modello F24 รจ necessario seguire una precisa modalitร  di compilazione del modello. In particolare, รจ necessario:

  • Inserire il codice del comune di ubicazione degli immobili;
  • Barrare la casella saldo;
  • Inserire il numero di immobili;
  • Codice tributo;
  • Anno di riferimento;
  • Lโ€™importo da versare;
  • Eventuale importo a credito da compensare.

Tabella: codici tributo versamento con modello f24

CODICE TRIBUTO IMUDESCRIZIONE
3912IMU โ€“ imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze โ€“ COMUNE
3914IMU โ€“ imposta municipale propria per i terreni โ€“ COMUNE
3916IMU โ€“ imposta municipale propria per le aree fabbricabili โ€“ COMUNE
3918IMU โ€“ imposta municipale propria per gli altri fabbricati โ€“ COMUNE
3925IMU โ€“ imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D โ€“ STATO
3930IMU โ€“ imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D โ€“ INCREMENTO COMUNE

Modalitร  di presentazione pagamento

soggetti NON titolari di partita IVA, devono seguire le seguenti regole:

  • Qualora nel Modello F24 ci siano crediti compensati, puรฒ essere presentato soltanto in modalitร  telematica tramite i canali dellโ€™Agenzia delle Entrate;
  • Qualora nel Modello F24 non ci siano crediti compensati, la presentazione puรฒ avvenire:
    • Telematicamente tramite i servizi dellโ€™Agenzia delle Entrate;
    • Telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking;
    • Poste o banche.

Per i soggetti con partita IVA:

  • Qualora nel Modello F24 ci siano crediti compensati, puรฒ essere presentato soltanto in modalitร  telematica tramite i canali dellโ€™Agenzia delle Entrate;
  • Qualora ne nel Modello F24 non ci siano crediti compensati, la presentazione puรฒ avvenire:
    • Telematicamente tramite i servizi dellโ€™Agenzia delle Entrate;
    • Telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking.

In particolare, il modello F24 deve essere compilato nella sezione โ€œIMU ed altri tributi localiโ€, avendo cura di compilare seguendo le sottostanti indicazioni:

  • Codice ente/codice comune: indicare il codice catastale del Comune in cui รจ situato lโ€™immobile. In caso di piรน comuni diversi devono essere compilati piรน righi del modello F24;
  • Casella โ€œRavvโ€: la casella deve essere barrata se si effettua il ravvedimento operoso. In questo caso, come anticipato, le sanzioni amministrative e gli interessi devono essere versati nello stesso codice tributo relativo allโ€™imposta;
  • Casella โ€œaccontoโ€/โ€saldoโ€: casella da barrare a seconda che il versamento si riferisca allโ€™acconto o al saldo;
  • Casella โ€œanno di riferimentoโ€: indicare lโ€™anno in cui lโ€™imposta avrebbe dovuto essere versata;
  • Codice tributo: indicare il codice tributo che individua il versamento per la categoria prevista.

Mancato pagamento: le sanzioni

Le sanzioni connesse allโ€™IMU hanno natura tributaria, per cui operano le norme del D.Lgs. n. 472/97, in particolare quelle sul ravvedimento operoso e sulle modalitร  di determinazione delle sanzioni (art. 16 del D.Lgs. n. 473/97).

In caso di versamento in ritardo, rispetto alla scadenza prefissata, o nei casi di pagamento tardivo o insufficiente, il contribuente ha la possibilitร  di sanare la sua posizione, corrispondendo allโ€™erario quanto originariamente dovuto, con lโ€™aggiunta di sanzioni e interessi che aumenteranno progressivamente in base al tempo trascorso dalla scadenza prevista per il pagamento. Il ravvedimento operoso ha lo scopo di andare incontro ai contribuenti che, pur non avendo rispettato le scadenze, hanno lโ€™intenzione di regolarizzare la loro situazione debitoria. Con lโ€™abrogazione del comma 1-bis dellโ€™articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, sono estese a tutti i tributi, inclusi quelli locali, delle riduzioni sanzionatorie che in precedenza erano riservate ai casi di ravvedimento operoso per i tributi erariali.

Sanzioni ridotte con ravvedimento operoso

Secondo quanto previsto dallโ€™art. 13 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97, a prescindere dal ravvedimento operoso, lโ€™omesso/tardivo versamento รจ punito con la seguente sanzione amministrativa:

  • Del 15% ridotto a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni;
  • Del 15%, se il ritardo รจ compreso tra i 15 e i 90 giorni;
  • Del 30%, se il ritardo รจ superiore a novanta giorni (art. 1 co. 774 della Legge n. 160/19).

Ci sono diverse tipologie di ravvedimento operoso, sulla base dei giorni intercorrenti tra la scadenza originale del versamento ed il suo effettivo pagamento, ovvero:

  • Ravvedimento super breve, per il pagamento effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista, ed entro tale intervallo, la sanzione รจ dello 0,1%, pari a 1/10 di quella ordinaria dellโ€™1%, per ogni giorni di ritardo;
  • Ravvedimento Breve, per il pagamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza prevista e precisamente dal 15ยฐ al 30ยฐ giorno, la sanzione รจ pari allโ€™1,5% da calcolare sullโ€™importo del tributo dovuto;
  • Il Ravvedimento medio, la sanzione รจ dellโ€™1,67% quando il pagamento dellโ€™IMU avviene entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento, ovvero dal termine di presentazione della dichiarazione se si tratta di regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione;
  • Ravvedimento lungo, pagamento dopo i 90 giorni, tuttavia se il pagamento viene comunque fatto entro il termine di 1 anno, e consiste nella corresponsione insieme allโ€™IMU di una sanzione del 3,75%.

Ravvedimento operoso lunghissimo

Superata la soglia dei 12 mesi, scatta la novitร  del ravvedimento lunghissimo, esteso anche allโ€™IMU nei casi di mancato versamento entro i 2 anni o oltre questo termine. Qualora il pagamento venga effettuato entro 2 anni dal termine previsto o da quello di presentazione della dichiarazione periodica, la sanzione ordinaria del 30% viene ridotta ad 1/7 e quindi รจ pari al 4,29%. La sanzione sale al 5% quando il versamento avviene oltre 2 anni dallโ€™omissione o dallโ€™errore. Infine, la sanzione del 6%, da aggiungere al tributo originario se la regolarizzazione avviene dopo aver ricevuto il verbale di constatazione, ma entro la notificazione dellโ€™atto di accertamento, quindi prima dellโ€™emissione della cartella esattoriale.

Deve essere evidenziato che la possibilitร  di applicare il ravvedimento operoso per il ritardato o omesso versamento IMU รจ applicabile sino al momento in cui viene notificato un atto di accertamento.

Tabella: applicazione delle sanzioni ridotte con ravvedimento operoso

RITARDO NEL VERSAMENTO IMURIDUZIONE DELLE SANZIONE PREVISTA
Sino a 14 giorniRiduzione della sanzione del 15% a 1/15 per giorno di ritardo e ulteriore riduzione al decimo
Da 15 a 30 giorni1/10
Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione1/9
Entro lโ€™anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa allโ€™anno in cui รจ commessa la violazione1/8
Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa allโ€™anno successivo a quello in cui รจ commessa la violazione1/7
Oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa allโ€™anno successivo a quello in cui รจ commessa la violazione1/6
Se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel โ€œPVCโ€1/5
Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione1/10

Termini di accertamento

La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento รจ stato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 co. 161 della Legge n. 296/06). In relazione a questo aspetto (in base alla Legge n. 160/19) per i tributi locali e le entrate di natura patrimoniale, gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 2020 sono degli โ€œaccertamenti esecutiviโ€. Questo significa che, in caso di mancato pagamento delle somme richieste (nei 60 giorni previsti), potrร  avvenire immediatamente lโ€™avvio di azioni esecutive volte al recupero coattivo del credito.

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