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Scontrino fiscale: le regole di emissione

IVA nei rapporti con l'esteroScontrino fiscale: le regole di emissione

Lo scontrino fiscale è il documento che certifica l’effettuazione dell’operazione di vendita di beni da parte di commercianti al minuto. Si tratta che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico che sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura per la certificazione del corrispettivo. 

La certificazione del corrispettivo, mediante scontrino fiscale o ricevuta fiscale riguarda, in generale, le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.

Lo scontrino fiscale deve essere emesso dai commercianti al minuto e dai soggetti ad essi assimilati (bar, farmacie, ristoranti, parrucchieri, alberghi, ecc), per certificare i corrispettivi percepiti.

Attenzione però!

Lo scontrino fiscale certifica l’avvenuta effettuazione dell’operazione ai fini IVA.

Questo significa che, lo scontrino fiscale deve essere emesso nel momento in cui ai fini IVA l’operazione si considera conclusa. Per le cessioni di beni l’operazione è conclusa nel momento in cui il bene è consegnato o spedito.

In questo contributo voglio concentrare la mia attenzione sulle caratteristiche legate all’emissione dello scontrino fiscale da parte dei commercianti al minuto.

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SCONTRINO FISCALE: CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALL’EMISSIONE?

Ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/72 l’obbligo di certificazione dei corrispettivi riguarda i soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni imponibili.

Si tratta di tutte quelle operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non è richiesta dal cliente).

Si tratta dei soggetti che svolgono le seguenti tipologie di attività.

COMMERCIANTI AL MINUTO

Soggetti che effettuato cessioni di beni in luoghi aperti al pubblico, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio, o in forma ambulante.

Si considera locale aperto al pubblico quello in cui il pubblico può liberamente accedere nelle ore di apertura, indipendentemente dalla natura dei beni ceduti e dalle qualità del soggetto cedente.

Ne sono classici esempi i negozi di vicinato (bar, parrucchiere, farmacie etc).

ATTIVITÀ ASSIMILATE AL COMMERCIO AL MINUTO

Si tratta di coloro che effettuano le seguenti operazioni:

  • Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi;
  • Le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • Prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • Infine prestazioni di custodia di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie.

COMPATIBILITÀ TRA FATTURA E SCONTRINO FISCALE

Quando è compatibile l’emissione della fattura e l’emissione dello scontrino fiscale?

La regola che devi ricordare è questa:

Se viene emessa fattura immediata, purché contemporaneamente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione, non occorre emettere lo scontrino fiscale.

Se, invece, la fattura è emessa successivamente, è necessario emettere anche lo scontrino fiscale al momento della consegna del bene (Circolare Ministeriale n. 97/E/97).

Lo scontrino deve essere rilasciato al soggetto che effettua l’acquisto  del bene o utilizza il servizio prestato.

In linea generale tale soggetto coincide con il soggetto che acquirente o committente in senso giuridico. Cioè colui il quale vedrà addebitarsi la prestazione e ne sosterrà il relativo costo.

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CONTENUTO OBBLIGATORIO DELLO SCONTRINO FISCALE

Lo scontrino fiscale deve contenere le seguenti indicazioni, ciascuna con un proprio capoverso:

  • Ditta, denominazione o ragione sociale ovvero nome e cognome dell’emittente;
  • Numero di partita Iva dell’emittente;
  • Dati contabili:
    • Corrispettivi parziali;
    • Eventuali sconti o rettifiche;
    • Eventuali subtotali;
    • Gli eventuali rimborsi per restituzioni di vendite o imballaggi cauzionati;
    • Totale dovuto, preceduto dalla dicitura “Totale” che deve essere eseguita con particolare evidenza grafica;
  • Data, ora di emissione e numero progressivo;
  • Logotipo fiscale e numero di matricola dell’apparecchio.

TERMINI DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE

Lo scontrino fiscale deve essere emesso, rispettando le seguenti tempistiche:

EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

In caso di prestazione di servizi lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo.

L’emissione può essere effettuata al momento dell’ultimazione della prestazione, se questa è anteriore al pagamento.

In questo ultimo caso, sussiste l’obbligo di indicare sullo scontrino che il corrispettivo non è stato pagato, in tutto o in parte.

EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE PER LE CESSIONI DI BENI

Per le cessioni di beni lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo.

In alternativa l’emissione dello scontrino fiscale può essere effettuata al momento della consegna del bene. Sempre se lo stesso è consegnato anticipatamente rispetto al pagamento.

MOMENTO DI EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE: ESEMPIO

Facciamo un esempio pratico.

Ipotizziamo una Farmacia che incassa il corrispettivo per la prenotazione di un farmaco.

Due giorni dopo il farmaco viene consegnato al cliente.

L’emissione dello scontrino fiscale in questo caso deve seguire la regola di cui all’articolo 6 del DPR n 633/72. Regola che riguarda l’esigibilità dell’IVA.

Ebbene, in linea generale l’IVA per le cessioni di beni è esigile al momento della consegna o spedizione del bene. Tuttavia, se il pagamento è antecedente alla consegna, l’operazione si considera ultimata in quel momento.

Quindi lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo del cliente.

Lo scontrino viene emesso al cliente che passerà due giorni dopo a ritirare il prodotto.

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I MISURATORI FISCALI PER L’EMISSIONE DELLO SCONTRINO

Il rilascio dello scontrino avviene mediante l’uso di particolari apparecchi, detti misuratori fiscali.

I misuratori fiscali possono classificarsi in:

  • Speciali registratori di cassa;
  • Terminali elettronici;
  • Bilance elettroniche munite di stampante.

I misuratori fiscali sono obbligati all’emissione dello scontrino fiscale in forma cartacea. Di contro, non è possibile la trasmissione dello scontrino, in via elettronica tramite sistemi informatici (Circolare n. 36/E/06).

Tutti gli apparecchi devono rispondere a specifiche prescrizioni tecniche.

I produttori o importatori degli apparecchi devono presentare al Ministero dell’Economia e delle finanze un’apposita domanda. Questo al fine di ottenere uno specifico decreto di approvazione per ciascun modello che intendono commercializzare.

Inoltre, anteriormente alla commercializzazione, i misuratori fiscali devono essere sottoposti ad apposito controllo di conformità.

Si tratta di un controllo volto a verificare le prescrizioni stabilite dal decreto di approvazione da parte del personale tecnico degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. L’esito positivo del controllo è attestato mediante apposizione di un bollo fiscale.

La presenza del bollo fiscale sul misuratore certifica la conformità dello stesso alla normativa vigente. Se sei un commerciante al minuto deve fare attenzione a questo aspetto per non essere sanzionato.

INSTALLAZIONE DEL MISURATORE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Una volta acquistato il misuratore fiscale (a titolo di proprietà, comodato, noleggio, ecc), il committente può installarlo nel proprio esercizio in maniera autonoma. Questo a condizione che esso sia già dotato di una targhetta di verificazione, di colore verde,  con data di scadenza ancora valida.

In ogni caso il commerciante che ha installato il misuratore fiscale nel proprio locale deve seguire i seguenti adempimenti:

  • Annotazione immediata sul libretto di dotazione fornito dal produttore del misuratore fiscale. L’annotazione riguarda l’ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle eventuali operazioni di prova, dichiarando l’integrità del bollo fiscale;
  • Presentazione dichiarazione di messa in servizio entro il giorno seguente. L’utente deve comunicare al competente ufficio delle Entrate l’avvenuta installazione dell’apparecchio. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal tecnico che ha verificato l’apparecchio.

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COME EFFETTUARE LA CHIUSURA GIORNALIERA DI CASSA

Al termine della giornata lavorativa, il commerciante provvede a stampare, con apposito comando, lo scontrino di chiusura giornaliera.

Le imprese che esercitano la loro attività su più turni per l’intero arco della giornata, devono eseguire la stampa dello scontrino di chiusura giornaliera al termine del turo che si conclude prima della mezzanotte (Circolare Ministeriale n. 60/E/83).

Per gli esercizi commerciali che protraggono la loro attività oltre le ore 24 (bar, ristoranti, ecc), lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere stampato entro le ore 24 di ciascun giorno.

Tuttavia, per le attività di intrattenimento e di spettacolo che si protraggono oltre le ore 24 (teatri, discoteche, ecc), lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso al termine di effettivo svolgimento dell’attività. L’emissione avviene con riferimento alla data di inizio dell’evento.

I dati dello scontrino di chiusura vengono memorizzati in maniera incancellabile nella memoria fiscale dell’apparecchio. Il misuratore fiscale deve conservare i dati per un periodo di circa 7 anni.

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SANZIONI PER LA MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE

La mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale a fronte di un’operazione rilevante ai fini IVA, prevede due tipologie di sanzioni.

Vi è una prima sanzione principale ai fini IVA punita, prevista dall’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/97. Essa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell’imposta (IVA) relativa all’operazione non documentata.

Il successivo quarto comma  dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97 prevede che vi sia in ogni caso un minimo sanzionatorio. Valore minimo fissato nella misura di €. 500,00.

Ricordiamo che la sanzione riguarda ogni singola violazione relativa alla mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

Accanto a questa sanzione ordinaria vi è poi una sanzione accessoria.

MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE: SANZIONE ACCESSORIA

Accanto alla sanzione amministrativa, nei casi di mancata emissione di scontrino o ricevuta deve essere tenuta presente la sanzione accessoria.

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97 non esaurisce l’ambito sanzionatorio relativo all’omessa certificazione dei corrispettivi IVA.

Il successivo articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97 prevede anche l’applicazione di una sanzione accessoria.

Tale sanzione è applicabile quando siano contestate, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 472/97 quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, nell’arco di un quinquiennio.

La sanzione accessoria prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo previsto tra tre giorni e un mese.

In deroga a quanto previsto dal comma 7, del D.Lgs. n. 472/97, ai sensi del quale le sanzioni accessorie devono essere eseguite quando il provvedimento sanzionatorio è divenuto definitivo, il provvedimento cautelare amministrativo della sospensione è immediatamente esecutivo.

Per approfondire: “Sanzioni per la mancata emissione dello scontrino“.

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OPERAZIONI ESCLUSE DALLA CERTIFICAZIONE MEDIANTE SCONTRINO FISCALE

Sono escluse (art. 12, comma 2, della Legge n. 413/91) dall’obbligo della certificazione mediante emissione dello scontrino fiscale le seguenti operazioni:

  • Cessioni di:
    • tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato;
    • beni iscritti in pubblici registri; carburanti e lubrificanti per autotrazione;
    • prodotti agricoli ovunque commercializzati dai produttori agricoli in regime speciale (articolo, comma 17, del D.L. n. 331/93);
    • beni se risultanti da fattura accompagnatoria o da bolla di accompagnamento, o documento equipollente, da cui risulti l’ammontare del corrispettivo;
    • giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri non di antiquariato;
  • Le prestazioni rese da notai per le quali sono previsti compensi in misura fissa nonché per i protesti di assegni e cambiali.

OPERAZIONI ESONERATE DALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Sono esonerate dall’obbligo di certificazione le seguenti operazioni e categorie di contribuenti:

  • vendite con apparecchi automatici a gettone o a moneta (anche per operazioni effettuate con tessere magnetiche o altri mezzi sostitutivi del denaro);
  • prestazioni da apparecchi da trattenimento o divertimento in luoghi pubblici, locali aperti al pubblico, circoli e associazioni di qualunque specie;
  • spettacoli e attività similari (soggette ad imposta sugli spettacoli non in regime normale Iva) per corrispettivi certificati dal biglietto di ingresso o di prima consumazione;
  • attività diverse per le quali l’imponibile è determinato forfettariamente su scala nazionale ai sensi dell’articolo 14 del DPR n. 640/72;
  • somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali, scolastiche, universitarie, popolari, eccetera, gestite direttamente da enti pubblici e di assistenza e beneficenza;
  • traghetti con barca a remi (compresi gondolieri della Laguna di Venezia) e trasporto a trazione animale;
  • custodia e amministrazione titoli e altri servizi delle banche, finanziarie, fiduciarie, S.I.M.;
  • operazioni esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/72, quali operazioni di credito, di assicurazione, valute estere e monete da collezione, riscossione tributi da parte delle banche, giochi, locazioni e affitti di abitazioni, servizi relativi a posta e telegrafo, prestazioni di biblioteche, visite a musei, giardini zoologici, eccetera;
  • prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone effettuate dall’esercente;
  • prestazioni di barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti, calzolai, eccetera, effettuate in luoghi stabiliti in base a convenzioni con la Pubblica Amministrazione (caserme, ospedali, eccetera):

Ed anche le seguenti

  • le prestazioni di spazzacamini, nonché quelle rese in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
  • prestazioni di rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori e dipendenti;
  • venditori ambulanti di palloncini, gelati, dolciumi, castagne e simili non muniti di attrezzature motorizzate e altre categorie che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
  • autoscuole per le prestazioni di preparazione agli esami di guida;
  • agenzie di viaggio per le prenotazioni di servizi in nome e per conto del cliente;
  • parcheggi di veicoli quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo è effettuata mediante apparecchiatura a gettone, tessera, moneta, eccetera, indipendentemente dalla presenza di addetti;
  • tutte le operazioni delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla Legge n. 398/91 e associazioni senza scopo di lucro (quali pro loco) assimilate che optano per l’applicazione forfettizzata dell’Iva;
  • accessi alle stazioni ferroviarie;
  • servizi di deposito bagagli;
  • utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici;
  • prestazioni di dormitori pubblici;
  • vendite per corrispondenza e a domicilio se la consegna dei beni non è contestuale alla raccolta dell’ordine;
  • cessioni di prodotti agricoli effettuate da soggetti in regime speciale;
  • operazioni di enti pubblici territoriali, enti di assistenza, beneficenza, previdenza, Unità sanitarie locali, istituzioni pubbliche di cui all’art. 41 della Legge n. 833/78, enti obbligati alla contabilità pubblica, escluse le operazioni delle farmacie.

OPERAZIONI PER LE QUALI NON SUSSISTE OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA

Le operazioni di seguito riportate, sono esonerate da certificazione per le sole operazioni previste dai decreti ministeriali ivi citati, per le quali non sussiste obbligo di emissione della fattura.

Per queste operazioni può essere emesso lo scontrino fiscale.

  • prestazioni dell’Associazione italiana Croce Rossa (D.M. 4 marzo 1976);
  • servizi di telecomunicazioni (D.M. 13 aprile 1978);
  • enti concessionari di autostrade (D.M. 20 luglio 1979);
  • esattori comunali e consorziali (D.M. 2 dicembre 1980);
  • somministrazione di gas, acqua, luce, manutenzione fognature riscosse tramite ruolo (D.M. 16 dicembre 1980);
  • somministrazione di acqua, gas, vapore e teleriscaldamento (D.M. 16 dicembre 1980);
  • traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (D.M. 22 dicembre 1980);
  • enti e società di credito e finanziamento (D.M. 26 luglio 1985);
  • utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari (D.M. 19 settembre 1990);
  • tassisti (D.M. 29 luglio 1994, con effetto dall’8 giugno 1994);
  • stabilimenti balneari (D.M. 10 maggio 1995, con effetto dal 15 maggio 1995) con esclusione della somministrazione di alimenti e bevande e delle attività non connesse alla principale.

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