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IVA trimestrale al 30 aprile ed apposizione del visto

NewsIVA trimestrale al 30 aprile ed apposizione del visto

Il modello TR IVA deve essere utilizzato dai soggetti passivi per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione l’eccedenza di IVA detraibile dei primi tre trimestri dell’anno. Particolare attenzione, in vista della scadenza, fissata per il prossimo 30 aprile, deve essere prestata ai casi di apposizione del visto di conformità IVA.

Con la presentazione dello stesso i contribuenti hanno la possibilità di:

  • Chiedere a rimborso, oppure
  • Utilizzare in compensazione

l’eccedenza di IVA relativa al primo trimestre 2024. Infatti, nella sezione 2 del quadro TD il soggetto passivo ha la possibilità di indicare la quota di credito IVA da utilizzare in compensazione, rispetto a quella da chiedere a rimborso.

Il modello da utilizzare non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno. Infatti, resta valido il modello precedentemente approvato con il provvedimento n. 144055 del 26 marzo 2020 dall’Agenzia delle Entrate, che è stato aggiornato in data 14 marzo 2023.

Apposizione del visto di conformità

La scelta tra imposta da chiedere a rimborso e quella da chiedere in compensazione è rilevante per individuare se vi è obbligo di apposizione del visto di conformità.

Soglia per l’utilizzo in compensazione

Ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. a) n. 7) del D.L. n. 78/09, l’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti trimestrali per un ammontare superiore al limite di 5.000 euro annui è consentito soltanto a condizione che sul modello TR sia apposto il visto di conformità, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile. In questo caso, la compensazione può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettiva presentazione dell’istanza (modello TR) da cui il credito emerge.

Soglia per la richiesta di rimborso

Per quanto riguarda la quota di credito IVA eccedente chiesta a rimborso, emergente, dal modello TR, è necessario tenere in considerazione che è richiesta l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) oltre che con il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali previsti dall’art. 38-bis co. 3 del DPR n. 633/72, riguarda importi sopra il limite di 30.000 euro. Inoltre, se l’importo superiore a 30.000 euro, riguarda egli specifici casi di cui all’art. 38-bis co. 4 del DPR n. 633/72, è necessaria la prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria (fatte salve alcune ipotesi di esonero).

Deve essere evidenziato che il limite di 30.000 euro si riferisce alla somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno solare) e non al singolo rimborso (vedasi la Circolare n. 32/E/2014, § 2.1).

Attenzione alla soglia dei 50.000 euro per i soggetti che soddisfano i livelli di affidabilità ISA

Deve essere prestata la dovuta attenzione alla presenza del limite elevato a 50.000 euro annui di IVA. Si tratta del limite al di sotto del quale non è necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello TR. L’importo, rilevante sia ai fini della richiesta di rimborso che della compensazione del credito IVA, riguarda i soggetti che soddisfano determinati livello di affidabilità derivanti dall’applicazione degli ISA.

Quindi, per questi soggetti, restare al di sotto della soglia significa non avere obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello IVA trimestrale. Infatti, il suddetto limite maggiorato per l’apposizione del visto di conformità sul modello TR opera in deroga:

  • Sia al limite ordinario di 5.000 euro previsto per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” (art. 17 del DLgs. 241/97);
  • Sia a quello di 30.000 euro per la domanda di rimborso (art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72) del credito IVA trimestrale.

Aumento della soglia a 70.000 euro sui successivi crediti trimestrali

La sopra indicata soglia di 50.000 euro trova applicazione per il modello TR del primo trimestre. Per i trimestri successivi trova applicazione la modifica avvenuta da parte dell’art. 14 del D.Lgs. n. 1/24, dell’art. 9-bis, co. 11, del D.L. n. 50/17. Tale disposizione ha incrementato a 70.000 euro annui la soglia superata la quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ai fini ISA devono appore obbligatoriamente in visto di conformità.

Questa sogli incrementata trova applicazione a partire dai crediti IVA maturati nell’annualità 2024 e nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2025. Questo, in relazione ai punteggi ISA conseguiti nel 2023 o secondo la media degli anni 2022 e 2023. I nuovi livelli di affidabilità ISA sono stati, infatti, determinati con il provv. Agenzia delle Entrate 22 aprile 2024 n. 205127.

Garanzia patrimoniale obbligatoria in caso di presentazione del modello TR privo di visto

La prestazione di garanzia patrimoniale è obbligatoria, per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro, nei seguenti casi (art. 38-bis co. 4 del DPR n. 633/72) è dovuta anche nel caso in cui il soggetto passivo abbia presentato l’istanza priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) oppure senza la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per approfondire:
Modello Iva TR: come correggere gli errori?

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