A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.7.2022 (DPCM 27 febbraio 2019), nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro), è prevista una sanzione amministrativa (art. 11 co. 2-quater del D.Lgs. n. 471/97) pari a:
- 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 400 euro per ciascun mese;
- 1 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 200 euro, se la comunicazione è trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.
L’entrata in vigore era prevista per le operazioni effettuate dall’1.1.2022 ed è stata differita all’1.7.2022 per effetto dell’art. 13 del D.L. n. 73/22. Un aspetto di particolare interesse riguarda l’applicazione del ravvedimento operoso per l’esterometro.
Termine di invio dell’esterometro
L’esterometro è una comunicazione che riguarda tutti i soggetti passivi Iva, i quali hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente i dati:
- Relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sia effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- Relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sia effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine richiesto dall’art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15 anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (ad esempio nel caso di fattura anticipata).
Si rammenta che, per effetto del punto 9.3 del provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, la data alla quale fare riferimento per la trasmissione telematica è:
- Per le operazioni attive, la data del documento emesso;
- Per le operazioni passive, la data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
La comunicazione di cui all’art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15 ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:
- Poste in essere nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- Ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Regime sanzionatorio
Secondo quanto previsto dall’art. 11 co. 2-quater del D.Lgs. n. 471/97, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.7.2022, è prevista una sanzione amministrativa pari a:
- 2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 400,00 euro per ciascun mese;
- 1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 200,00 euro, se la comunicazione è trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.
La diversità della presentazione del c.d. “esterometro“, rispetto all’emissione di fattura elettronica via SdI, al di là degli aspetti già evidenziati nella presente Scheda, esplica i suoi effetti, in modo particolare, su un differente trattamento sanzionatorio delle violazioni eventualmente commesse.
Come evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 26/E/22, il mancato o tardivo invio dei dati nei termini previsti dalla disciplina configura una violazione inerente l’obbligo comunicativo (sanzionata ex art. 11 co. 2-bis del D.Lgs. n. 471/97), senza esplicare effetti né sull’obbligo di applicazione e versamento dell’imposta, né sul diritto alla detrazione del tributo, se si tratta di acquisti per i quali è previsto il reverse charge.
Per le violazioni in argomento non trova applicazione l’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in tema di concorso di violazioni e violazioni continuate.
Ravvedimento operoso esterometro
In base a quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14, appare possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 per beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni ordinariamente previste.
Nella fattispecie, sulla base di quanto indicato nella stessa circolare, il ravvedimento risulta applicabile:
- Sulla sanzione ridotta (1,00 euro, con un massimo di 500,00 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione della comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;
- Sulla sanzione piena (2,00 euro, con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.
L’art. 13 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 472/97 ammette il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore“.
Codice tributo sanzione esterometro
Il versamento della sanzione relativa al ravvedimento per operazioni non corrette deve avvenire con modello F24. Sul modello deve essere riportato il codice tributo 8911 (sanzioni generiche IVA) e l’anno in cui la violazione è stata commessa.
Indicazione modello F24 | Compilazione |
---|---|
Sezione | Erario |
Codice tributo | 8911 |
Anno di riferimento | Quello di commissione della violazione |
Importi a debito versati | Sanzione piena o ridotta con ravvedimento |
Importi a credito compensati | – |
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