Sistema fiscale del Portogallo: guida

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CapitaleLisbona
Lingua ufficialePortoghese
MonetaEuro
Forma istituzionaleRepubblica Parlamentare
Convenzione con l’ItaliaSi

Il Portogallo presenta un sistema fiscale articolato che negli ultimi anni ha subito significative riforme volte ad attrarre investimenti stranieri e nuovi residenti. Il quadro normativo principale è costituito dal Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) per le persone fisiche e dal Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) per le persone giuridiche, entrambi soggetti a regolari aggiornamenti attraverso la legislazione annuale del bilancio (Lei do Orçamento do Estado).

Di seguito voglio spiegarti il funzionamento del sistema tributario lusitano con tutte le sue potenzialità da sfruttare.

Fiscalità per persone fisiche

La residenza fiscale in Portogallo si acquisisce quando una persona risiede nel territorio portoghese per più di 183 giorni in un periodo di 12 mesi, oppure quando possiede un’abitazione in condizioni tali da far presumere l’intenzione di mantenerla come residenza abituale. I residenti fiscali sono soggetti a tassazione sul reddito mondiale, mentre i non residenti vengono tassati solo sui redditi prodotti in Portogallo, secondo l’articolo 16 del CIRS.

Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRS)

L’IRS è l’imposta progressiva applicata ai redditi delle persone fisiche, con aliquote che variano dal 13,0% al 48%, oltre a un’addizionale di solidarietà per i redditi più elevati che può raggiungere il 5% per la parte eccedente i 250.000 euro.

Fasce di redditoAliquota %
0 – 8.05913,00
8.059 – 12.16016,50
12.160 – 17.23322,00
17.233 – 22.30625,00
22.306 – 28.40032,00
28.400 – 41.62935,50
41.629 – 44.98743,50
44.987 – 83.69645,00
83.696 – oltre48,00

La base imponibile è suddivisa in sei categorie di reddito:

  • Categoria A: redditi da lavoro dipendente;
  • Categoria B: redditi da lavoro autonomo e d’impresa;
  • Categoria E: redditi da capitale;
  • Categoria F: redditi da immobili;
  • Categoria G: plusvalenze;
  • Categoria H: pensioni.

Le persone fisiche possono beneficiare di una serie di agevolazioni sul loro reddito imponibile. Queste includono un’agevolazione generale di 4.349 euro e detrazioni per i familiari a carico. 

Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare e la dichiarazione deve essere presentata generalmente tra aprile e giugno dell’anno successivo, come stabilito dagli articoli 57 e 60 del CIRS.

Regime IFICI

Il Portogallo ha sostituito il suo schema di residenza non abituale (NHR) con un nuovo programma incentrato sull’attrazione di lavoratori internazionali verso specifici settori lavorativi in ​​cui il paese presenta un deficit (ad esempio, gli insegnanti). Questo è chiamato Fiscal Incentive for Scientific Research and Innovation Program (IFICI). Gli espatriati che hanno diritto allo schema possono pagare l’imposta sul reddito a un’aliquota fissa del 20% per un massimo di 10 anni.

Le principali caratteristiche includono:

  1. Tassazione con aliquota fissa del 20% sui redditi da lavoro dipendente e autonomo derivanti da attività ad alto valore aggiunto;
  2. Esenzione fiscale (con alcune limitazioni introdotte dal 2020) su pensioni e altri redditi esteri, se tassati nello stato della fonte secondo la convenzione contro le doppie imposizioni.

Per accedere al regime, è necessario registrarsi come residente fiscale e presentare apposita richiesta all’autorità fiscale portoghese (Autoridade Tributária e Aduaneira) entro il 31 marzo dell’anno successivo all’acquisizione della residenza.

La tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze che derivano dalla cessione di un immobile sono tassate soltanto sulla metà del loro valore e l’aliquota d’imposta applicabile dipende dal reddito complessivo del residente. In caso di residenza permanente e reinvestimento delle plusvalenze percepite in Portogallo, la plusvalenza non è tassata

Per ottenere l’esenzione da applicare, ci sono alcuni requisiti che devono essere soddisfatti. Le plusvalenze che derivano invece dalla cessione di quote sono soggette a un’aliquota d’imposta del 10%. Invece di applicare questa aliquota, il contribuente può scegliere di aggregare al reddito. 

Le plusvalenze che derivanti dalla cessione di azioni o quote non sono soggette a tassazione se si tratta di titolo di una public limited company (SA). Le ritenute applicabili sui redditi corrisposti a persone fisiche residenti e non residenti sono del 21,5%.

I contribuenti residenti nelle regioni autonome delle Azzorre e Madeira beneficiano di riduzioni fiscali ai sensi della normativa seguente:

  • Azzorre – decreto legislativo regionale 2/99/A, del 20 gennaio, e n. 33/99/A, del 30 dicembre;
  • Madeira – decreto legislativo regionale 3/2001/M, del 22 febbraio.

Per approfondire: Tassazione plusvalenze immobiliari.

Ritenute alla fonte

Alcuni redditi sono tassati mediante il ricorso a ritenute alla fonte (taxas liberatórias) che dispensano il titolare dal cumulo con gli altri redditi imponibili. Rientrano in questa categoria:

  • I redditi derivanti da plusvalenze nelle operazioni che riguardano valori mobiliari e strumenti finanziari (aliquota del 28%);
  • I compensi straordinari attribuiti da entità patronali (aliquota del 10%);
  • Gli utili distribuiti (dividendi) e gli interessi pagati (aliquota del 28%).

Fiscalità delle persone fisiche non residenti

I soggetti non fiscalmente residenti in Portogallo tassano nel Paese solo i redditi di fonte lusitana. Questi redditi sono soggetti a tassazione con un’aliquota d’imposta generale del 25%. I redditi che derivano da beni immobili sono soggetti ad una aliquota fiscale del 15%. Alcuni tipi di plusvalenze, come quelle derivate da trasferimento di azioni, sono anch’esse soggette a un’aliquota d’imposta del 10%. A seconda della classificazione del reddito, questi possono essere oggetto di una aliquota di imposta alla fonte.

I redditi prodotti in territorio portoghese sono soggetti alle tasse speciali e liberatorie previste dal codice tributario.Tra le principali tasse liberatorie previste dall’ordinamento portoghese si indicano:

  • La ritenuta alla fonte del 28% applicabile al saldo positivo tra plusvalenze e minusvalenze derivanti da alienazioni di quote societarie ed operazioni relative a strumenti finanziari (salvo alcune eccezioni);
  • La tassa liberatoria del 28% applicabile ai redditi catastali;
  • Una tassa liberatoria del 25% applicabile ad altri redditi conferiti da entità non residenti.

Fiscalità per le imprese

L’imposta sul reddito delle persone giuridiche in Portogallo è l’IRC. Si tratta dell’imposta sobre o rendimento das pessoas colectivas. L’imposta si applica anche alle aziende pubbliche, alle cooperative e le organizzazioni non-profit  sui profitti reali, come indicato dai conti.

Nel caso di una società estera che scelga di operare in Portogallo tramite una filiale, è applicato il concetto di “stabile organizzazione” di cui all’articolo 5 del codice IRC. Una stabile organizzazione è definita come qualsiasi presenza fisica o rappresentanza permanente utilizzate per l’esercizio di un’attività commerciale, industriale o agricola.

Tali istituzioni sono soggette al regime fiscale relativo alle imprese nazionali. Le aziende che hanno sede nelle regioni autonome delle Azzorre e Madeira beneficiano di riduzioni fiscali.

IRC per le imprese

L’imposta sui redditi delle persone giuridiche secondo quanto disposto dal codice tributario considera i seguenti soggetti imponibili:

  • Le società commerciali e le società civili in forma commerciale residenti di qualsiasi tipo. Ad esempio SA, Lda, società di persone con personalità giuridica, società cooperative e qualsiasi altro ente dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico o privato con sede o direzione effettiva in Portogallo;
  • Le entità de facto residenti il cui reddito non è direttamente soggetto all’IRS o all’IRS. Ad esempio beni indivisi e joint ventures senza personalità giuridica;
  • Infine, le entità non residenti dotate di personalità giuridica che percepiscono reddito di fonte portoghese non soggetto all’IRS. L’IRC si applica sia alle società residenti che non residenti.

Aliquota ordinaria IRC

Aliquota fissa20%
Regione Autonoma di Madeira e nella Regione Autonoma delle Azzorre14,7%

Un’aliquota ridotta del 16% (11,9% nella Regione autonoma di Madeira e nella Regione autonoma delle Azzorre) si applica alle piccole e medie imprese (PMI) e alle società a piccola-media capitalizzazione (Small Mid Caps) (entità residenti e PE in Portogallo di entità non residenti) sui primi 50.000 euro di reddito imponibile (l’aliquota standard si applica sull’eccedenza).

L’aliquota generale dell’IRC riguarda sia gli enti residenti che quelli non residenti che, nell’ambito del territorio portoghese, esercitino un’attività di impresa a carattere stabile.

Esiste poi un’addizionale statale (derrama estadual) imposta alle entità che esercitino a titolo principale un’attività di natura commerciale, industriale o agricola e alle entità non residenti che esercitino un’attività economica con carattere stabile in Portogallo.

L’addizionale ammonta al:

  • 3% per la parte di reddito imponibile compreso tra gli 1,5 milioni di euro ed i 7,5 milioni di euro, al
  • 5% per il reddito imponibile compreso tra gli 7.5 milioni di euro ed i 35 milioni di euro ed al
  • 7% per il reddito eccedente i 35 milioni di euro.

Il calcolo dell’IRC è effettuato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi che deve essere presentata annualmente fino all’ultimo giorno lavorativo del mese di maggio, per trasmissione elettronica dei dati.

Perdite fiscali riportabili

Le perdite fiscali appurate dalle imprese sono deducibili (fino al 70% del reddito imponibile di ogni esercizio) dai redditi tassabili sino al dodicesimo secondo esercizio successivo al rispettivo accertamento. Tale beneficio può tuttavia venire meno nei casi in cui occorra:

  • Una modifica dell’oggetto sociale o altra ristrutturazione della società;
  • Una modifica sostanziale dell’attività d’impresa realizzata;
  • Un mutamento della titolarità del 50% del capitale sociale o della maggioranza dei diritti di voto in assemblea;
  • Acquisizione del capitale per un socio che abbia più di 20% del capitale o sia impiegato o amministratore della società.

Partecipation exemption

Si tratta di un particolare regime fiscale di esenzione da tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni. Le plusvalenze nella vendita di partecipazioni di società, comprese le operazioni di fusioni, divisioni e acquisti di attivi o scambio di partecipazioni, non sono tributate in IRC.

Questo sempre che si tratti di vendita di partecipazioni di società con sede o stabilimento permanente nella UE, in cui la partecipazione sia superiore al 5% del capitale e sia detenuta più di 24 mesi, trattandosi di società fuori della UE la stessa sia soggetta a un’imposta sui redditi con una imposizione di almeno 60% dell’aliquota di IRC, o sia del 13,8%.

Inoltre, questo regime non è applicabile a società immobiliare (attivo immobiliare superiore a 50% dell’attivo totale, con eccezione d’immobili per l’attività commerciale, industriale o agricola) e a vendite di partecipazioni in società offshore. Non esiste un meccanismo di reinvestimento di queste plusvalenze.

I gruppi di imprese, possono optare per una dichiarazione fiscale unica relativa alla somma dei redditi imponibili e delle passività generati in sede di consolidamento del bilancio.

Regime fiscale di Madeira

La Zona Franca di Madeira (ZFM), regolamentata dal Decreto-Lei n. 165/86 e successive modifiche, offre un regime fiscale privilegiato con un’aliquota IRC ridotta al 5% fino al 2027 per le società che soddisfano specifici requisiti di investimento e creazione di posti di lavoro. Questo regime è stato approvato dalla Commissione Europea come aiuto di stato compatibile con il mercato interno.

Regime semplificato per le piccole imprese

Per le imprese con fatturato annuo fino a 200.000 euro, l’articolo 86-A del CIRC prevede un regime semplificato con determinazione forfettaria del reddito imponibile applicando coefficienti diversificati in base al tipo di attività, variabili tra il 4% e il 15% del fatturato.

Incentivi per start-up e innovazione

La Lei n. 51/2018 ha introdotto il programma “Startup Portugal” che include esenzioni temporanee dall’IRC e contributi previdenziali ridotti per le start-up innovative nei primi anni di attività, oltre a incentivi fiscali per gli investitori in venture capital attraverso deduzioni dall’IRS fino al 40% dell’investimento.

Per approfondire: Come aprire un’azienda in Portogallo.

Imposta sul valore aggiunto

L’imposta sul valore aggiunto in Portogallo è l’Imposto sobre o valor acrescentado. La base imponibile dell’IVA è rappresentata dal totale dei corrispettivi pattuiti per tutte le cessioni di beni effettuate e per tutte le prestazioni di servizi effettuate. Tenute al pagamento dell’imposta sono tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano in Portogallo un’attività commerciale, industriale o professionale in maniera autonoma.

Le aliquote IVA applicabili nel territorio portoghese sono cosi suddivise:

  • 23%, aliquota standard. Applicabile a tutte le altre transazioni, ivi comprese le importazioni, e tutte le tipologie di beni e servizi (nelle isole Azzorre e a Madeira l’aliquota standard è il 16% ma vi è anche un’ aliquota intermedia del 9% e ridotta del 4%);
  • 13%. Applicabile principalmente alle prestazioni di servizi nel settore della ristorazione, al caffè, alcuni vini, piante ornamentali e fiori, attrezzature per l’agricoltura o per l’uso delle energie rinnovabili, petrolio e gasolio, olio combustibile.
  • 6%. Applicabile a generi alimentari considerati di prima necessità, alla fornitura di acqua, ad alcuni farmaci e prodotti medicali, alle case di nuova costruzione, ai prodotti editoriali, quali libri, riviste e giornali, nonché al servizio di trasporto pubblico, biglietti di ingresso a teatri e cinema.

Imposta sul patrimonio

Non esiste una imposta patrimoniale in Portogallo. Il trasferimento di attività portoghesi durante al vita o dopo la morte del soggetto non ha tassazione.

Le successioni sono soggette a un’aliquota d’imposta del 10% (se la proprietà immobiliare è trasferita in donazione c’è anche una tassa dello 0.8%). Tuttavia se il trasferimento di proprietà avviene durante la vita del donatore, il coniuge, ascendenti e discendenti sono esenti dall’imposta di bollo e si deve pagare lo 0,8% del valore immobiliare.

Imposta comunale sul trasferimento dei beni

Questa imposta si applica ai trasferimenti di diritti di proprietà, o parti di tali diritti, sui beni immobili situati in Portogallo e per tutti i casi  che la legge equipara con il trasferimento di proprietà (articoli 1, 2 e 3 del Codice IMT). 

L’aliquota è fissa ed è pari al 6,5% per gli immobili urbani non residenziali e del 5% per le proprietà rurali ma riduzioni ed esenzioni possono essere concesse per i trasferimenti di proprietà di fabbricati per attività industriali o di altro genere, riconosciuti di interesse economico nazionale.

L’aliquota è dell’8% ogni volta che l’acquirente ha la residenza o la sede in un paese, territorio o regione soggetta a un regime fiscale nettamente più favorevole.

La dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi deve essere compilata e consegnata alle autorità fiscali entro i termini seguenti:

  • Per i dipendenti, dal 1 febbraio – 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui il reddito è stato percepito;
  • Per tutti gli altri redditi, dal 16 marzo fino al 31 maggio dell’anno successivo;

Al fine di registrarsi come contribuente in Portogallo, è necessario compilare un modulo di registrazione (Ficha de inscrição) e portarlo all’ufficio delle imposte locali.

Per approfondire: Lavoro in Portogallo: devo pagare imposte in Italia?

Dichiarazioni Iva

In linea di principio, tutti gli operatori economici non esonerati e non soggetti al regime speciale dei piccoli dettaglianti devono presentare le dichiarazioni periodiche Iva.

La periodicità delle dichiarazioni è mensile per i soggetti passivi con volume d’affari annuo superiore a € 498.797,9 e trimestrale per i soggetti passivi con volume d’affari annuo non superiore a tale cifra.

Monitoraggio dei conti correnti

Gli istituti bancari portoghesi hanno l’obbligo di comunicare alle autorità fiscali i saldi dei conti correnti di valore superiore a € 50.000.

Sono oggetto di comunicazione i valori dei conti correnti detenuti da soggetti residenti in Portogallo. Questa norma mette sullo stesso piano i cittadini residenti in territorio portoghese con quelli residenti all’estero. Questo dal momento che le banche che operano in Portogallo devono già comunicare alle autorità estere i conti bancari dei cittadini non residenti. 

La comunicazione avviene entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento ai dati dell’anno precedente.

Convenzioni internazionali

Il Portogallo ha stipulato oltre 70 convenzioni contro le doppie imposizioni, seguendo prevalentemente il modello OCSE. Le convenzioni più recenti includono quelle con Angola (Lei n. 18/2019), Qatar (Lei n. 98/2017) e Svizzera (Protocollo di modifica approvato dalla Resolução da Assembleia da República n. 87/2019).

Il Portogallo ha inoltre implementato le direttive europee in materia fiscale, come la Direttiva Anti-Elusione Fiscale (ATAD) attraverso la Lei n. 32/2019, che ha introdotto norme contro le pratiche di elusione fiscale.


Consulenza fiscale online

Sono sicuro che se hai letto questo report fino alla fine sei concretamente interessato al regime fiscale portoghese.

Come detto vi possono essere delle agevolazioni da sfruttare che possono rendere interessante questo Paese per trasferirsi o per investimenti economici.

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Riferimenti normativi

  • Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) – Decreto-Lei n. 442-A/88, del 30 novembre, con numerose modifiche, tra cui la più significativa Lei n. 82-E/2014 del 31 dicembre
  • Regime dei Residenti Non Abituali – Decreto-Lei n. 249/2009, del 23 settembre, modificato dalla Lei n. 20/2012, del 14 maggio, e dalla Lei n. 119/2019, del 18 settembre
  • Programma Regressar – Lei n. 75/2019, del 2 settembre, successivamente modificato dalla Lei n. 2/2020 (Legge di Bilancio per il 2020)
  • Statuto dos Benefícios Fiscais (SBF) – Decreto-Lei n. 215/89, del 1 luglio, con numerosi aggiornamenti, tra cui la Lei n. 71/2018, del 31 dicembre
  • Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) – Decreto-Lei n. 442-B/88, del 30 novembre, con riforma significativa tramite Lei n. 2/2014, del 16 gennaio
  • Regime Simplificado para PME – Articolo 86-A e seguenti del CIRC, introdotto dalla Lei n. 2/2014 e modificato dalla Lei n. 42/2016
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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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