Residenza fiscale di SNC e SAS con soci esteri: criteri, rischi e adempimenti

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La presenza di soci non residenti non sposta automaticamente il domicilio fiscale di una società di persone: conta dove si esercita concretamente la direzione e la gestione ordinaria.

La residenza fiscale delle società di persone con soci esteri è determinata, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. d) del TUIR, nel testo vigore dal 2024 per effetto del D.Lgs. n. 209/2023, sulla base di tre criteri alternativi: sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale. La nazionalità dei soci è irrilevante ai fini della residenza dell'ente: ciò che conta è dove si esercitano concretamente il potere decisionale e la gestione corrente.

I criteri di residenza fiscale per SNC e SAS: l'art. 5 TUIR dopo la riforma La residenza fiscale delle società di persone italiane è disciplinata dall'art. 5, co. 3, lett. d) del TUIR, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023 e applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2024. La norma stabilisce che si considerano residenti le società e le associazioni che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. I tre criteri operano in via alternativa: è sufficiente che uno solo di essi sia radicato in Italia perché la società sia considerata fiscalmente residente nel territorio dello Stato. Prima della riforma, la lett. d) dell'art. 5 co. 3 del TUIR faceva riferimento alla sede legale, alla sede dell'amministrazione e all'oggetto principale. Il D.Lgs. n. 209/2023 ha sostituito questi ultimi due criteri con la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale, allineando le società di persone agli stessi parametri adottati per le società di capitali dall'art. 73 co. 3 del TUIR. Si tratta di un'armonizzazione sostanziale che ha eliminato la disparità di trattamento tra le diverse forme giuridiche. La sede legale: il criterio formale La sede legale è il criterio di collegamento di natura formale: essa coincide con la sede sociale indicata nell'atto costitutivo o nello statuto depositato presso il Registro delle Imprese. Una SNC o SAS costituita in Italia secondo le norme del codice civile è automaticamente considerata residente fiscalmente nel territorio dello Stato per effetto di questo solo criterio, indipendentemente da dove i soci risiedano o da dove venga concretamente svolta l'attività. Il criterio formale è anche il più stabile: finché la sede legale non viene trasferita all'estero mediante le procedure previste dal diritto societario italiano, la residenza fiscale italiana è preservata. Nella prassi professionale, tuttavia, il mantenimento della sola sede legale in Italia non è sufficiente a escludere contestazioni se i criteri sostanziali, direzione effettiva e gestione ordinaria, risultano localizzati all'estero. La sede di direzione effettiva: dove si decide la strategia La sede di direzione effettiva è definita dall'art. 5 co. 3 lett. d) del TU...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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