Termini accertamento fiscale: quali scadono al 31 dicembre 2025

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Il 31 dicembre 2025 rappresenta l’ultima chiamata per gli accertamenti fiscali relativi al periodo d’imposta 2019. Quest’anno porta due novità rilevanti: l’abolizione definitiva della proroga Covid di 85 giorni e l’impatto del Concordato Preventivo Biennale sui termini di decadenza.

Il 31 dicembre 2025 chiude definitivamente le porte agli accertamenti fiscali per diverse annualità. Per le imposte sui redditi e l’IVA, il termine ordinario di cinque anni dalla presentazione della dichiarazione manda in prescrizione il periodo d’imposta 2019 (modello REDDITI 2020). Quest’anno la scadenza assume particolare rilevanza per due motivi:

  • Segna l’addio alla discussa proroga di 85 giorni introdotta durante l’emergenza Covid, e
  • Vede l’ingresso del Concordato Preventivo Biennale (CPB) come nuovo strumento che modifica i termini di decadenza.

Comprendere quali annualità scadono effettivamente il 31 dicembre richiede attenzione a una serie di variabili: regimi premiali come gli ISA e la tracciabilità dei pagamenti, cause di proroga legate al contraddittorio preventivo, adesione al CPB 2025-2026 e presentazione di dichiarazioni integrative. La materia è tecnica ma fondamentale: un errore nella valutazione dei termini può costare caro sia al contribuente che riceve un accertamento apparentemente tardivo, sia al professionista che deve consigliarlo.

Annualità in scadenza al 31 dicembre 2025: il quadro ordinario

Applichi la regola base dell’art. 43 del DPR n. 600/73 (imposte sui redditi e IRAP) e dell’art. 57 del DPR n. 633/72 (IVA): l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per le dichiarazioni omesse, il termine si estende al settimo anno da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

In assenza di proroghe o riduzioni, al 31 dicembre 2025 scadono i termini di accertamento per:

Periodo d’imposta 2019 (modello REDDITI 2020, IVA 2020, IRAP 2020 presentati nel 2020) – per tutti i contribuenti che hanno presentato regolarmente la dichiarazione. Questa è l’annualità “principe” che va definitivamente in scadenza.

Periodo d’imposta 2020 (modello REDDITI 2021) – solo per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8, che beneficiano della riduzione di un anno dei termini di accertamento ex art. 9-bis del D.L. n. 50/2017. Il termine ordinario del 31 dicembre 2026 retrocede quindi al 31 dicembre 2025.

Periodo d’imposta 2021 (modello REDDITI 2022) – esclusivamente per contribuenti che utilizzano strumenti di pagamento tracciati di importo superiore a € 500 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015. La riduzione di due anni dei termini porta la scadenza dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2025.

Annualità 2017 omessa (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2018) – per i contribuenti che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi o IVA relativa al periodo d’imposta 2017. In questo caso opera il termine lungo di sette anni.

Questi termini ordinari subiscono però l’influenza di cause di proroga e regimi speciali che possono spostare significativamente la scadenza effettiva.

L’abolizione della proroga di 85 giorni: la novità 2025

Una delle modifiche più rilevanti per il 31 dicembre 2025 riguarda l’abolizione definitiva della proroga di 85 giorni introdotta durante l’emergenza Covid. L’art. 67 comma 1 del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) aveva sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di accertamento, creando uno slittamento di 85 giorni per tutte le annualità il cui termine di decadenza ricadeva o transitava nel periodo di sospensione.

Questa proroga aveva generato anni di contenziosi e incertezze interpretative. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la sospensione si applicasse a tutte le annualità “aperte” al 17 marzo 2020, quindi dal 2016 al 2019. La giurisprudenza si era divisa, fino all’ordinanza n. 960/2025 della Corte di Cassazione che ha accolto la tesi dell’Agenzia: per le annualità fino al 2018, i termini non scadevano al 31 dicembre ma slittavano al 26 marzo dell’anno successivo (31 dicembre + 85 giorni).

L’art. 22 del D.Lgs. n. 81/2025 ha posto fine a questa situazione con una disposizione chiara: dal 31 dicembre 2025 la proroga di 85 giorni non si applica più agli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate. Questo significa che per il periodo d’imposta 2019 (modello REDDITI 2020) il termine di accertamento scade tassativamente il 31 dicembre 2025, senza alcuno slittamento al 26 marzo 2026.

La norma ha impatto pratico limitato proprio per l’annualità 2019: al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) non erano ancora spirati i termini di presentazione delle dichiarazioni 2020 relative ai redditi 2019. Tuttavia, l’abolizione assume rilevanza per le omesse dichiarazioni dell’anno 2017 (modello REDDITI 2018 che avrebbe dovuto essere presentato nel 2018): senza questa norma, il termine del 31 dicembre 2025 sarebbe slittato al 26 marzo 2026.

Dal 2026 in poi, i termini di accertamento torneranno quindi alla disciplina ordinaria, senza code dell’emergenza pandemica.

Il Concordato Preventivo Biennale e l’impatto sui termini

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 rappresenta il nuovo strumento di compliance preventiva che modifica profondamente i termini di accertamento. Per chi aderisce al CPB 2025-2026, la legge prevede una proroga automatica di un anno dei termini in scadenza al 31 dicembre dell’anno di adesione.

L’art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che i termini di accertamento che scadrebbero il 31 dicembre 2025 slittano automaticamente al 31 dicembre 2026 per i contribuenti che hanno aderito al CPB 2025-2026. Non occorre presentare alcuna sanatoria o regime di ravvedimento: la proroga opera automaticamente per il solo fatto dell’adesione.

Questo significa che il periodo d’imposta 2019 diventa accertabile fino al 31 dicembre 2026 per chi ha aderito al CPB, con un anno aggiuntivo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Lo stesso vale per le annualità 2020 e 2021 che sarebbero scadute nel 2025 per effetto dei regimi premiali ISA o tracciabilità.

Un secondo scenario riguarda chi ha aderito alla sanatoria speciale (ravvedimento per annualità ancora accertabili) prevista dall’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024. In questo caso, i termini relativi alle annualità oggetto di sanatoria sono prorogati fino al 31 dicembre 2027 (per chi ha aderito alla sanatoria 2024) o al 31 dicembre 2028 (per chi aderirà alla sanatoria collegata al CPB 2025-2026).

La scelta di aderire o meno al CPB diventa quindi strategica anche nella prospettiva della gestione del rischio accertamento: per contribuenti con situazioni complesse o pendenze non risolte, l’estensione automatica dei termini può trasformarsi da vantaggio a svantaggio.

Cause di proroga dei termini: quando il 31 dicembre slitta

Anche al netto dell’adesione al CPB, esistono diverse circostanze che possono prorogare i termini di accertamento oltre il 31 dicembre 2025. Verificarle è essenziale per valutare l’effettiva scadenza.

Schema di atto ex art. 6-bis dello Statuto del contribuente

Il contraddittorio preventivo (es. attraverso lo schema di atto) obbligatorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento può determinare una proroga automatica dei termini. L’art. 6-bis comma 3 della L. 212/2000 prevede che se i 60 giorni concessi al contribuente per presentare deduzioni difensive scadono dopo il 31 dicembre, oppure se tra la scadenza del termine di accertamento e i 60 giorni intercorrono meno di 120 giorni, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni dalla scadenza dei 60 giorni.

Esempio pratico: l’Agenzia notifica uno schema di atto il 1° novembre 2025 per un’annualità in scadenza il 31 dicembre 2025. I 60 giorni per le deduzioni scadono il 31 dicembre 2025 (stesso giorno del termine di accertamento), quindi intercorrono esattamente zero giorni tra le due scadenze. La proroga automatica di 120 giorni sposta il termine di notifica dell’avviso definitivo al 30 aprile 2026.

Questa causa di proroga opera frequentemente negli ultimi mesi dell’anno e deve essere monitorata attentamente.

Adesione al verbale di constatazione

L’art. 5-quater comma 4 del D.Lgs. n. 218/97 prevede che i termini per l’accertamento sono sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente al processo verbale di constatazione, e comunque non oltre 30 giorni dalla consegna del verbale.

Questa sospensione opera indipendentemente dal fatto che il contribuente presenti effettivamente la comunicazione di adesione. Riguarda esclusivamente i rilievi definibili presenti nel verbale e le annualità ivi contestate. Se un processo verbale notificato a novembre 2025 contesta il periodo d’imposta 2019, la sospensione di 30 giorni può spostare il termine effettivo al 30 gennaio 2026 (se il contribuente non aderisce entro i 30 giorni).

Dichiarazione integrativa

La presentazione di una dichiarazione integrativa riapre i termini di accertamento, ma solo per gli elementi modificati nell’integrativa. L’art. 1 comma 640 della L. 190/2014 (confermato dalla Circolare AdE n. 31/E/2013 e dalla Cassazione n. 2735/2022) stabilisce che i nuovi termini decorrono dall’anno di presentazione dell’integrativa, limitatamente agli elementi “rigenerati“.

Se un contribuente presenta nel 2024 un modello REDDITI 2021 integrativo per il periodo d’imposta 2020, modificando alcune voci di spesa, il termine di accertamento per quegli elementi specifici non scade più il 31 dicembre 2026 (termine originario per il 2020) ma slitta al 31 dicembre 2029 (2024 + 5 anni). Gli elementi dichiarativi rimasti inalterati conservano invece il termine originario.

Investimenti in paradisi fiscali non dichiarati

Resta fermo il raddoppio dei termini previsto dall’art. 12 del D.L. n. 78/2009 per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. “paradisi fiscali“) non dichiarate nel quadro RW. In questi casi, l’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del decimo anno successivo (anziché quinto) per dichiarazioni presentate, o entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno per omesse dichiarazioni.

Per attività in black list relative al 2019, il termine ordinario del 31 dicembre 2025 si estende quindi al 31 dicembre 2030.

La mia esperienza con clienti che temono accertamenti in scadenza

Nella pratica quotidiana mi trovo frequentemente a gestire richieste di contribuenti preoccupati che l’accertamento arrivi proprio in prossimità della scadenza. Dicembre diventa sempre un mese ad alta tensione: clienti che mi chiamano chiedendo se sono “ormai al sicuro” oppure se devono ancora aspettarsi brutte sorprese.

Quando un cliente mi contatta per verificare se il suo anno d’imposta 2019 è effettivamente scaduto, il mio approccio segue tre passaggi. Primo: raccolgo tutta la documentazione sulla posizione fiscale – dichiarazioni presentate, eventuali PVC ricevuti in passato, comunicazioni dell’Agenzia, adesione o meno al CPB. Secondo: verifico se esistono cause di proroga applicabili – schemi di atto notificati negli ultimi mesi, dichiarazioni integrative presentate, attività estere non dichiarate. Terzo: calcolo il termine effettivo considerando tutte le variabili e fornisco al cliente una valutazione del rischio residuo.

Nel valutare le opzioni non mi limito al calcolo del termine tecnico. Considero sempre il profilo di rischio del cliente: settore merceologico, dimensione aziendale, storia di rapporti con il Fisco, eventuali segnalazioni pregresse. Un contribuente che ha sempre presentato dichiarazioni congrue, con redditi costanti e senza anomalie, ha un profilo di rischio molto diverso rispetto a chi ha subito accessi o verifiche negli anni precedenti. Questo mi consente di dare al cliente una stima realistica: “Tecnicamente il termine scade il 31 dicembre, ma considerando il tuo profilo la probabilità di ricevere un accertamento negli ultimi giorni è molto bassa” oppure “Il termine tecnico è il 31 dicembre, ma dato che hai ricevuto un accesso a marzo 2025 ti consiglio di rimanere vigile fino all’ultimo giorno“.

Negli ultimi tre anni ho osservato un aumento significativo degli schemi di atto notificati negli ultimi due mesi dell’anno. L’Agenzia sa perfettamente quali annualità stanno per scadere e concentra le attività di notifica tra ottobre e dicembre.

Se arrivi a dicembre senza aver mai ricevuto nulla per l’annualità in scadenza, e non hai situazioni pendenti (PVC aperti, accessi recenti, contenziosi in corso), la probabilità che l’accertamento arrivi negli ultimi giorni è statisticamente bassa ma non zero. Gli Uffici territoriali non “pescano a caso” tra migliaia di posizioni negli ultimi giorni: accertano posizioni già identificate e istruite. Se non sei nel loro radar, difficilmente verrai selezionato improvvisamente il 30 dicembre.

Tabella riepilogativa: scadenze al 31 dicembre 2025

Anno impostaDichiarazioneTermine ordinarioTermine con ISA ≥8Termine con tracciabilitàTermine CPB 2025-2026Termine omessa dichiarazione
2019202031/12/202531/12/202531/12/202531/12/202631/12/2027
2020202131/12/202631/12/202531/12/202531/12/202731/12/2028
2021202231/12/202731/12/202631/12/202531/12/202831/12/2029
2017 (omessa)31/12/2025

Note:

  • Termini in grassetto indicano scadenze al 31/12/2025 in assenza di cause di proroga
  • CPB 2025-2026: proroga automatica di un anno per annualità in scadenza nel 2025
  • ISA ≥8: riduzione di un anno (art. 9-bis DL 50/2017)
  • Tracciabilità: riduzione di due anni per pagamenti tracciati >€ 500 (art. 3 D.Lgs. 127/2015)
  • Paradisi fiscali: raddoppio termini (non indicato in tabella)
  • Dichiarazioni integrative: riaprono termini solo per elementi modificati

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Come posso aiutarti:

  • Verifica termini di decadenza per le tue annualità in scadenza.
  • Analisi cause di proroga applicabili (CPB, contraddittorio, PVC, dichiarazioni integrative).
  • Impugnazione avvisi notificati oltre i termini di decadenza.
  • Valutazione convenienza adesione CPB in rapporto all’estensione termini accertamento.

Se hai dubbi sui termini di accertamento o hai ricevuto un atto dall’Agenzia delle Entrate, contattami per una consulenza fiscale mirata. Analizzeremo insieme la tua posizione e valuteremo le migliori strategie difensive.

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    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra la scadenza del 31 dicembre 2025 e il 26 marzo 2026?

    La proroga di 85 giorni prevista durante l’emergenza Covid spostava molte scadenze dal 31 dicembre al 26 marzo dell’anno successivo. Dal 31 dicembre 2025 questa proroga è stata abolita dall’art. 22 del D.Lgs. 81/2025. Per il periodo d’imposta 2019 il termine scade tassativamente il 31 dicembre 2025, senza alcuno slittamento automatico.

    Ho aderito al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026. Cosa cambia per i termini?

    L’adesione al CPB comporta una proroga automatica di un anno dei termini in scadenza al 31 dicembre dell’anno di adesione. Il tuo periodo d’imposta 2019 diventa accertabile fino al 31 dicembre 2026 invece che 2025. La proroga opera indipendentemente dall’adesione alla sanatoria per annualità pregresse.

    Ho ricevuto uno schema di atto a novembre 2025. Entro quando può arrivare l’avviso definitivo?

    Dipende da quando scadono i 60 giorni per le deduzioni difensive. Se scadono dopo il 31 dicembre 2025, o se tra la scadenza ordinaria e i 60 giorni intercorrono meno di 120 giorni, il termine per notificare l’avviso definitivo è prorogato di 120 giorni dalla scadenza dei 60 giorni. Calcola esattamente quando scadono i 60 giorni dalla notifica dello schema: quello è il punto di partenza per i 120 giorni aggiuntivi.

    Ho un punteggio ISA di 8,2 per l’anno 2019. Il termine scade prima?

    Sì. Con punteggio ISA pari o superiore a 8 benefici della riduzione di un anno dei termini. Tuttavia, per il periodo d’imposta 2019 (dichiarazione 2020) il termine ordinario del 31 dicembre 2025 retrocede teoricamente al 31 dicembre 2024. Se non hai ricevuto nulla entro il 31 dicembre 2024, sei già al sicuro per il 2019.

    Ho presentato una dichiarazione integrativa nel 2023 per correggere alcuni costi del 2019. I termini ripartono da zero?

    No, i termini non ripartono da zero per tutto. Si riaprono solo per gli elementi specifici modificati nell’integrativa. Se hai corretto voci di costo per automezzi, i termini per accertare quegli elementi specifici decorrono dall’anno di presentazione dell’integrativa (2023 + 5 anni = 31 dicembre 2028). Gli altri elementi dichiarativi rimasti invariati conservano il termine originario del 31 dicembre 2025.

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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