L'Agenzia delle Entrate introduce il calcolo proporzionale basato sulle ore effettivamente volate nello spazio aereo italiano per determinare il reddito imponibile dei piloti non residenti. La Risposta n. 15/E/25 risolve anni di incertezze interpretative e stabilisce un metodo analitico che impatta anche il regime impatriati. Ecco come applicarlo correttamente.
Come tassare in Italia il reddito di un pilota non residente che vola su tratte internazionali che attraversano parzialmente lo spazio aereo italiano? Questa domanda ha generato anni di incertezze interpretative. L'art. 23, comma 1, lettera c) del TUIR parla di "redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato" per i non residenti, ma non chiarisce come applicare questo principio a chi opera a bordo di aeromobili in traffico internazionale.
La Risposta alla consulenza giuridica n. 15 del 25 novembre 2025 risolve la questione. L'Agenzia delle Entrate introduce il criterio proporzionale basato sulle ore effettivamente lavorate: calcoli il rapporto tra le ore di lavoro svolte nello spazio aereo italiano e le ore totali annue, applicando questa percentuale al reddito complessivo. Un pilota francese che lavora 2.000 ore annue, di cui 600 in spazio aereo italiano, ha il 30% del reddito imponibile in Italia. Questo vale per tutti i voli che interessano il territorio italiano: non solo quelli con partenza o arrivo in Italia, ma anche i voli "passanti" che transitano sopra il nostro Paese senza atterrare.
Il chiarimento ha conseguenze operative immediate per i sostituti d'imposta e apre nuove prospettive interpretative per il regime dei lavoratori impatriati. L'Agenzia esclude la disapplicazione delle sanzioni per i comportamenti pregressi, ritenendo il principio già evincibile dalla norma. Compagnie che hanno applicato criteri diversi devono valutare la regolarizzazione.
L'Agenzia riconosce la tassazione proporzionale basata sulle ore volate in territorio italiano, includendo lo spazio aereo, per determinare il reddito imponibile dei piloti non residenti sulle tratte internazionali. Questo criterio trova applicazione nell'art. 23, comma 1, lettera c) del TUIR.
La questione interpretativa dell'articolo 23 TUIR per i non residenti
Il citato art. 23 del TUIR stabilisce che sono imponibili in Italia "i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato" per i non residenti. Questa formulazione generava interpretazioni contrastanti per i piloti impiegati su voli internazionali. La locuzione "prestato nel territorio dello Stato" richiedeva di individuare dove materialmente svolgi la prestazione lavorativa, ma le modalità operative del trasporto aereo rendevano complessa questa determinazione. Alcune tesi restrittive consideravano imponibili solo i voli interni, con partenza e arrivo in Italia. Secondo questa lettura, un volo Milano-Parigi o Roma-Londra non generava imponibilità italiana per il pilota non residente, perché parte della tratta si svolgeva fuori dal territorio...
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