Donazione quote holding: esenzione imposta confermata

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L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 271/E/25 chiarisce: l’esenzione dall’imposta di donazione si applica anche alla donazione di quote di holding con particolari diritti statutari della donante.


Con la risposta ad interpello n. 271/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’esenzione dall’imposta di donazione per il trasferimento della nuda proprietà del 95% di una holding industriale ai figli, anche in presenza di particolari diritti statutari riservati alla donante. Il controllo di diritto trasferito ai donatari è l’unico elemento rilevante.

Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 271 del 2025, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990, come modificato dal D.Lgs. n. 139/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025).

Il caso riguarda una contribuente proprietaria del 96,30% di una holding industriale che intende donare ai due figli, in comproprietà, la nuda proprietà del 95% delle quote, riservandosi l’usufrutto. La particolarità della fattispecie risiede in due aspetti. Primo, la holding in questione controlla una serie di società operative (Alfa, Beta, Gamma, Delta e Omega) attraverso una struttura articolata. Secondo, lo statuto della società attribuisce alla donante alcuni particolari diritti ex art. 2468, comma 3 del codice civile: diritto di convocare l’assemblea, potere di veto su alcune decisioni e diritto agli utili.

Nonostante questi elementi, l’Agenzia ha confermato l’applicabilità dell’esenzione, ritenendo che i particolari diritti non siano tali da incidere sul controllo di diritto trasferito ai donatari.

Esenzione dall’imposta di donazione per le quote di holding

L’interpello conferma un orientamento favorevole ai contribuenti su tre fronti essenziali. Innanzitutto, l’esenzione dall’imposta di donazione si applica alle holding industriali senza che l’Agenzia abbia riservato alcuna riflessione sulla natura della società: non rileva se si tratti di holding pura, mista o industriale, purché venga trasferito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile.

In secondo luogo, la presenza di particolari diritti statutari attribuiti al donante non compromette l’agevolazione, a condizione che questi non incidano sul controllo di diritto. Nel caso esaminato, diritti come la convocazione dell’assemblea, poteri di veto specifici e diritti patrimoniali sono stati considerati irrilevanti rispetto al trasferimento della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria.

Terzo aspetto fondamentale: quando la donazione ha per oggetto la nuda proprietà con riserva di usufrutto, è necessaria un’apposita convenzione nell’atto di donazione che attribuisca ai nudi proprietari la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, come previsto dall’articolo 2352 del codice civile. Questa convenzione è essenziale per far conseguire ai donatari il controllo di diritto.

Esempio concreto: una holding del valore di 5 milioni di euro con due figli come donatari. Senza esenzione, l’imposta di donazione ammonterebbe a 200.000 euro (4% sulla parte eccedente la franchigia di 1 milione per figlio). Con l’esenzione, rispettando le condizioni indicate dall’Agenzia, il trasferimento non sconta imposta di donazione, con un risparmio significativo.

Il contesto normativo e richiami alla giurisprudenza

La risposta ad interpello n. 271/2025 è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate si inserisce nel quadro normativo rinnovato dal D.Lgs. n. 139/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2024, entrato in vigore il 3 ottobre 2024 ma con effetti applicativi dal 1° gennaio 2025 per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito stipulati a partire da tale data.

La risposta fa esplicito richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 10726/2017, pronunciata in materia non fiscale ma rilevante per il principio affermato: l’articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile stabilisce una presunzione assoluta di controllo quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Tale presunzione opera iuris et de iure, senza possibilità di prova contraria, anche in presenza di maggioranze qualificate previste statutariamente per specifiche decisioni.

L’ampliamento dell’ambito applicativo dell’esenzione potrebbe favorire una maggiore propensione alla formalizzazione dei passaggi generazionali, con benefici in termini di continuità aziendale.

L’impatto per le imprese

I contribuenti che stanno pianificando il passaggio generazionale di holding o società di capitali dovrebbero valutare attentamente questa risposta insieme ai propri consulenti. Gli aspetti operativi da considerare sono molteplici.

Prima di tutto, occorre verificare che la donazione comporti effettivamente il trasferimento del controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, numero 1 c.c., vale a dire la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Se la donazione riguarda la nuda proprietà con riserva di usufrutto, è indispensabile inserire nell’atto una specifica convenzione che attribuisca ai nudi proprietari la maggioranza dei diritti di voto.

Secondo aspetto: esaminare lo statuto societario per individuare eventuali particolari diritti riservati ad alcuni soci. Alla luce della risposta 271/2025, questi diritti non dovrebbero ostacolare l’esenzione se non incidono sul controllo di diritto, ma è opportuno valutare caso per caso con i consulenti.

Terzo punto fondamentale: nell’atto di donazione i beneficiari devono rendere, contestualmente, una dichiarazione di impegno a detenere il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la decadenza dall’agevolazione, con obbligo di pagare l’imposta in misura ordinaria, sanzioni (25% ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024) e interessi di mora.

I documenti da preparare includono: bozza di atto di donazione con la convenzione sul voto, certificato camerale aggiornato della società, statuto sociale vigente, visure delle partecipazioni nel gruppo. Se la holding detiene partecipazioni in altre società, potrebbe essere utile predisporre uno schema della catena di controllo per dimostrare l’effettiva operatività del gruppo.

Particolare attenzione deve essere riservata alle situazioni in cui i donatari acquisiscono il controllo in comproprietà: in questo caso è necessario nominare un rappresentante comune che eserciti i diritti di voto, come richiesto dall’articolo 2347 del codice civile e ribadito dalla prassi dell’Agenzia (cfr. risposta ad interpello n. 72/2024).

Condizioni per l’esenzione dall’imposta di donazione – Art. 3 comma 4-ter TUS

AZIENDE E RAMI

Requisito: prosecuzione attività 5 anni

Esempio: Impresa familiare operativa

SOCIETÀ DI CAPITALI

Requisito: mantenimento controllo 5 anni (>50% voti assemblea ordinaria)

Esempio: Holding, SRL, SPA

Holding industriali, pure, miste, immobiliari

ALTRE QUOTE SOCIALI

Requisito: mantenimento titolarità 5 anni

Esempio: Società di persone (SNC, SAS, SS)

ATTENZIONE: Dichiarazione di impegno obbligatoria nell’atto + Sanzioni in caso di violazione: imposta ordinaria + 25% + interessi

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    Fonti

    • Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 271/2025
    • Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139
    • Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), art. 3, comma 4-ter
    • Codice civile, art. 2359
    • Codice civile, art. 2352
    • Codice civile, art. 2468, comma 3
    • Sentenza Corte di Cassazione n. 10726/2017
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