L’Agenzia delle Entrate stabilisce che la stabile organizzazione assume rilevanza fiscale esclusivamente quando partecipa attivamente alla conclusione dei contratti, non bastano valutazioni economiche o attività di supporto.
La negoziazione e conclusione dei contratti rappresenta il vero discrimine per stabilire quando una stabile organizzazione assume rilevanza ai fini IVA. La recente risposta ad interpello n. 193/2025 dell’Agenzia delle Entrate segna una svolta definitiva: non bastano più valutazioni economiche, coordinamento logistico o attività di supporto per configurare un intervento qualificante della stabile organizzazione negli acquisti effettuati in Italia.
Il caso analizzato riguarda una società europea del settore degli strumenti scientifici con stabile organizzazione in Italia, che ha ottenuto dall’Amministrazione finanziaria una risposta che distingue nettamente tra attività negoziali sostanziali e mere funzioni accessorie. La decisione stabilisce principi operativi chiari per tutte le multinazionali che operano attraverso stabili organizzazioni nel territorio nazionale.
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Il quadro normativo di riferimento
La disciplina della stabile organizzazione ai fini IVA trova fondamento nell’art. 192-bis della Direttiva 2006/112/CE e nell’art. 53 del Regolamento UE n. 282/2011. Quest’ultima disposizione stabilisce che la stabile organizzazione non partecipa a una cessione o prestazione “a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati” per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione, “prima o durante la realizzazione” dell’operazione stessa.
Sul piano interno, l’art. 17, comma 4, del DPR n. 633/1972 prevede la non applicazione del reverse charge per le operazioni “effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato“.
Questa normativa richiede una valutazione caso per caso dell’effettivo coinvolgimento della stabile organizzazione, superando criteri puramente formali o economici.
Il caso concreto: due segmenti, due soluzioni diverse
La società oggetto dell’interpello operava attraverso due distinti segmenti commerciali, con modalità organizzative profondamente diverse che hanno condotto a conclusioni opposte da parte dell’Agenzia.
Segmento X1: intervento qualificante della stabile organizzazione
Per il segmento X1, dedicato alla distribuzione di dispositivi portatili, l’Agenzia ha riconosciuto l’intervento qualificante della stabile organizzazione italiana basandosi su elementi sostanziali di autonomia gestionale:
- Gestione diretta dei rapporti con la clientela e facoltà di preparare proposte contrattuali senza ulteriori revisioni;
- Ampia discrezionalità nelle campagne di marketing per incrementare la base clienti;
- Coordinamento delle attività pre e post-vendita e definizione delle strategie di crescita commerciale;
- Autorizzazione autonoma di prezzi e sconti.
In presenza di questi elementi, la stabile organizzazione deve configurare un acquisto intracomunitario dalla casa madre, integrare le fatture ricevute e presentare i modelli INTRASTAT, oltre a emettere fatture elettroniche per le cessioni domestiche ai clienti finali.
Segmento X2: esclusione dell’intervento
Per il segmento X2, relativo a sistemi più grandi e personalizzati, l’attività negoziale risultava condotta integralmente dalla casa madre. Il personale della stabile organizzazione si limitava a “mere valutazioni del costo della fornitura e del calcolo della redditività”, attività non considerate funzionali alla conclusione contrattuale.
L’Agenzia ha chiarito che non rileva la circostanza che i prodotti acquistati siano necessari per perfezionare le operazioni della stabile organizzazione, dovendosi privilegiare la valutazione sulla “portata ed effettività del ruolo” esercitato.
I principi interpretativi emergenti
La posizione di prassi in commento fa emergere alcuni principi interpretativi da tenere in considerazione.
Superamento del criterio del trasporto diretto
La risposta conferma il superamento della posizione espressa nel Working Paper n. 857/2015, secondo cui il trasporto diretto dalla casa madre al cliente finale escludeva automaticamente l’intervento della stabile organizzazione. L’Amministrazione ora richiede una “valutazione in concreto circa l’effettività e la portata dell’intervento” nelle operazioni commerciali.
Criterio della funzionalità alla negoziazione
Il criterio determinante diventa la funzionalità delle attività svolte dalla stabile organizzazione rispetto alla negoziazione e conclusione dei contratti. Non bastano attività di supporto, valutazione economica o coordinamento logistico: occorre un coinvolgimento sostanziale nel processo decisionale e nella gestione dei rapporti commerciali.
Tabella di riepilogo
Attività che QUALIFICANO l’intervento | Attività che NON qualificano l’intervento |
---|---|
Gestione diretta rapporti con clientela | Valutazione costi di fornitura |
Preparazione proposte contrattuali autonome | Calcolo della redditività |
Discrezionalità nelle campagne marketing | Coordinamento fornitori |
Autorizzazione prezzi e sconti | Aggiornamento magazzino |
Definizione strategie di crescita | Supporto tecnico sporadico |
Coordinamento pre e post-vendita | Attività logistiche di routine |
Valutazione operazione per operazione
L’Agenzia ribadisce la necessità di una valutazione specifica per ciascuna operazione, non potendosi applicare criteri astratti o predefiniti. Questo approccio, pur garantendo maggiore aderenza alla sostanza economica, comporta inevitabili complessità applicative.
Implicazioni pratiche per le aziende
Le aziende con stabili organizzazioni devono implementare sistemi di monitoraggio che consentano di distinguere le operazioni sulla base dell’effettivo coinvolgimento della stabile organizzazione. Per ciascuna tipologia dovranno essere predisposti diversi set di adempimenti:
Per operazioni con intervento qualificante della stabile organizzazione:
- Acquisto intracomunitario dalla casa madre;
- Integrazione e registrazione fatture ricevute;
- Compilazione e presentazione modelli INTRASTAT;
- Emissione fatture elettroniche per cessioni domestiche.
Per operazioni senza intervento della stabile organizzazione:
- Registrazione in registri sezionali separati;
- Confluenza IVA nella liquidazione periodica unitaria;
- Indicazione nei righi VP3 e VP5 della LIPE;
- Modulo separato nella dichiarazione IVA annuale.
Documentazione del processo decisionale
Assume importanza cruciale la documentazione delle modalità operative e dei processi decisionali, al fine di dimostrare il grado di autonomia della stabile organizzazione. Organici, mansioni, poteri delegati e procedure interne diventano elementi probatori essenziali.
Gestione dei registri e della liquidazione
La coesistenza di operazioni con e senza intervento della stabile organizzazione richiede una gestione contabile articolata, con:
- Registri sezionali per le operazioni della casa madre;
- Confluenza dell’IVA nella liquidazione periodica unitaria;
- Indicazione nei righi VP3 e VP5 della LIPE;
- Modulo separato della dichiarazione annuale.
Consulenza fiscale online
La risposta dell’Agenzia, pur fornendo utili chiarimenti, conferma la complessità applicativa della materia. Le aziende dovranno adottare approcci prudenziali, privilegiando la sostanza sulla forma e documentando adeguatamente le scelte operative.
Risulta consigliabile un’analisi preventiva delle modalità organizzative e dei processi decisionali, eventualmente supportata da specifiche istanze di interpello per i casi più complessi. La giurisprudenza di legittimità e la prassi amministrativa continueranno a fornire elementi interpretativi per affinare i criteri applicativi.
In ogni caso, il principio di effettività dell’intervento rappresenta ormai l’elemento cardine per la qualificazione delle operazioni, richiedendo alle aziende multinazionali un ripensamento delle proprie procedure operative e di compliance fiscale.
FAQ – Domande frequenti sulla stabile organizzazione IVA
La stabile organizzazione assume rilevanza IVA quando i suoi mezzi umani e tecnici sono utilizzati per attività funzionali alla negoziazione e conclusione dei contratti, non per mere valutazioni economiche o supporto logistico.
Quando la stabile organizzazione interviene solo in alcune operazioni, occorre tenere registri sezionali separati e presentare moduli distinti nella dichiarazione IVA annuale, pur confluendo tutto nella liquidazione periodica unitaria.
L’interpello è consigliabile per situazioni complesse o quando sussistono dubbi sull’effettivo grado di coinvolgimento della stabile organizzazione nelle operazioni commerciali.