Superbonus e Bonus Edilizi 2025: chiarimenti AdE

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La Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce i dettagli operativi e interpretativi sulla Legge di Bilancio 2025, delineando il nuovo assetto delle detrazioni fiscali per interventi edilizi ed energetici.

Il panorama delle agevolazioni fiscali per gli interventi sul patrimonio edilizio e per l’efficienza energetica è in costante evoluzione, e la Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto modifiche sostanziali. Fondamentale per la comprensione e l’applicazione di queste nuove disposizioni è la recente Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate, un documento che fornisce le istruzioni operative per interpretare correttamente il quadro normativo in vigore.

Le disposizioni, operative dal 1° gennaio 2025, rimodulano termini di fruizione e aliquote di detrazione per l’Ecobonus, il Sismabonus e il Superbonus, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La problematica principale risiede nella necessità di navigare queste nuove regole per massimizzare il beneficio fiscale, evitando di incorrere in decurtazioni inaspettate o, peggio, nell’esclusione dall’agevolazione. La soluzione, come sempre, passa per una profonda comprensione delle normative aggiornate e un’attenta pianificazione fiscale, supportata dalle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria.

Rimodulazione delle aliquote: le precisazioni della Circolare 8/E

La Circolare 8/E si apre con una disamina dettagliata delle modifiche introdotte all’articolo 16-bis, comma 3-ter, del TUIR, relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Come evidenziato dalla Circolare, il comma 54 della Legge di Bilancio 2025 prevede una riduzione dell’aliquota di detrazione al 30 per cento per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Questa percentuale, precedentemente prevista per il periodo 2028-2033, è stata anticipata. La Circolare ribadisce che da questa riduzione restano escluse le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali la detrazione rimane ferma al 50 per cento. Si tratta di un’importante conferma operativa che consente di distinguere chiaramente gli ambiti di applicazione delle diverse aliquote.

Ecobonus e Sismabonus: la Circolare 8/E chiama in causa l’abitazione principale

Un’altra sezione di primario interesse, ampiamente dettagliata nella Circolare 8/E, riguarda l’articolo 14 (Ecobonus) e l’articolo 16 (Bonus Ristrutturazioni e Sismabonus) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. La Circolare chiarisce che il comma 55, lettera a), della legge di bilancio 2025 proroga le agevolazioni per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2027 e, contestualmente, rimodula le percentuali di detrazione.

Per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, l’aliquota di detrazione standard per l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni (ex art. 16, comma 1 del D.L. 63/2013) sarà del 36 per cento nel 2025 e del 30 per cento nel 2026 e 2027. La Circolare specifica che tali aliquote si applicano a tutte le tipologie di interventi agevolati, anche quelli che fino al 2024 prevedevano detrazioni più elevate. I limiti di detrazione e di spesa per singola unità immobiliare rimangono invariati rispetto alle precedenti disposizioni dell’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013.

Una delle novità più significative, e su cui la Circolare fornisce ampia delucidazione, è l’introduzione di maggiorazioni per gli interventi realizzati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In questi casi, la detrazione è elevata al 50 per cento per le spese sostenute nel 2025 e al 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La Circolare 8/E ribadisce che la maggiorazione spetta ai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso, abitazione). È fondamentale, come precisato nel documento, che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale secondo la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, ovvero la dimora abituale della persona fisica o dei suoi familiari. Per gli interventi in corso al 31 dicembre 2024, la Circolare chiarisce che il calcolo della detrazione per il 2025 terrà conto delle spese già fruite.

Il Sismabonus segue un percorso analogo, come illustrato nella Circolare 8/E. Le detrazioni, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, per le spese sostenute nel 2025, 2026 e 2027, saranno del 36 per cento per l’anno 2025 e del 30 per cento per gli anni 2026 e 2027. La Circolare conferma che anche in questo caso, la detrazione è elevata al 50 per cento per l’anno 2025 e al 36 per cento per gli anni 2026 e 2027 se le spese sono sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. I limiti di spesa per singola unità immobiliare restano confermati a 96.000 euro.

Il “bonus mobili”: confermata la proroga

La Circolare 8/E fornisce anche conferma sulla proroga del cosiddetto “Bonus Mobili“, disciplinato dall’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63 del 2013. La Legge di Bilancio 2025 estende questa detrazione alle spese sostenute nel 2025, mantenendo il limite di spesa ammesso di 5.000 euro, come previsto per il 2024. Questo dato, ribadito dalla Circolare, fornisce certezza operativa per chi intende arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Stop agli incentivi per caldaie a condensazione dal 2025

Uno degli aspetti più delicati e di maggiore impatto, su cui la Circolare 8/E fornisce i chiarimenti più attesi, è l’esclusione dagli incentivi fiscali, a partire dal 1° gennaio 2025, degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Questa previsione è direttamente correlata alla Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che stabilisce il divieto per gli Stati membri di offrire incentivi finanziari per tali installazioni dal 2025.

La Circolare 8/E, in linea con i pareri dell’ENEA e del MASE e sulla base della Comunicazione 2024/6206 della Commissione, chiarisce con precisione che l’esclusione riguarda le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Non sono invece esclusi, e pertanto continuano a beneficiare delle agevolazioni Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni, i microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione). Questa distinzione è di vitale importanza per tecnici e installatori che devono guidare i clienti verso soluzioni ancora incentivabili, privilegiando l’adozione di tecnologie più sostenibili. Per il Superbonus, le stesse spese sostenute nel 2025 sono escluse dalla detrazione, come esplicitato dalla Circolare.

La Circolare 8/E, inoltre, puntualizza che, sebbene la Legge di Bilancio 2025 faccia riferimento solo agli interventi di sostituzione, in coerenza con la Direttiva europea che considera “installazione” anche l’acquisto, l’assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia unica, si ritiene che per il bonus recupero del patrimonio edilizio siano esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle predette caldaie a combustibili fossili. Resta fermo che le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per tali interventi rimangono ammesse, anche se l’intervento viene completato nel 2025.

Superbonus: nuove condizioni e la ripartizione in dieci anni

Il Superbonus è oggetto di ulteriori modifiche significative, come dettagliato nella Circolare 8/E. Il comma 56, lettera a), della Legge di Bilancio 2025 introduce il nuovo comma 8-bis.2 all’articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020. La detrazione del 65 per cento per le spese sostenute nel 2025, prevista per condomini, persone fisiche su edifici da due a quattro unità immobiliari e enti non lucrativi, spetta solo per gli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti soddisfatta una delle seguenti condizioni, come ribadito dalla Circolare:

  • Presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).
  • Per i condomini, adozione della delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentazione della CILA.
  • Presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti demolizione e ricostruzione.

Questo vincolo temporale, come sottolineato dalla Circolare 8/E, è cruciale e richiede una verifica puntuale delle scadenze e degli adempimenti burocratici per chi sperava di accedere alla detrazione nel 2025 con nuove pratiche.

Un’altra importante novità, introdotta dal comma 56, lettera b), e ampiamente commentata nella Circolare 8/E, è la possibilità di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Questa opzione, esercitabile tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 (ossia 31 ottobre 2025), offre una maggiore flessibilità nella gestione del credito. La Circolare precisa che, in caso di maggior debito d’imposta dalla dichiarazione integrativa, la maggiore imposta dovuta sia versata senza sanzioni e interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2024. Si ricorda, come ribadito nel documento, che per le spese sostenute a partire dall’anno 2024, la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo è già una regola fissa, come stabilito dall’articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.

Consulenza fiscale online

Le modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e, soprattutto, i fondamentali chiarimenti forniti dalla Circolare N. 8/E del 19 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate, rendono il quadro delle detrazioni fiscali sugli interventi edilizi e energetici più complesso e, al contempo, delineano nuove opportunità e restrizioni. La comprensione dettagliata di queste disposizioni, l’analisi delle specifiche casistiche e la corretta applicazione delle aliquote e dei requisiti sono passaggi imprescindibili per evitare spiacevoli sorprese e garantire la piena fruizione dei benefici fiscali. In un contesto così dinamico, un’approfondita consulenza fiscale specializzata, sempre aggiornata sulle più recenti prassi dell’Agenzia delle Entrate e sulla normativa vigente, diventa non solo un vantaggio, ma una vera e propria necessità per professionisti e privati che intendono operare in questo settore.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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