Tassazione concorrente delle pensioni private nelle Convenzioni

HomeFiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriTassazione concorrente delle pensioni private nelle Convenzioni

Esplora le complessità della tassazione delle pensioni private nelle convenzioni bilaterali siglate dall’Italia, con un focus sulle peculiarità degli accordi con Francia, Finlandia, Svezia e Lussemburgo.

La crescente mobilità internazionale dei lavoratori ha reso la gestione fiscale delle pensioni un tema di fondamentale importanza, soprattutto quando si tratta di pensioni private percepite da residenti in uno Stato ma erogate da un altro. Il modello convenzionale OCSE, nella sua formulazione standard, prevede la tassazione esclusiva delle “pensioni private” nello Stato di residenza del percipiente, esentando da imposizione lo Stato della fonte. Questa impostazione, mirata a semplificare il quadro e a evitare doppie imposizioni, si estende anche alle pensioni percepite da vedove e orfani e ad altre prestazioni similari, incluse le prestazioni pensionistiche integrative derivanti da forme di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita, e le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale.

Tuttavia, l’esperienza operativa ci insegna che non sempre la teoria si allinea con la prassi. È infatti cruciale notare come le singole Convenzioni bilaterali possano derogare a questa regola generale, introducendo il principio della tassazione concorrente tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza del beneficiario. Questo implica una duplice imposizione che, se non correttamente gestita, può portare a significative problematiche fiscali per il pensionato. Comprendere queste specifiche deroghe è essenziale per una corretta pianificazione fiscale e per evitare contenziosi con le amministrazioni finanziarie.

Il principio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza

Come anticipato, la regola generale stabilita dal modello convenzionale OCSE per le pensioni private è la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del pensionato. Questo significa che lo Stato da cui la pensione viene erogata (Stato della fonte) non ha alcun diritto di imporre tale reddito, lasciando l’onere fiscale interamente al paese in cui il beneficiario ha la propria residenza fiscale. Questa disposizione, pensata per agevolare la gestione fiscale dei pensionati transnazionali, copre un’ampia gamma di emolumenti. Ad esempio, rientrano in questa categoria non solo le pensioni dirette, ma anche quelle percepite da vedove e orfani, e persino le rendite derivanti da forme di previdenza complementare o le rendite vitalizie con funzione previdenziale. È fondamentale che il contribuente verifichi sempre la specifica convenzione applicabile per confermare l’effettiva adozione di tale principio.

Nel caso, operativamente, è necessario presentare adeguata documentazione all’ente che eroga la pensione per la richiesta della disciplina convenzionale e la relativa applicazione. Ad esempio, l’INPS sul proprio sito web mette a disposizione le domande da presentare per l’esenzione da tassazione delle pensioni private per i pensionati espatriati negli Stati convenzionati che lo consentono.

Le peculiarità della tassazione concorrente: analisi delle Convenzioni specifiche

L’approccio puramente teorico, tuttavia, non è sufficiente. La nostra esperienza dimostra che la vera sfida risiede nell’analisi delle singole Convenzioni bilaterali, che spesso introducono deroghe significative al principio della tassazione esclusiva. Queste deroghe, che stabiliscono la tassazione concorrente delle pensioni private sia nello Stato della fonte che in quello di residenza, richiedono un’attenta valutazione per determinare la corretta imputazione del reddito e l’applicazione dei meccanismi di eliminazione della doppia imposizione. Vediamo in dettaglio alcuni dei casi più rilevanti.

Convenzione Italia-Francia: la nozione di “sicurezza sociale

La Convenzione tra Italia e Francia, all’articolo 18, paragrafo 2, è un esempio paradigmatico di tassazione concorrente per le pensioni e altre somme “pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato“. Questa formulazione, apparentemente chiara, ha generato in passato interpretazioni divergenti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 12.11.2010 n. 23001, ha fornito un’interpretazione fondamentale, stabilendo che il concetto di “sicurezza sociale” include non solo il trattamento assistenziale ma anche quello previdenziale. Questo significa che le pensioni di anzianità e, in generale, tutte le pensioni non volontarie – ovvero quelle collegate al versamento obbligatorio di contributi durante la vita lavorativa – rientrano in questa fattispecie e sono quindi soggette a tassazione concorrente.

La ratio è chiara: la finalità della pensione non volontaria è strettamente legata alla sicurezza sociale, e tale finalità non viene meno, anzi è rafforzata, dal legame con i contributi obbligatori. È un punto cruciale per i pensionati italiani che percepiscono pensioni dalla Francia o viceversa.

Convenzione Italia-Finlandia: la rilevanza della nazionalità

La Convenzione Italia-Finlandia, all’articolo 18, paragrafo 2, introduce una peculiarità significativa: la tassazione concorrente si applica alle pensioni e altre remunerazioni “pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale di uno Stato contraente“, ma con una limitazione fondamentale: “La presente disposizione si applica soltanto ai nazionali di detto Stato“.

Questo aspetto, chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.7.2003 n. 41, ha implicazioni operative dirette. Per i residenti in Italia che percepiscono una pensione finlandese, la tassazione concorrente si applica solo se possiedono la cittadinanza finlandese. In assenza di essa, la pensione è soggetta a tassazione esclusiva in Italia. Analogamente alla Convenzione con la Francia, anche qui la locuzione “previdenza sociale” deve essere intesa nel senso più ampio di “sicurezza sociale“, comprendendo quindi non solo le pensioni sociali ma anche quelle di invalidità e altre prestazioni assistenziali e previdenziali garantite dallo Stato.

Convenzione Italia-Svezia: sicurezza sociale e assicurazioni private

Anche la Convenzione Italia-Svezia, all’articolo 18, paragrafo 2, prevede la tassazione concorrente per le pensioni e pagamenti analoghi “corrisposti in virtù della legislazione di assicurazione sociale di uno Stato contraente“, limitandone l’applicazione ai nazionali dello Stato da cui provengono i pagamenti.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.7.2003 n. 41 ribadisce le medesime considerazioni fatte per la Finlandia, con un’importante estensione. Oltre agli emolumenti rientranti nella “sicurezza sociale“, la Convenzione con la Svezia include anche le “somme corrisposte in dipendenza di un’assicurazione di pensione conclusa in uno Stato contraente“.

Questa estensione implica che le pensioni erogate a cittadini svedesi residenti in Italia, derivanti da versamenti volontari a enti assicurativi svedesi, sono soggette a tassazione concorrente. Al contrario, le pensioni erogate a “nazionali” svedesi in dipendenza di versamenti contributivi obbligatori rimangono nell’ambito della tassazione esclusiva nello Stato di residenza, ribaltando, di fatto, la logica applicata ad altri accordi. Questo è un dettaglio non trascurabile che richiede una verifica puntuale da parte di un professionista esperto.

Convenzione Italia-Lussemburgo: conferma della nozione di sicurezza sociale

La Convenzione Italia-Lussemburgo, articolo 18, paragrafo 2, stabilisce la tassazione concorrente per le pensioni e altre somme “pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente“.

Come per Finlandia e Svezia, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.7.2003 n. 41 ha precisato che la locuzione “previdenza sociale” deve essere interpretata come “sicurezza sociale“. Questa interpretazione è stata ulteriormente rafforzata dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con la sentenza 3.2.2012 n. 1550, ha confermato, analogamente alla sentenza 23001/2010 per la Francia, che rientrano in questa fattispecie sia le pensioni di anzianità che quelle di vecchiaia. Successivamente, la sentenza 17.9.2015 n. 18297 ha ribadito l’applicazione della tassazione concorrente anche a una pensione di invalidità, consolidando l’orientamento interpretativo.

Pensioni derivanti da attività industriali o commerciali statali

Un aspetto particolare, spesso oggetto di interrogativi, riguarda le pensioni corrisposte in relazione a servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3 del modello OCSE, in questi casi si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 18, e non quelle dell’articolo 19, che prevedono la tassazione esclusiva nello Stato che eroga le pensioni. Ciò significa che le pensioni erogate, ad esempio, da società a partecipazione statale o di enti pubblici che svolgono attività commerciale, seguono la disciplina delle pensioni private. È un’ulteriore conferma della complessità che può nascere quando il confine tra attività pubblica e privata si fa labile.

Consulenza fiscalità internazionale

La tassazione delle pensioni private in un contesto internazionale è un campo minato di potenziali doppie imposizioni e interpretazioni complesse. La superficialità nell’analisi delle Convenzioni bilaterali può portare a errori significativi e a un aggravio fiscale per il contribuente.

L’approccio “modello OCSE” può trarre in inganno se non affiancato da un’attenta disamina delle deroghe introdotte dai singoli accordi. La distinzione tra tassazione esclusiva e concorrente, la rilevanza della cittadinanza, l’interpretazione del concetto di “sicurezza sociale” e l’inclusione di assicurazioni private o di attività commerciali statali, sono tutti elementi che richiedono una competenza specifica e aggiornata.

Per evitare spiacevoli sorprese e per assicurarsi una gestione fiscale ottimale della propria pensione internazionale, è imprescindibile affidarsi a esperti di fiscalità internazionale in grado di analizzare la specifica situazione e fornire una consulenza mirata. La pianificazione fiscale preventiva è, in questo contesto, la chiave per la tranquillità finanziaria.

Desideri approfondire la tua situazione pensionistica transfrontaliera? Non esitare a contattarci per una consulenza personalizzata.

Consulenza fiscale online|Fiscomania.com


I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Tassazione delle provvigioni degli agenti in ambito internazionale

Le provvigioni percepite da un agente residente in Italia per intermediazione, mediazione, procacciamento di affari e servizi di garanzia,...

Affiliazione Aliexpress: aspetti fiscali

L'affiliazione AliExpress richiede obbligatoriamente partita IVA in Italia e comporta specifici adempimenti fiscali che variano in base al regime...

Pensioni tedesche in Italia: tassazione, esenzioni e problemi

Il trattamento fiscale delle pensioni tedesche erogate a residenti italiani segue i criteri di collegamento previsti dalle Convenzioni internazionali....

Ritenuta estera del professionista da chiedere a rimborso

Prendiamo il caso di un lavoratore autonomo (residente), che svolge abitualmente prestazioni professionali estere. Può essere il caso di...

Certificato di salario della Svizzera: guida alla lettura

Il percepimento di redditi da lavoro dipendente percepiti all'estero, determina un obbligo dichiarativo per il lavoratore fiscalmente residente in...

Fondi immobiliari: gestori esteri white list esenti da ritenuta

Con la risposta a interpello n. 143 del 28 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente il regime...