L’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente che il reverse charge non si applica agli impianti agrivoltaici installati su terreni agricoli, mancando il necessario nesso funzionale con un edificio.
La corretta applicazione del reverse charge negli interventi di installazione di impianti fotovoltaici rappresenta una questione di primaria importanza per operatori e installatori del settore. Con la risposta ad interpello n. 156 del 16 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti definitivi sulla non applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile agli impianti agrivoltaici installati su terreni agricoli, ridefinendo i confini applicativi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/72.
La problematica nasce dalla necessità di distinguere tra diverse tipologie di impianti fotovoltaici e dalla corretta interpretazione del concetto di “nesso funzionale” con l’edificio, elemento determinante per l’applicazione del reverse charge. La soluzione individuata dall’Amministrazione finanziaria si basa su una rigorosa analisi della natura e della finalità degli impianti agrivoltaici, che per loro caratteristiche intrinseche non presentano il collegamento funzionale richiesto dalla norma.
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Il quadro normativo del reverse charge
L’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/72 stabilisce l’applicazione del meccanismo del reverse charge per “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici“. La formulazione normativa evidenzia come elemento qualificante il riferimento specifico agli “edifici“, concetto che ha richiesto nel tempo significativi interventi interpretativi da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha precisato che il legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, ha sostanzialmente voluto limitare la disposizione ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Questa interpretazione restrittiva esclude dal campo di applicazione del reverse charge le prestazioni aventi ad oggetto terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, salvo che questi elementi non costituiscano parte integrante dell’edificio stesso.
La prassi amministrativa ha così delineato un perimetro applicativo preciso, che trova nella funzionalità rispetto al fabbricato il criterio distintivo fondamentale per l’applicazione dell’inversione contabile.
Il nesso funzionale negli impianti fotovoltaici
La Circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, al paragrafo 8, ha specificato le modalità di applicazione del reverse charge per l’installazione di impianti fotovoltaici, introducendo il concetto di “nesso funzionale“ rispetto all’edificio. Questo criterio risulta soddisfatto per gli impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati, installati direttamente sugli edifici, e per quelli realizzati a terra in aree pertinenziali al fabbricato.
Nella pratica professionale, l’analisi del nesso funzionale richiede una valutazione caso per caso delle caratteristiche dell’impianto e della sua relazione con l’edificio di riferimento. Gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati sono soggetti al reverse charge, purché non siano accatastati come unità immobiliari autonome.
L’accatastamento autonomo, infatti, comporta la perdita del nesso funzionale: le centrali fotovoltaiche classificate catastalmente come D/1 o D/10 costituiscono un’entità che non è configurabile come edificio né come parte dell’edificio sottostante, restando quindi escluse dal meccanismo dell’inversione contabile.
Gli impianti agrivoltaici: definizione e caratteristiche
Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha definito l’impianto agrivoltaico come “un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione“. Le “Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici” del 27 giugno 2022 hanno ulteriormente precisato che il sistema agrivoltaico avanzato rappresenta un sistema complesso che integra attività agricola e produzione elettrica attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche.
Questi impianti si caratterizzano per la loro installazione su terreni agricoli con l’obiettivo di mantenere la produttività del suolo, consentendo la coltivazione sotto o tra i pannelli fotovoltaici. La peculiarità degli impianti agrivoltaici risiede proprio nella loro funzione di supporto all’attività agricola, mantenendo inalterata la destinazione d’uso del terreno.
La natura intrinseca di questi impianti li distingue nettamente dai tradizionali impianti fotovoltaici installati su edifici o in aree pertinenziali, configurandosi come strutture autonome finalizzate alla produzione energetica in contesti agricoli.
La risposta n. 156/2025: esclusione del reverse charge
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 156 del 16 giugno 2025, ha affrontato il quesito relativo all’applicabilità del reverse charge agli impianti agrivoltaici, fornendo una risposta negativa basata sull’assenza del nesso funzionale con un edificio. Gli impianti agrivoltaici, essendo installati su terreni agricoli, non sono né funzionali né serventi a un edificio, pertanto la loro installazione esula dall’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/72.
La decisione dell’Amministrazione finanziaria si fonda su una rigorosa applicazione dei principi già consolidati nella prassi, estendendo logicamente alle nuove tipologie di impianti i criteri interpretativi esistenti. L’assenza del nesso funzionale con l’edificio comporta l’esclusione automatica dal regime del reverse charge, indipendentemente dalle dimensioni o dalle caratteristiche tecniche dell’impianto agrivoltaico.
Questa interpretazione fornisce certezza agli operatori del settore, eliminando i dubbi applicativi che potrebbero sorgere dall’equiparazione degli impianti agrivoltaici ai tradizionali impianti fotovoltaici per quanto riguarda il trattamento IVA.
Implicazioni operative
Dal punto di vista operativo, l’esclusione degli impianti agrivoltaici dal reverse charge comporta l’applicazione del regime IVA ordinario per le prestazioni di installazione. Gli installatori dovranno emettere fattura con IVA esposta al cliente, che potrà detrarre l’imposta secondo le modalità ordinarie previste per la propria attività .
Per i committenti che operano nel settore agricolo, l’esclusione dal reverse charge non comporta particolari problematiche, considerato che il regime speciale agricolo prevede comunque modalità semplificate per l’assolvimento degli obblighi IVA. Tuttavia, per gli operatori che gestiscono contemporaneamente impianti fotovoltaici tradizionali e agrivoltaici, sarà necessario applicare regimi differenziati a seconda della tipologia di impianto.
La distinzione assume particolare rilevanza nella gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori e nella pianificazione fiscale delle operazioni. Gli installatori dovranno prestare particolare attenzione alla corretta qualificazione degli impianti, evitando applicazioni erronee del reverse charge che potrebbero comportare irregolarità negli adempimenti IVA.
Criteri di distinzione operativa
Nella pratica professionale, la corretta identificazione degli impianti soggetti o esclusi dal reverse charge richiede l’applicazione di criteri oggettivi e verificabili. Per gli impianti fotovoltaici tradizionali, il nesso funzionale si verifica attraverso l’analisi della collocazione fisica rispetto all’edificio e della destinazione d’uso dell’area di installazione.
Gli impianti integrati o semi-integrati su coperture, facciate o altre parti dell’edificio rientrano automaticamente nel campo di applicazione del reverse charge. Per gli impianti a terra, invece, risulta determinante la verifica dell’area pertinenziale e del collegamento funzionale con il fabbricato servito.
Gli impianti agrivoltaici, per loro natura, sono installati su terreni agricoli senza alcuna relazione funzionale con edifici esistenti, rendendo immediata l’identificazione dell’esclusione dall’inversione contabile. La distinzione risulta quindi chiaramente definita dalle caratteristiche oggettive dell’installazione e dalla sua finalità produttiva.