Consignment stock IVA nelle operazioni UE ed extra UE

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Contratto di Consignment Stock ai fini IVA nelle operazioni UE ed extra UE. Applicazione della sospensione dell'operazione fino a quando la merce non viene prelevata dal magazzino estero per essere venduta in loco. Applicazione della non imponibilità IVA e plafond nei contratti di Consignment Stock.

Nell'ambito delle operazioni di compravendita internazionale i vari operatori spesso decidono di ricorrere all'utilizzo di depositi merci. L'utilizzo dei depositi nei vari mercati di sbocco consente di minimizzare tutti gli oneri connessi allo stoccaggio, trasporto e logistica dei beni stessi. Quando si utilizzano i depositi merci di proprietà posti in Paesi esteri si utilizzano solitamente contratti di consignment stock (call of stock).
Si tratta di contratti basati sul trasferimento dei beni del fornitore presso un deposito del cliente. Quest'ultimo, può effettuare prelievi dal deposito in qualsiasi momento, in base alle proprie esigenze. Il passaggio di proprietà della merce avviene solo nel momento di prelievo dei beni dal magazzino. Durante il periodo di deposito, la merce resta di proprietà del fornitore.
Da un punto di vista contrattuale questo tipo di contratti è riconducibile, in parte, al contratto estimatorio ex. artt. 1556-1558 del codice civile. Infatti, anche con il consignment stock il venditore può restituire la merce invenduta senza sostenere, così, alcun rischio. In sostanza, si tratta di un contratto commerciale ad effetti differiti.
Il contratto di consignment stock
Il contratto di consignment stock costituisce una tipologia negoziale attraverso la quale beni di proprietà del fornitore (in genere materie prime o semilavorati) vengono trasferiti:

Presso un deposito del cliente.
O comunque presso un deposito di un soggetto terzo al quale solo l’acquirente ha accesso.

Quest’ultimo soggetto, con esclusiva d’acquisto, ha la facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento. In questa ipotesi, la consegna dei beni al cliente non realizza, infatti, l’effetto traslativo della proprietà.
Il trasferimento dei beni si verifica solo al momento del prelievo della merce da parte dello stesso soggetto. Il prelievo può avvenire sia in blocco che a più riprese, in relazione alle esigenze dell'azienda acquirente. In tal modo, il compratore riesce ad avere la disponibilità della merce in magazzino senza essere tenuto ad effettuare alcun pagamento. Il quale avverrà, invece, soltanto al momento dell’effettivo prelievo.
Ciò gli consente di disporre immediatamente dei beni di cui ha bisogno per il processo produttivo. Oppure, nel caso in cui egli si limiti semplicemente a rivendere i beni ricevuti, di introdurre nel proprio Paese prodotti di aziende estere. Prodotti che potrà lasciare giacere nel proprio magazzino senza incorrere in alcun impegno finanziario o rischio commerciale.
Momento traslativo della proprietà dei beni
Dal punto di vista fiscale, il differimento dell’effetto traslativo della proprietà dei beni al momento del loro prelievo dal deposito comporta:

Il rinvio del momento impositivo, dell’esigibilità dell’imposta e dei
Il rinvio dei conseguenti obblighi di fatturazione e registrazione (con la sola eccezione dell’ipotesi di importazione).

In sostanza, con questo tipo di contratto si è ...

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