Il panorama fiscale internazionale è caratterizzato da una crescente attenzione verso le pratiche di elusione fiscale, tra cui spiccano i disallineamenti da ibridi. Questi fenomeni, derivanti da differenti qualificazioni giuridiche di entità , strumenti finanziari o transazioni tra diverse giurisdizioni, possono generare indebiti vantaggi fiscali, erodendo le basi imponibili degli Stati. L’effetto netto ricercato e spesso ottenuto attraverso queste strutture è una riduzione del carico fiscale complessivo per il gruppo multinazionale, che può non essere in linea con la sostanza economica delle operazioni sottostanti.
Nel nostro ordinamento, la disciplina in materia è stata implementata principalmente attraverso il Decreto Legislativo n. 142 del 2018, recependo le direttive europee ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive). Il presente articolo si propone di approfondire il tema dei disallineamenti da ibridi, analizzando la loro definizione, le diverse tipologie riconosciute dalla normativa nazionale, il trattamento fiscale previsto e le modalità di indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Indice degli Argomenti
Cosa sono i disallineamenti da ibridi
La nozione di disallineamento da ibridi si radica nella divergenza di trattamento fiscale che uno stesso elemento (un pagamento, un’entità , uno strumento finanziario) riceve in due o più giurisdizioni fiscali. In termini generali, un disallineamento si verifica quando la deduzione di un componente negativo del reddito o un pagamento in una giurisdizione non trova una corrispondente inclusione nel reddito del beneficiario in un’altra. Questo principio fondamentale mira a contrastare situazioni in cui un’uscita finanziaria riduce il reddito imponibile in un paese senza che vi sia un effettivo assoggettamento a tassazione del relativo provento altrove.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua prassi, ha fornito una definizione più ampia, includendo nel concetto di disallineamento da ibridi il trattamento fiscale asimmetrico da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a entità , stabili organizzazioni, negozi giuridici (in particolare strumenti finanziari o aventi ad oggetto strumenti finanziari), e componenti di reddito idonei a generare effetti fiscali. Questa definizione evidenzia come la problematica non si limiti ai semplici pagamenti, ma coinvolga la qualificazione fiscale di strutture giuridiche e finanziarie complesse, focalizzandosi sugli effetti fiscali incoerenti che tali asimmetrie possono produrre a livello internazionale.
A livello europeo, la Direttiva 2016/1164/UE (ATAD 1) chiarisce che i disallineamenti da ibridi sono la conseguenza delle differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti connessi a strumenti finanziari, o delle entità , e tali differenze emergono quando i sistemi giuridici di due giurisdizioni interagiscono. L’effetto di tali disallineamenti è spesso una doppia deduzione (deduzione in entrambi gli Stati) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell’altro Stato. Il Decreto Legislativo n. 142 del 2018 ha rappresentato il recepimento nell’ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nelle direttive ATAD 1 e ATAD 2, mirate a contrastare le pratiche di elusione fiscale che incidono sul funzionamento del mercato interno, con un focus specifico sui disallineamenti da ibridi. La direttiva europea riconosce che la causa principale di queste operazioni risiede nell’interazione tra i diversi sistemi fiscali nazionali , sottolineando la natura sistemica del problema.
Tipologie di disallineamenti
La normativa nazionale, in linea con le direttive ATAD, riconosce diverse tipologie di disallineamenti da ibridi. In particolare, possiamo individuare quelli derivanti da deduzione/non inclusione e quelli da doppia deduzione.
Disallineamenti da deduzione/non inclusione (D/NI)
Questa tipologia di disallineamento si verifica quando un pagamento o un componente negativo del reddito è deducibile nella giurisdizione del soggetto pagatore, ma il corrispondente reddito non è incluso nella base imponibile del beneficiario in un’altra giurisdizione. Questo scenario rappresenta la forma più diretta di sfruttamento delle asimmetrie fiscali, in quanto un costo viene riconosciuto fiscalmente in un paese senza che il correlato ricavo sia tassato altrove, determinando una mancata imposizione a livello complessivo.
Un esempio di effetto D/NI può derivare da componenti negativi sostenuti da un’entità ibrida “diretta” (considerata opaca fiscalmente in uno Stato e trasparente in un altro) a favore del proprio socio/partecipante, il quale non considera tali componenti come positivi in base alle proprie leggi, in ragione della ritenuta trasparenza fiscale dell’entità estera.
Disallineamenti da doppia deduzione (DD)
Il disallineamento da doppia deduzione si manifesta quando un medesimo componente negativo di reddito (come un pagamento o una perdita) è dedotto sia nella giurisdizione del soggetto pagatore che in una diversa giurisdizione, senza che vi sia una corrispondente doppia inclusione del reddito. Questa situazione consente di ridurre la base imponibile in due paesi distinti per lo stesso onere economico, generando un vantaggio fiscale non giustificato.
Un effetto DD può verificarsi quando componenti negativi di reddito sostenuti da un’entità ibrida diretta sono considerati fiscalmente deducibili sia nella giurisdizione in cui l’entità è residente sia nella giurisdizione di residenza del socio/investitore.
Altre tipologie
Oltre alle categorie principali, la normativa italiana riconosce ulteriori cause ibride che possono generare disallineamenti. Tra queste, si annoverano gli strumenti finanziari ibridi, caratterizzati da una differente qualificazione fiscale (ad esempio, debito in un paese e capitale in un altro) tra le giurisdizioni coinvolte. I trasferimenti ibridi riguardano operazioni su strumenti finanziari in cui il rendimento sottostante è considerato conseguito simultaneamente da più parti a causa di diverse prospettive fiscali. Le entità ibride inverse sono quelle considerate trasparenti fiscalmente in uno Stato ma opache in un altro. Le stabili organizzazioni disconosciute sorgono quando vi è un conflitto tra giurisdizioni sull’esistenza o meno di una stabile organizzazione e sulla ripartizione di entrate o spese tra la sede centrale e la stabile organizzazione stessa. I componenti positivi di reddito disconosciuti si verificano in caso di conflitti nell’allocazione di un reddito tra diverse giurisdizioni, mentre i componenti negativi negoziali riguardano diverse prospettive su un costo relativo a un’operazione tra la sede centrale e una stabile organizzazione. Infine, la categoria degli ibridi importati si riferisce a situazioni in cui gli effetti di un disallineamento originato tra due giurisdizioni (e non neutralizzato) si propagano in un’altra giurisdizione.
Tabella riepilogativa
Tipologia di disallineamento | Definizione sintetica | Riferimenti normativi | Esempio |
---|---|---|---|
Deduzione senza inclusione (D/NI) | Deduzione in un Paese senza corrispondente inclusione nel reddito del beneficiario in un altro Paese. | Art. 6, c. 1, lett. c) Decreto ATAD | Pagamento di interessi deducibile in Italia ma non tassato nel Paese del beneficiario. |
Doppia deduzione (DD) | Deduzione dello stesso componente negativo di reddito sia nel Paese del pagatore che in quello dell’investitore. | Art. 6, c. 1, lett. b) Decreto ATAD | Costi di un’entità ibrida deducibili sia nel Paese di residenza dell’entità che in quello del socio. |
Strumenti finanziari ibridi | Strumenti trattati come debito in un Paese e capitale in un altro. | Art. 6, c. 1, lett. r), n. 1) Decreto ATAD | Uno strumento è debito per il pagatore (interessi deducibili) e capitale per il beneficiario (dividendi non imponibili). |
Trasferimenti ibridi | Trasferimenti di strumenti finanziari dove il rendimento è considerato conseguito simultaneamente da più parti. | Art. 6, c. 1, lett. r), n. 2) Decreto ATAD | Accordo di pronti contro termine con rendimento rilevante per entrambe le parti. |
Entità ibride inverse | Entità trasparente fiscalmente nel Paese di costituzione ma opaca nel Paese del socio. | Art. 6, c. 1, lett. i) Decreto ATAD | Società estera trasparente nel suo paese ma opaca in Italia. |
Stabili organizzazioni disconosciute | Un’attività è considerata stabile organizzazione in una giurisdizione ma non in un’altra. | Art. 6, c. 1, lett. r), n. 5) Decreto ATAD | Stabile organizzazione italiana ignorata dalla giurisdizione estera. |
Ibridi importati | Effetti di un disallineamento originato tra due giurisdizioni si trasferiscono in un’altra giurisdizione. | Art. 8, c. 3 Decreto ATAD | Costo deducibile in Italia finanzia indirettamente una deduzione con disallineamento altrove. |
La disciplina nazionale
La disciplina nazionale in materia di disallineamenti da ibridi è contenuta principalmente nel Decreto Legislativo n. 142 del 2018, noto come “Decreto ATAD“. Questo decreto rappresenta il fulcro normativo per il recepimento delle direttive europee volte a contrastare l’elusione fiscale derivante da tali asimmetrie. L’obiettivo primario del decreto è neutralizzare gli effetti fiscali dei disallineamenti da ibridi, impedendo fenomeni di doppia deduzione e deduzione senza inclusione derivanti da disparità nel trattamento fiscale della medesima operazione da parte di diversi paesi. Il Decreto ATAD adotta un approccio duplice, prevedendo sia norme di prevenzione, volte ad eliminare le cause, sia norme di reazione, finalizzate a rimuovere gli effetti una volta che si sono verificati.
Le disposizioni del Decreto ATAD si applicano prevalentemente ai disallineamenti che si verificano tra “imprese associate“, tra un soggetto passivo e un’impresa associata, tra la sede centrale e una stabile organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità , oppure nell’ambito di un “accordo strutturato“.
Per neutralizzare le asimmetrie, il decreto prevede meccanismi di reazione che possono consistere nella negazione della deduzione di un componente negativo di reddito o nell’imposizione di un componente positivo di reddito che altrimenti non sarebbe tassato. Ulteriori disposizioni specifiche disciplinano gli squilibri importati, le stabili organizzazioni disconosciute e le fattispecie di doppia residenza fiscale, ciascuna con le proprie regole di reazione. Recentemente, è stato introdotto un regime di “penalty protection” per i contribuenti che predispongono e comunicano all’Amministrazione finanziaria una documentazione idonea a dimostrare la corretta applicazione di queste normative.
La compilazione della dichiarazione dei redditi
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina dei disallineamenti da ibridi, in particolare attraverso la Circolare n. 2/E del 26 gennaio 2022. Tale documento commenta le disposizioni del Decreto ATAD e fornisce indicazioni operative sulla loro attuazione. Più recentemente, con una FAQ del 31 marzo 2025, l’Agenzia ha specificato le modalità di comunicazione del possesso della documentazione relativa ai disallineamenti da ibridi nel modello Redditi 2025, necessaria per accedere al regime sanzionatorio premiale.
Per beneficiare del regime di “penalty protection” in caso di contestazioni i contribuenti che hanno predisposto la documentazione richiesta devono comunicarne il possesso all’Agenzia delle Entrate tramite il modello Redditi 2025. Secondo le indicazioni dell’Agenzia, tale comunicazione deve essere effettuata nella casella “Situazioni particolari” del Frontespizio del modello Redditi 2025, utilizzando specifici codici:
- Codice “1”: se la documentazione è stata predisposta solo per il periodo d’imposta 2024;
- Codice “2”: se la documentazione è stata predisposta per il periodo d’imposta 2024 e per almeno uno dei periodi dal 2020 al 2023;
- Codice “3”: se la documentazione è stata predisposta per almeno uno dei periodi d’imposta dal 2020 al 2023.
È importante sottolineare che, a differenza del regime premiale in materia di prezzi di trasferimento, non è previsto un prospetto specifico nel quadro RS del modello Redditi.
Sezioni specifiche della dichiarazione
Come anticipato, la comunicazione del possesso della documentazione relativa ai disallineamenti da ibridi deve essere effettuata nel modello Redditi 2025. Questa indicazione è valida per tutti i soggetti passivi tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, inclusi società di capitali (Redditi SC) e persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo (Redditi PF). Le informazioni devono essere riportate nella casella “Situazioni particolari” del Frontespizio, utilizzando i codici specifici forniti dall’Agenzia delle Entrate in base ai periodi d’imposta coperti dalla documentazione. Non è previsto un quadro specifico (come il quadro RS per i prezzi di trasferimento) per la comunicazione di queste casistiche.
Esempi pratici
I disallineamenti da ibridi possono manifestarsi in diverse configurazioni. Un esempio tipico riguarda uno strumento finanziario che viene qualificato come debito in Italia e come capitale in un altro Stato. In tal caso, il pagamento degli interessi da parte del soggetto italiano potrebbe essere deducibile, mentre la ricezione del dividendo da parte del soggetto estero potrebbe essere esente o tassato in misura ridotta, generando un disallineamento da deduzione senza inclusione. Un’altra situazione comune si verifica con le entità ibride, ad esempio una società estera considerata trasparente nel suo paese ma opaca in Italia. Se tale società sostiene costi che vengono dedotti nel paese estero e il reddito non viene imputato ai soci italiani in quanto l’entità è considerata opaca in Italia, si realizza un disallineamento. Anche le stabili organizzazioni possono dar luogo a disallineamenti, come nel caso in cui due giurisdizioni abbiano una diversa interpretazione sulla ripartizione degli utili o delle perdite tra la sede centrale e la stabile organizzazione.
Regime sanzionatorio
Come anticipato, la comunicazione del possesso della documentazione deve essere effettuata nel modello Redditi 2025. Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, ha introdotto importanti disposizioni in materia andando ad incentivare la cooperazione tra l’Amministrazione Finanziaria e i contribuenti. L’articolo 61 di questo decreto prevede una causa di esclusione delle sanzioni, mirata a garantire la proporzionalità nell’applicazione della normativa.
Condizioni generali per l’esclusione delle azioni (art. 61, D.Lgs. n. 209/23)
In base al nuovo comma 6-bis dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997, in caso di contestazioni relative a disallineamenti da ibridi che comportino una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione non si applica a condizione che il contribuente consegni all’Amministrazione Finanziaria, durante accessi, ispezioni, verifiche o altre attività istruttorie, una documentazione con data certa (stabilita da un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze) idonea a dimostrare la corretta applicazione delle norme volte a neutralizzare tali disallineamenti. Il possesso di tale documentazione deve essere comunicato preventivamente all’Amministrazione Finanziaria.
Regime transitorio per periodi d’imposta precedenti
Per i periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’esclusione delle sanzioni è prevista, sempre ai sensi del comma 6-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997, se la documentazione viene predisposta con data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme, o, se posteriore, entro sei mesi dall’approvazione del suddetto decreto ministeriale. Questa agevolazione è valida a condizione che la violazione non sia già stata accertata e non siano iniziate attività di controllo formale (accessi, ispezioni, verifiche) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza. Si precisa che le somme già versate a titolo di ravvedimento operoso non sono rimborsabili.
Requisiti fondamentali per l’esclusione
L’esclusione delle sanzioni è subordinata alla completa e veritiera descrizione delle fattispecie indicate nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e alla tempestiva comunicazione della relativa documentazione all’Agenzia delle Entrate.
Definizione e modalità operative
La Legge n. 111/2023 e il successivo D.Lgs. n. 209/2023 hanno introdotto il meccanismo di “penalty protection“, che è stata ulteriormente definita a cura del Decreto del 6 dicembre 2024. Questo decreto chiarisce il contenuto, la forma e le tempistiche della documentazione necessaria per dimostrare la corretta neutralizzazione delle asimmetrie.
La documentazione può essere predisposta da ogni soggetto passivo residente o localizzato in Italia, nonché dal soggetto passivo designato che agisce per conto di altri contribuenti. Il decreto stabilisce criteri d’indagine per identificare le transazioni rilevanti e i gruppi omogenei, richiedendo l’esplicitazione del percorso di analisi seguito per rilevare un disallineamento da ibridi rilevante (come deduzione senza inclusione o doppia deduzione). L’Allegato A al Decreto definisce la struttura della documentazione, mentre l’Allegato B illustra le procedure per verificare i disallineamenti (anche “importati“), rendendo trasparente il trattamento fiscale applicato negli Stati esteri e le eventuali reazioni primarie o secondarie.
Contenuto e formalità della documentazione
La documentazione deve essere predisposta per ciascun periodo d’imposta e per ogni singolo soggetto passivo, includendo informazioni sul Gruppo Multinazionale, sulla stabile organizzazione e sulla qualificazione fiscale del soggetto. È richiesta la firma elettronica con marca temporale entro il termine di presentazione della dichiarazione per garantire la data certa. La consegna deve avvenire secondo tempi e modalità specificate, e la preventiva comunicazione di documentazione idonea consente di beneficiare dell’esimente sanzionatoria. Omissioni o inesattezze che non pregiudicano l’analisi degli organi di controllo non ostacolano l’applicazione della penalty protection.
Soglia di materialità e adempimento collaborativo
Una novità significativa riguarda la soglia di materialità e le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. La documentazione produce effetti premiali anche per le Transazioni Rilevanti di valore inferiore alla soglia concordata con l’Agenzia delle Entrate, purché tali operazioni siano incluse nella mappa dei rischi fiscali. La predisposizione e la comunicazione della documentazione sono considerate adempimento corretto degli obblighi di trasparenza del Tax Control Framework (TCF). Anche in caso di disallineamenti importati, i benefici si applicano se il contribuente dimostra un processo di analisi interno conforme all’Allegato B, capace di individuare flussi finanziari ibridi transfrontalieri, inclusi quelli verso giurisdizioni senza adeguata legislazione anti-ibridi.
Integrazione con la mappa dei rischi e dei controlli fiscali (RCM)
La prassi successiva, con il provvedimento AE n. 5320 del 10 gennaio 2025, sottolinea l’importanza di integrare la valutazione dei disallineamenti da ibridi all’interno di una risk and control matrix (RCM) standardizzata. Questa matrice deve indicare la policy interna di gestione e le evidenze di controllo relative al rischio di “errato trattamento fiscale di componenti reddituali per errata/omessa applicazione della normativa anti-ibridi“. L’inserimento nella RCM di presidi organizzativi per monitorare le operazioni può estendere la penalty protection anche a operazioni non coperte dalla specifica documentazione anti-ibridi (come quelle sotto soglia), e potenzialmente offrire uno “scudo penale” per dichiarazione infedele.
Checklist operativa
L’Allegato B del Decreto fornisce una checklist operativa che include:
- Mappatura del gruppo per identificare entità con carattere ibrido;
- Ricognizione delle transazioni rilevanti o potenzialmente tali, anche tramite documentazione di transfer pricing;
- Analisi del trattamento fiscale del soggetto pagatore, beneficiario o investitore;
- Verifica della presenza di eventuali “reazioni” nel Paese estero;
- Stima dell’impatto sulla doppia deduzione o sulla “deduzione senza inclusione“.
Il processo di valutazione deve essere effettuato almeno una volta l’anno, prima della dichiarazione dei redditi, raccogliendo tutti gli elementi contrattuali e fiscali utili a definire l’eventuale disallineamento da ibridi rilevante.
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