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Svizzera fuori dalla black list: conseguenze

Fisco InternazionaleMonitoraggio fiscale e quadro RWSvizzera fuori dalla black list: conseguenze

La Svizzera esce, dal 1° gennaio 2024, dalla lista dei paesi black list per il trasferimento di residenza delle persone fisiche (G.U. n. 175 del 28 luglio 2023).


La Confederazione Svizzera esce dalla lista dei paesi considerati black list per il trasferimento di residenza delle persone fisiche, di cui al D.M. 4 maggio 1999. Infatti, a seguito degli accordi conclusi per la revisione della disciplina sui lavoratori frontalieri, ratificati con la Legge n. 83/23, la normalizzazione dei rapporti tra i due stati prevedeva anche la fuoriuscita del paese elvetico dalla lista dei paesi non collaborativi per il trasferimento di residenza delle persone fisiche.

In questo senso con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 175 del 28 luglio 2023), del decreto 20 luglio 2023 del Ministero dell’Economia ha sancito l’eliminazione della Confederazione Elvetica dalla black list delle persone fisiche di cui al D.M. 4 maggio 1999.

Svizzera fuori dalla black list partire dal 1° gennaio 2024

Per quanto riguarda l’efficacia della disposizione, per espressa previsione normativa, è previsto che sia partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso del quale è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze. Pertanto, la concreta efficacia dell’eliminazione della Svizzera dai paesi non collaborativi è demandata a partire dal 1° gennaio 2024.

Deve essere evidenziato che, secondo quanto previsto dalla norma di riferimento, ovvero l’art. 12 della Legge n. 83/23, tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale restano applicabili fino al periodo di imposta di pubblicazione del decreto (il 2023). Allo stesso modo, anche ogni attività di accertamento deve essere effettuata in conformità a queste disposizioni. Per questo motivo, di fatto, nulla cambia fino al 31 dicembre 2023 sulla presenza della svizzera all’interno della lista. Pertanto, sino al periodo di imposta 2023 continuerà ad essere applicabile la presunzione legale relativa di cui all’art. 2, co. 2-bis del TUIR, la quale fa gravare sul contribuente l’onere della prova per quanto riguarda la residenza in Svizzera.

Quali gli effetti dell’uscita della Svizzera per i contribuenti?

Andiamo a vedere, quindi, quali sono gli effetti positivi per i contribuenti legati all’uscita dalla Svizzera dall’elenco dei paesi contenuti nel D.M. 4 maggio 1999.

Onere di provare il trasferimento fittizio sull’Amministrazione finanziaria

Il principale effetto riguarda la disapplicazione della presunzione legale relativa di cui all’art. 2, co. 2-bis del TUIR legata al trasferimento di residenza fiscale delle persone fisiche in uno dei Paesi contenuti nel D.M. 4 maggio 1999. Secondo tale presunzione il contribuente trasferito in Svizzera doveva provare l’effettivo radicamento nel Paese, pena la presunzione di residenza fiscale in Italia. Si tratta di una disposizione antielusiva che ha una portata rilevante in quanto metteva sulle spalle del contribuente espatriato in Svizzera l’onere di provare l’effettività della sua situazione. Dal 2024 non troverà più applicazione questa disposizione, pertanto sarà l’Amministrazione finanziaria a dover trovare elementi documentali che possano individuare significativi e duraturi collegamenti dell’espatriato con l’Italia, tali da poter considerare fittizio il suo trasferimento di residenza in Svizzera. Si tratta, quindi, di una semplificazione per l’espatriato in Svizzera, il quale, comunque è chiamato a predisporre un fascicolo documentale per prudenza sul proprio status di espatriato.

Sul punto, deve essere evidenziato che, in ogni caso, continueranno a trovare applicazione, in caso di dual residence, le disposizioni convenzionali legati all’art. 4, par. 2, legate alle c.d. “tie breaker rules“. Si tratta di regole da analizzare in modo gerarchico e non concorrente per individuare la residenza fiscale di un soggetto (secondo l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, il luogo di soggiorno abituale, la nazionalità, etc).

Sanzioni ordinarie (non più raddoppiate) sul monitoraggio fiscale

Ulteriore effetto è quello che riguarda il regime sanzionatorio legato al monitoraggio fiscale (ex art. 5 del D.L. n. 167/90). In particolare, per i beni e le attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW del modello Redditi è prevista una sanzione base nella misura compresa tra il 3% e il 15% dell’ammontare di ogni singolo importo non dichiarato. Tuttavia, qualora le violazioni dovessero riguardare beni, attività o investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato le sanzioni raddoppiano. In questo caso la sanzione si applica nella misura che va dal 6% al 30% degli importi non monitorati.

Per questo motivo, a partire dal 2024, per le violazioni sul monitoraggio fiscale legato all’omissione di attività patrimoniali o finanziarie nel quadro RW troverà applicazione la sanzione ordinaria che va dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate (il raddoppio non troverà più applicazione).

Presunzioni che diventano inapplicabili

La fuoriuscita della Svizzera comporta anche la disapplicazione di due disposizioni legate a presunzioni a carico del contribuente. In particolare, si tratta delle seguenti.

Presunzione che le attività estere non dichiarate siano prodotte con redditi sottratti a tassazione

L’art. 12, co. 2, primo periodo del D.L. n. 78/09 prevede una presunzione secondo la quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione. Dal 2024 questa presunzione non potrà applicarsi alle violazioni legate allo Stato elvetico.

Presunzione legata al raddoppio dei termini di accertamento per le sanzioni del quadro RW

L’art. 12, co. 2-bis e 2-ter del D.L. n. 78/09 prevede una presunzione secondo la quale si rende applicabile il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni sul monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero. Tale periodo, ordinariamente previsto di 5 anni, in caso di violazioni legate a Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999, sono raddoppiate. Dal 2024 questa presunzione non potrà applicarsi alle violazioni legate allo Stato elvetico.

Conclusioni

L’uscita della Svizzera dalla lista dei paesi non collaborativi rappresenta un importante passo avanti nelle relazioni tra Italia e Svizzera. Questo cambiamento riflette gli sforzi della Svizzera per migliorare la trasparenza e la cooperazione fiscale, e apre nuove opportunità per gli individui e le aziende italiane che hanno rapporti finanziari con lo Stato elvetico. Tuttavia, è importante notare che, nonostante questo cambiamento, le questioni fiscali relative alle attività in Svizzera rimangono complesse e richiedono una pianificazione e una consulenza accurate.

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