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Aprire una società in Lituania: fiscalità per imprenditori italiani

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
10 min di lettura
In sintesi

CIT lituana 2026, Convenzione contro le doppie imposizioni e rischio CFC per chi apre una UAB in Lituania restando residente in Italia.

La Convenzione Italia-Lituania (L. 31/1999) regola la residenza fiscale e i dividendi. L’aliquota agevolata del 7% per le piccole imprese lituane può però far scattare la disciplina CFC dell’art. 167 TUIR.


La Lituania applica dal 1° gennaio 2026 un’aliquota IRES ordinaria del 17% e un’aliquota ridotta del 7% per le piccole imprese con fatturato annuo inferiore a 300.000 euro, oltre a un’esenzione totale nei primi due periodi d’imposta per le nuove micro-imprese.

Per un imprenditore italiano che valuti di costituire una società di capitali lituana (UAB), il dato fiscale locale non è sufficiente: la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lituania (L. 31/1999) disciplina la residenza fiscale delle persone fisiche e la tassazione dei dividendi transfrontalieri, ma il vero nodo tecnico riguarda l’ordinamento italiano. Quando la tassazione effettiva della società estera scende sotto la soglia del 15% prevista dall’art. 167 del TUIR, e oltre un terzo dei proventi ha natura di reddito passivo, scatta la disciplina sui soggetti esteri controllati (CFC), con imputazione per trasparenza al socio residente. Le aliquote agevolate lituane, proprio quelle più attrattive, sono anche quelle che più facilmente rientrano in questo perimetro.

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La tassazione delle società in Lituania nel 2026

Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società in Lituania è pari al 17%, in aumento rispetto al 16% applicato fino al 2025. La modifica deriva da un pacchetto di riforma fiscale approvato dal Parlamento lituano nel giugno 2025, con effetto sui periodi d’imposta che iniziano dal 1° gennaio 2026. L’aliquota si applica al reddito imponibile della generalità delle società residenti lituane, comprese le UAB (Uždaroji akcinė bendrovė), la forma societaria di capitali più diffusa tra gli operatori esteri. La costituzione di una UAB richiede un capitale sociale minimo di 1.000 euro, soglia ridotta dal precedente limite di 2.500 euro con la riforma entrata in vigore il 1° maggio 2023. Almeno il 25% del capitale, pari a 250 euro, deve essere versato prima della registrazione; la parte residua può essere corrisposta entro i successivi dodici mesi.

Accanto all’aliquota ordinaria, la Lituania mantiene un regime ridotto per le piccole imprese. Dal 2026 l’aliquota passa dal 6% al 7%, applicabile alle società con fatturato annuo non superiore a 300.000 euro. La riforma ha eliminato il precedente limite di 10 dipendenti come condizione autonoma di accesso al 7%, ma ha mantenuto un requisito sostanziale distinto: la società non deve essere controllata da un altro gruppo societario. Una UAB partecipata o controllata da una holding o da un’altra società, italiana o estera, rischia quindi di non qualificarsi per il regime ridotto anche restando sotto la soglia di fatturato.

Le nuove micro-imprese di piccole dimensioni possono inoltre beneficiare di un’aliquota dello 0% per i primi due periodi d’imposta, contro il singolo anno previsto fino al 2025, purché soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità del regime al 7% e non siano anch’esse controllate da un gruppo societario terzo.

Contributi previdenziali e payroll

Il confronto tra i regimi CIT descritti non esaurisce il costo fiscale complessivo per chi assume personale o si retribuisce come amministratore tramite la UAB. La Lituania ripartisce in modo asimmetrico il carico contributivo tra datore di lavoro e dipendente: il contributo Sodra a carico dell’azienda è pari all’1,77% della retribuzione lorda per i contratti a tempo indeterminato, contro il 19,5% trattenuto al lavoratore, comprensivo di previdenza e assicurazione sanitaria. Il costo del lavoro per l’impresa, quindi, resta contenuto rispetto ad altri Paesi UE, ma il prelievo sul lato del percettore è significativo e va sommato all’IRPEF lituana progressiva (20%-32%) nella valutazione di convenienza complessiva, specie quando l’amministratore della UAB percepisce uno stipendio anziché limitarsi a incassare dividendi.

Aspetti IVA 21% e zone franche

Sul fronte dell’imposta sul valore aggiunto, la riforma 2026 ha inciso sulla struttura delle aliquote ridotte. L’aliquota IVA standard resta al 21%, ma è stata eliminata la precedente aliquota ridotta generale del 9%: le categorie che vi rientravano sono state ridistribuite tra il 12% (alloggio, trasporto pubblico, biglietti per eventi culturali) e il 5% (libri e pubblicazioni non periodiche). Riscaldamento, acqua calda e legna da ardere per uso domestico sono invece confluiti nell’aliquota ordinaria del 21%. L’obbligo di registrazione IVA scatta al superamento di 45.000 euro di fatturato annuo; sotto tale soglia la registrazione resta facoltativa.

Un ulteriore strumento di attrazione degli investimenti sono le sette zone economiche franche lituane (Akmenė, Kaunas, Kėdainiai, Klaipėda, Marijampolė, Panevėžys, Šiauliai). Il regime, distinto da quello delle piccole imprese, richiede requisiti dimensionali precisi: un investimento di capitale di almeno un milione di euro nell’arco di dieci periodi d’imposta, oppure, per le società di servizi, un investimento di almeno 100.000 euro accompagnato da una media di almeno 20 dipendenti nell’anno fiscale. Al ricorrere di questi requisiti, e a condizione che almeno il 75% del reddito del periodo derivi da produzione o servizi resi all’interno della zona, l’impresa beneficia dell’esenzione totale dall’imposta sul reddito per i primi dieci periodi d’imposta, seguita da un’aliquota ridotta al 50% dell’ordinaria per i sei periodi successivi.

I quattro regimi descritti non sono alternativi in senso stretto: si applicano a platee diverse di contribuenti, con requisiti che in alcuni casi si escludono a vicenda. Una società di nuova costituzione con fatturato contenuto, ad esempio, può cumulare nel tempo l’esenzione da start-up e, successivamente, l’aliquota ridotta permanente, ma non può accedere al regime delle zone franche senza soddisfare la soglia di investimento minimo richiesta per quel regime specifico.

RegimeAliquotaRequisito principaleDurata
Ordinario17%Nessuno (regime generale)A regime, dal 2026
Piccola impresa7%Fatturato ≤ €300.000, non controllata da un gruppoA regime, dopo il periodo 0%
Start-up (nuova micro-impresa)0%Stessi requisiti del regime al 7%Primi due periodi d’imposta
Zona economica franca0% poi 50% dell’ordinariaInvestimento ≥ €1 mln, oppure ≥ €100.000 con almeno 20 dipendenti; almeno 75% dei ricavi dall’attività in zona10 anni al 0%, poi 6 anni al 50%

La distinzione tra il 7% e lo 0% non è quindi una scelta discrezionale dell’impresa, ma la conseguenza automatica del numero di periodi d’imposta trascorsi dalla costituzione, purché permangano i requisiti di ammissibilità. Questo aspetto assume rilievo diretto ai fini della normativa italiana sui soggetti esteri controllati, trattata di seguito: entrambe le aliquote agevolate lituane si collocano sotto la soglia del 15% che, ai sensi dell’articolo 167 del TUIR, fa scattare la verifica sulla tassazione effettiva della società estera controllata.

Residenza fiscale e Convenzione Italia-Lituania

La Convenzione tra l’Italia e la Lituania per evitare le doppie imposizioni, firmata a Vilnius il 4 aprile 1996 e ratificata con la legge 9 febbraio 1999, n. 31, è entrata in vigore il 3 giugno 1999, a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica avvenuto in quella data. Il testo, composto da 33 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca l’impostazione del modello OCSE di convenzione fiscale, con alcune clausole specifiche negoziate tra i due Stati.

L’articolo 4, paragrafo 1, definisce residente di uno Stato contraente ogni persona che, in base alla legislazione di quello Stato, vi è assoggettata a imposta per domicilio, residenza, sede della direzione o altro criterio analogo. Quando una persona fisica risulta residente in entrambi gli Stati secondo le rispettive legislazioni interne, l’articolo 4, paragrafo 2, prevede una sequenza di criteri, da applicare in ordine gerarchico e non alternativo, per individuare un’unica residenza convenzionale.

Art. 4 Convenzione, criteri tie-breaker persone fisiche

I criteri dell’articolo 4, paragrafo 2, si applicano in cascata: si passa al criterio successivo solo quando quello precedente non consente di individuare un’unica residenza. Il primo criterio è l’abitazione permanente; se il contribuente dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, prevale il centro degli interessi vitali, cioè lo Stato con cui le relazioni personali ed economiche sono più strette.

OrdineCriterioEsito
1Abitazione permanenteResidente dello Stato dove dispone di abitazione permanente
2Centro degli interessi vitaliSe ha abitazione permanente in entrambi, prevale lo Stato dei legami personali ed economici più stretti
3Soggiorno abitualeSe il centro degli interessi vitali non è determinabile, o manca abitazione permanente in entrambi
4NazionalitàSe soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o in nessuno dei due

Qualora nemmeno il criterio della nazionalità risolva il conflitto, perché la persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o di nessuno dei due, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), rimette la questione a un accordo tra le autorità competenti dei due Paesi, da raggiungere in via amichevole. Questo scenario resta residuale nella prassi applicativa tra Italia e Lituania.

Art. 10 Convenzione, ritenuta su dividendi 5%/15%

Risolta la residenza, la Convenzione disciplina anche la tassazione dei flussi reddituali tra i due Paesi. L’articolo 10 stabilisce che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato sono imponibili in quest’ultimo, ma possono essere tassati anche nello Stato della fonte, entro un limite convenzionale. Se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10% del capitale della società distributrice, la ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere il 5% dell’ammontare lordo; in tutti gli altri casi, compreso quello della persona fisica, il limite convenzionale sale al 15%.

L’eliminazione della doppia imposizione, disciplinata dall’articolo 25, avviene con il metodo del credito d’imposta. Un residente italiano che possiede elementi di reddito imponibili anche in Lituania include tali redditi nella base imponibile italiana, detraendo l’imposta pagata in Lituania fino a concorrenza della quota di imposta italiana attribuibile a quel medesimo reddito. Il credito non può quindi mai eccedere l’imposta italiana proporzionalmente riferibile al reddito estero, e nessuna detrazione è ammessa se il reddito è già stato assoggettato in Italia a ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario.

Per un approfondimento sistematico sul funzionamento di questo meccanismo in generale, si rinvia alla guida sulle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili dall’Italia.

Tassazione finale del dividendo in Italia

La ritenuta convenzionale non esaurisce il prelievo fiscale complessivo. Il socio persona fisica residente in Italia, non esercente attività d’impresa, resta soggetto al principio della worldwide taxation e deve assoggettare il dividendo lituano a un’imposta ulteriore in Italia, pari al 26%, ai sensi dell’articolo 27 del DPR n. 600/1973. Le modalità di applicazione dipendono dal canale di incasso: se il dividendo transita per un intermediario finanziario residente, la ritenuta italiana si applica sul cosiddetto netto frontiera, cioè sull’importo già decurtato della ritenuta lituana; se il dividendo è accreditato direttamente su un conto estero, senza intermediario italiano, il contribuente deve autoliquidare l’imposta sostitutiva del 26% sull’intero importo lordo in dichiarazione, senza possibilità di scomputare la ritenuta lituana già subita.

La distinzione non è indifferente sul piano dell’onere effettivo. Su un dividendo lordo di 100.000 euro con ritenuta lituana del 15%, l’incasso tramite intermediario italiano comporta un prelievo complessivo inferiore rispetto all’incasso diretto su conto estero, dove l’imposta italiana si calcola sul lordo. Per approfondire il meccanismo e le relative eccezioni, anche alla luce dell’orientamento più recente della giurisprudenza sul credito d’imposta, si rinvia alla guida sul regime di tassazione dei dividendi esteri.

Il rischio CFC per le società lituane a tassazione ridotta

La disciplina sui soggetti esteri controllati, contenuta nell’articolo 167 del TUIR e riformata dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, si applica quando un soggetto residente in Italia controlla, direttamente o indirettamente, un’impresa, società o ente non residente. Il decreto ha semplificato la verifica del livello di tassazione: in alternativa al criterio ordinario, basato sul confronto con la tassazione virtuale domestica, l’articolo 167, comma 4-ter, consente di verificare la sola soglia di tassazione effettiva, fissata al 15%. Se la società estera controllata sconta un’imposizione effettiva inferiore a questa soglia, il primo requisito della disciplina CFC risulta integrato.

Soglia tassazione effettiva 15% ex art. 167 TUIR

Il superamento della soglia del 15% non è di per sé sufficiente a far scattare l’imputazione per trasparenza. Occorre che ricorra anche un secondo requisito, di natura reddituale: oltre un terzo dei proventi realizzati dalla società controllata deve provenire da passive income, cioè da redditi prevalentemente di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, i proventi derivanti da prestazioni di servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo rese a favore di soggetti collegati al soggetto controllante.

Una UAB lituana che svolge un’attività operativa reale, con clientela autonoma e un’organizzazione stabile sul territorio, difficilmente supera questa seconda soglia anche se beneficia dell’aliquota agevolata. Il rischio si concentra piuttosto sulle strutture a basso valore aggiunto: società di comodo, veicoli di fatturazione infragruppo o holding che incassano prevalentemente dividendi, interessi o canoni da soggetti collegati.

Requisito passive income >1/3

Il terzo requisito riguarda il controllo. La disciplina CFC si applica quando il soggetto controllato non residente è controllato, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, oppure quando oltre il 50% della partecipazione agli utili è detenuto, direttamente o indirettamente, tramite una o più società controllate secondo lo stesso articolo. Il perimetro soggettivo comprende non solo le società di capitali ma anche le persone fisiche, pure quando non titolari di reddito d’impresa, e si estende alle stabili organizzazioni estere dei soggetti controllati.

Ai fini pratici, chi apre una UAB lituana come socio unico o come socio di maggioranza integra pacificamente il requisito del controllo. La verifica va quindi condotta essenzialmente sugli altri due elementi: il livello di tassazione effettiva e la natura dei proventi. È qui che si concentra la maggior parte delle contestazioni riscontrate nella prassi professionale, perché il socio tende a fermarsi al dato dell’aliquota nominale, senza calcolare l’imposizione effettiva sui dati di bilancio e senza classificare correttamente la natura dei proventi realizzati.

L’opzione dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR consente comunque, in alternativa alla tassazione per trasparenza, di assolvere un’imposta sostitutiva del 15% sull’utile contabile netto della controllata, a condizione che il bilancio sia oggetto di revisione e certificazione da parte di un revisore autorizzato nello Stato di localizzazione: una via che può risultare più gestibile della ricostruzione analitica del reddito secondo le regole del TUIR, soprattutto quando la contabilità lituana è già certificata per obblighi locali.

Chi si trova a valutare se la propria struttura societaria in Lituania rientra in questo perimetro può richiedere una verifica puntuale della propria posizione ai fini della disciplina CFC prima di distribuire utili o presentare la dichiarazione dei redditi.

Incrocio con aliquote lituane 17%/7%/0%

I tre requisiti, tassazione effettiva, natura dei proventi, controllo, devono essere sempre letti insieme, mai isolatamente. La tabella seguente incrocia i quattro regimi fiscali lituani illustrati nella prima sezione con l’esito ai fini della disciplina CFC italiana, assumendo che il requisito del controllo sia già integrato, condizione tipica di chi costituisce una UAB come socio unico o di maggioranza.

Regime lituano applicatoAliquota effettivaSoglia 15% TUIREsito CFC (con passive income > 1/3)
Ordinario17%SuperataFuori perimetro CFC
Piccola impresa7%Non superataDentro perimetro CFC
Start-up (primi due anni)0%Non superataDentro perimetro CFC
Zona economica franca (primi 10 anni)0%Non superataDentro perimetro CFC

La lettura della tabella chiarisce il punto tecnico centrale: la soglia CFC non distingue tra Paesi black list e Paesi UE a fiscalità ordinaria. Una UAB tassata al regime standard del 17% resta fuori dal perimetro CFC a prescindere dalla natura dei proventi, mentre la stessa società, se rientra nel regime di favore per piccole imprese o nell’esenzione da start-up, vi rientra automaticamente ove il requisito reddituale sia soddisfatto. Paradossalmente, le condizioni fiscali più vantaggiose offerte dalla Lituania sono proprio quelle che espongono il socio italiano alla verifica più stringente.

Deve essere inoltre ricordato che il regime della piccola impresa lituana richiede, come visto in precedenza, l’assenza di controllo da parte di un altro gruppo societario: una holding italiana che detenga la UAB rischia quindi una duplice criticità, la perdita dei requisiti di accesso al 7% lato lituano e, se comunque la tassazione effettiva restasse sotto soglia per altre ragioni, la verifica CFC lato italiano.

Obblighi di monitoraggio: quadro RW e titolare effettivo

Chi detiene una partecipazione in una società lituana è tenuto, in linea di principio, a compilare il quadro RW del modello Redditi, il modulo dedicato al monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia. L’obbligo non riguarda solo il titolare formale della partecipazione, ma si estende a chi ne è il titolare effettivo secondo la normativa antiriciclaggio, richiamata espressamente dalla disciplina sul monitoraggio fiscale.

Per le società di capitali estere, come la UAB lituana, si considera titolare effettivo la persona fisica che possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 25% del capitale. Sotto questa soglia, in assenza di altri elementi che attribuiscano il controllo sostanziale della società, l’obbligo dichiarativo non sussiste in capo al socio di minoranza.

Soglia titolare effettivo 25%

La soglia del 25% non si applica meccanicamente alla sola partecipazione diretta. Quando il socio detiene la UAB lituana per il tramite di una società italiana, occorre calcolare la quota effettiva applicando il criterio demoltiplicativo previsto dalla normativa antiriciclaggio: la percentuale di partecipazione nella società italiana si moltiplica per la percentuale che questa detiene nella società estera. Una persona fisica titolare del 70% di una SRL italiana che, a sua volta, possiede il 40% della UAB lituana risulta titolare effettivo di quest’ultima nella misura del 28%, superando quindi la soglia rilevante anche in assenza di una partecipazione diretta.

Quando la partecipazione diretta e quella indiretta coesistono, le due quote si sommano ai fini della verifica del requisito. Un contribuente con una quota diretta del 15% nella UAB lituana e una quota indiretta del 15%, calcolata tramite una società italiana partecipata, integra il requisito di titolare effettivo per un totale del 30%, pur non superando singolarmente la soglia con nessuna delle due componenti.

Diverso è il caso in cui la partecipazione estera sia detenuta interamente per il tramite di una società italiana della quale il contribuente non raggiunge, nemmeno indirettamente, la soglia rilevante: in tale ipotesi il quadro RW non va compilato dalla persona fisica, restando l’obbligo di monitoraggio in capo alla società interposta secondo le regole ad essa applicabili.

Per una trattazione sistematica delle regole di calcolo della titolarità effettiva su partecipazioni estere dirette e indirette, anche in presenza di catene societarie più articolate, si rinvia alla guida al monitoraggio fiscale delle attività estere.

Partecipazione diretta vs indiretta

Oltre alla partecipazione al capitale, il quadro RW richiede la valorizzazione dell’investimento estero. Per le partecipazioni in società non quotate, come tipicamente una UAB lituana, il valore da indicare è costituito dal costo di acquisto o, in alternativa, dal valore di mercato, quando quest’ultimo sia determinabile in modo attendibile. Il dato non è puramente formale: la corretta valorizzazione incide anche sulla base di calcolo dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

Valorizzazione e IVAFE

L’IVAFE si applica infatti anche alle partecipazioni in società di capitali estere, con un’aliquota proporzionale che colpisce il valore della partecipazione detenuta al termine del periodo d’imposta, o alla data di cessazione del possesso se antecedente. Il contribuente che detiene quote di una UAB lituana è quindi tenuto, oltre alla compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio, anche alla liquidazione della relativa imposta patrimoniale, salvo che non trovi applicazione un credito d’imposta per un’eventuale imposta patrimoniale già versata in Lituania, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 25 della Convenzione descritto nella sezione precedente.

Regime sanzionatorio

L’omessa o incompleta compilazione del quadro RW espone il contribuente a sanzioni amministrative, applicate in misura proporzionale al valore delle attività non dichiarate e non alla sola imposta patrimoniale eventualmente dovuta. Trattandosi di un Paese incluso nella white list italiana, la Lituania non attiva le presunzioni legali relative previste per gli investimenti detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, né l’inversione dell’onere della prova che opera per tali giurisdizioni: resta comunque fermo, in caso di controllo, l’onere ordinario del contribuente di documentare la provenienza e la natura delle somme investite nella società lituana.

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Rischio CFC su società lituane a tassazione agevolata

Le aliquote ridotte lituane (7% e 0%) possono far scattare la disciplina CFC dell’art. 167 TUIR, con imputazione per trasparenza dei redditi non distribuiti. Una verifica preventiva su tassazione effettiva, natura dei proventi e requisiti di controllo evita contestazioni in dichiarazione.

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Domande frequenti

La Lituania è considerata un paradiso fiscale dall’Italia?

No. La Lituania rientra nella white list italiana di cui al D.M. 4 settembre 1996 e non è inclusa nelle liste di Stati o territori a fiscalità privilegiata. Non si applicano quindi le presunzioni legali relative di residenza né l’inversione dell’onere della prova previste per i Paesi black list.

Cosa succede se non dichiaro la partecipazione in una società lituana nel quadro RW?

L’omessa compilazione del quadro RW espone a sanzioni amministrative proporzionali al valore delle attività estere non dichiarate. L’obbligo sussiste per chi detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 25% del capitale della società, secondo il criterio del titolare effettivo.

La Lituania applica una ritenuta sui dividendi versati a soci italiani?

Sì. In base all’articolo 10 della Convenzione Italia-Lituania (L. 31/1999), la ritenuta alla fonte non può eccedere il 5% se il beneficiario è una società che detiene almeno il 10% del capitale, o il 15% negli altri casi, incluse le persone fisiche.

Qual è la differenza tra CIT standard e CIT ridotta in Lituania?

Dal 2026 l’aliquota ordinaria è del 17%, mentre le piccole imprese con fatturato fino a 300.000 euro, non controllate da altro gruppo societario, possono applicare il 7%, con un’esenzione allo 0% nei primi due periodi d’imposta per le nuove micro-imprese.

Un cittadino italiano può trasferire la residenza fiscale in Lituania?

Sì, ma in caso di collegamento con entrambi i Paesi la residenza convenzionale si determina secondo l’articolo 4 della Convenzione: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e infine nazionalità, in ordine gerarchico.

Quando scatta la disciplina CFC per una società lituana?

Quando ricorrono insieme tre condizioni: tassazione effettiva della controllata inferiore al 15% ai sensi dell’art. 167, comma 4-ter, TUIR, oltre un terzo di proventi da passive income, e controllo diretto o indiretto ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Cosa sono le zone economiche franche lituane?

Sono sette aree (tra cui Kaunas e Klaipėda) che offrono esenzione totale dall’imposta sul reddito per i primi dieci anni, a fronte di un investimento minimo di un milione di euro o di 100.000 euro con almeno 20 dipendenti, seguita da un’aliquota ridotta al 50% dell’ordinaria per i sei anni successivi.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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