L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta ad interpello n. 906-209/2022, ha fornito parere positivo circa la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali per l’installazione delle vetrate panoramiche, cosiddette “VEPA”, se anti-sfondamento. L’intervento,
rientrante nell’elenco delle casistiche di lavori effettuabili in edilizia libera, secondo quanto
previsto dal decreto aiuti-bis (convertito in nella Legge 21 settembre 2022, n. 142), è dunque
agevolabile in ossequio alle disposizioni del bonus ristrutturazioni con detrazione del 50% del costo suddivisa in 10 anni. Si tratta del c.d. “bonus vetrate“.
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L’istanza di interpello oggetto di analisi
Con istanza di interpello oggetto di commento un contribuente richiedeva alla Direzione
Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Trento di esprimersi in merito all’opportunità di poter accedere al beneficio delle detrazioni fiscali per l’installazione di vetrate panoramiche amovibili che intendeva posizionare sui balconi della propria abitazione.
Più nello specifico, il suddetto, proprietario e residente in un appartamento a due piani dotato di balconi aggettanti sia sulla strada principale che sullo spazio condominiale, all’interno della domanda supponeva che le VEPA potessero beneficiare di detrazioni fiscali quali misure anticrimine in accordo al bonus ristrutturazioni, ovvero, eventualmente, qualora dotate di vetri idonei a garantire schermatura solare (e quindi tecnicamente utili all’efficientamento energetico dell’edificio) fossero agevolabili in accordo all’Ecobonus.
Detrazione possibile come bonus ristrutturazione per le vetrate amovibili
In riferimento al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate ha asserito che le vetrate panoramiche possano rientrare a pieno titolo tra i “Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. f del TUIR, legittimando, nei fatti, la prima soluzione prospettata dall’istante.
Nel chiarire ciò, l’Amministrazione, richiamando la Circolare n. 28/E del 25.07.2022, ha ricordato come per “atti illeciti” si intendano quelli perseguibili penalmente come, ad esempio, il furto, l’aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti. Tra le misure di cui alla lettera f dell’art. 16-bis del TUIR, rientrerebbero, a titolo esemplificativo, i vetri anti-sfondamento (Circolare n. 13/E del 06.02.2001).
L’Agenzia, alla luce del suddetto quadro normativo, quindi concludeva: “si ritiene che l’istante possa beneficiare della detrazione in parola qualora le Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA) che intende installare sui balconi siano costituite da vetri antisfondamento, in quanto finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.
È possibile, quindi, installare la veranda senza permessi ad alcune condizioni: che sia mobile, cioè non fissa ma appoggiata al terreno e rimovibile senza bisogno di demolire. Inoltre, non deve essere realizzata in muratura e non deve costituire un ampliamento di volumetria. Infine, non devono sussistere vincoli paesaggistici.
Per quanto riguarda la seconda ipotesi sviluppata dal contribuente invece, relativa alla possibilità di fruizione dei benefici fiscali connessi all’Ecobonus a seguito di posa in opera VEPA,
l’Amministrazione ha ritenuto di non potersi esprimere. Quest’ultima ha sostenuto infatti di non disporre delle necessarie competenze per il caso, in quanto la verifica del presupposto relativo all’idoneità delle vetrate alla schermatura solare si rivela essere questione oggetto di valutazione meramente tecnica.
Come funziona il bonus vetrate?
Si tratta di una detrazione fino a 96.000 euro o al 50% delle spese sostenute, da pagarsi in 10 rate annuali.
Adempimenti del contribuente
Al contribuente è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Questo, al fine di indicare la data di inizio dei lavori e certificare che, nonostante si tratti di una manutenzione straordinaria, non serve la presentazione della Cila, poiché l’intervento rientra nell’edilizia libera.