L’acquisto di gruppo è sicuramente una tendenza che negli ultimi anni ha riscosso molto successo. Per questo motivo oggi molti imprenditori di beni o servizi hanno sottoscritto accordi con aziende come Groupon o Groupalia per l’erogazione di servizi o beni a prezzi scontati. L’imprenditore di turno può raggiungere un accordo di vendita di un bene o un servizio con una di queste aziende. Le stesse emettono un buono, che a sua volta viene acquistato dall’utente finale. Questi è tentato all’acquisto grazie allo sconto offerto rispetto al prezzo pieno del bene o servizio che intende acquistare.
Il cliente a quel punto si reca presso il punto vendita del fornitore per ritirare il bene o fruire del servizio richiesto rilasciando il buono acquistato. Lasciando da parte le varie problematiche che possono sorgere per gli imprenditori che si legano a questi accordi, può essere interessante analizzare i profili fiscali di questo tipo di operazioni. In questo contributo, quindi, voglio cercare di riassumerti la modalità corretta (nelle vendite tramite gruppi di acquisto), per:
- Identificare correttamente l’operazione ai fini IVA;
- Ricevere la fattura dai portali di vendita per gruppi di acquisto;
- Effettuare le corrette registrazioni contabili.
I portali legati ai gruppo di acquisto
I portali web legati a vendite per gruppi d’acquisto sono delle aziende che permettono ai consumatori iscritti di accedere ad offerte giornaliere di buoni sconto utilizzabili presso aziende. Si tratta, sostanzialmente, di siti web all’interno dei quali gli utenti registrati possono consultare le offerte giornaliere. Questa particolare modalità di vendita presenta delle peculiarità del tutto proprie. Mi riferisco alle seguenti:
- Il rilascio al consumatore di un buono acquisto al momento in cui avviene il pagamento online del bene o servizio;
- Un contratto che lega l’azienda fornitrice del bene o servizio al portale online che effettua vendite tramite gruppi di acquisto;
- La fruizione del bene o del servizio presso il punto vendita del fornitore;
- Il rilascio del buono acquisto al fornitore per il regolamento della prestazione;
- Il regolamento finanziario tra l’azienda che ha emesso il buono ed il fornitore.
Questa particolare modalità operativa di esecuzione della vendita pone da un punto di vista fiscale alcune riflessioni, sia da un punto di vista delle imposte sui redditi, che IVA.
Vediamoli insieme.
Aspetti fiscali delle vendite tramite gruppi di acqusto
Nella nostra attività di consulenza fiscale alle imprese ci è capitato di imbatterci nelle problematiche fiscali legate alle vendite tramite gruppi di acquisto. Le problematiche riscontrate non sono indifferenti, considerata la modalità particolare con cui è esercitata la vendita. Inoltre, non sempre vi sono riferimenti di prassi da cui attingere. Per questo le soluzioni proposte sono frutto anche della necessità di individuare un corretto comportamento in assenza di una indicazione chiara da seguire.
Partiamo adesso dagli aspetti legati all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
Disciplina IVA delle vendite tramite gruppi di acquisto
La disciplina IVA delle vendite tramite gruppi di acquisto è riscontrabile da documenti prassi. Si tratta, prima di tutto delle Circolari n 502598 del 1/8/74 e Circolare n 27 del 9/8/76. Si tratta di due documenti con cui l’Amministrazione finanziaria ha disciplinato il trattamento IVA dei buoni benzina.
Successivamente (in linea con i documenti sopra citati) la Risoluzione n 21/E/2011. Documento con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti importanti sul trattamento IVA applicabile ai buoni acquisto. Si tratta dei buoni emessi da organizzazioni apposite ed utilizzabili presso esercizi commerciali convenzionati. Sostanzialmente l’Agenzia ha chiarito che i buoni acquisto non sono titoli rappresentativi di merce. Essi, rappresentano semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 c.c. (“Documenti di legittimazione e titoli impropri“).
Buoni acquisto secondo la normativa IVA
Partendo da questo assunto il buono acquisto non rappresenta altro che il mezzo con il quale identificare il soggetto che, avendo effettuato l’acquisto on line sul portale della società organizzatrice della vendita, è legittimato ad ottenere il bene o il servizio. E’ opportuno sottolineare che il buono può essere “speso” anche da un soggetto diverso da colui che lo ha acquistato, si tratta di un titolo al portatore.
Vendite tramite gruppi di acquisto: IVA nei rapporti contrattuali
Da un punto di vista IVA il buono acquisto non assume alcuna rilevanza. Infatti, il rapporto intercorrente tra l’emittente e l’azienda cliente non assume rilevanza IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) del DPR IVA. In questa fase, infatti, non si realizza:
- Né la cessione di beni;
- Né la prestazione di servizi.
Il pagamento del beneficiario nelle mani dell’azienda che emette il buono è soltanto un giro avente carattere finanziario.
Allo stesso modo se il soggetto che ha acquistato il buono lo regala a terzi, anche questa operazione non assume rilevanza ai fini IVA. Questo sempre ai sensi del sopra citato articolo. In relazione invece al rapporto intercorrente tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato che cede i beni o presta i servizi, acquista rilievo il momento di acquisto del bene/servizio.
La rilevanza IVA si registra in relazione alle regole che sovraintendono la cessione di beni o la prestazione di servizi resa. Solo in questo momento deve essere emesso il documento che certifica l’acquisto. Contemporaneamente da un punto di vista fiscale si registra il corrispettivo telematico della cessione resa.
E’ opportuno sottolineare che il pagamento a mezzo buono, anche in questo caso, costituisce esclusivamente uno strumento di natura finanziaria.
Per quanto riguarda il rapporto tra esercizio convenzionato e società emittente il rimborso del buono rappresenta operazione irrilevante ai fini IVA (ex articolo 2, comma 3, lettera a)). Questo, in quanto si ritiene che anche in questo caso vi sia solo una movimentazione finanziaria.
La fatturazione delle vendite tramite gruppi di acquisto
Un primo problema da affrontare riguarda il corretto comportamento che l’azienda fornitrice dei beni o servizi deve tenere in queste operazioni. In particolare, si deve tenere in considerazione sia:
- Il lato attivo dell’operazione, legato alla vendita del bene o servizio al cliente finale;
- Il lato passivo legato alla fattura di acquisto ricevuta dall’azienda che rilascia i buoni acquisto (es. Groupon o Groupalia).
Fatturazione lato attivo
In ordine al lato attivo quello che si deve guardare è la certificazione del corrispettivo complessivo legato al buono.
Ad esempio se il cliente di un ristorante paga tramite il buono acquistato su Groupon il ristoratore è chiamato a certificare la vendita tramite il corrispettivo. Tale corrispettivo deve essere uguale al valore del buono ricevuto.
Il dubbio su questo aspetto nasce per il fatto che il valore complessivo del buono tiene conto anche del compenso che si trattiene l’azienda che lo ha rilasciato (nell’esempio Groupon).
Quindi, possiamo ipotizzare le il valore del buono sia di 100. In questo caso il ristoratore è tenuto ad emettere un corrispettivo telematico per 100. Naturalmente, a questo valore deve essere scorporata IVA del 10% (siamo nel settore della ristorazione). Il ristoratore registra un corrispettivo di vendita per 90,9 ed IVA a debito per 9,1.
Fatturazione lato passivo delle vendite tramite gruppi di acquisto
A questo punto entra in gioco il lato passivo. L’azienda che ha erogato il buono, a questo punto, va ad emettere fattura al ristoratore. Ipotizzando che questa azienda si trattenga il 50% del valore del buono, si avrà quanto segue:
- Il ristoratore riceve una fattura passiva di 61. Questo valore si ottiene da: 50 (il 50% del buono di 100) e da 11 (22% di IVA su 50);
- L’azienda che ha erogato il buono, a questo punto accredita al ristoratore. La cifra è pari a 48,1. L’importo è dato da 100 – 50 a cui si toglie la maggiore IVA a credito di 1,9 (9,1 – 11).
È evidente che per l’esercizio convenzionato (nell’esempio il ristorante) il perfezionamento del ricavo si ha solo al momento dell’utilizzo da parte del cliente del buono.
I buoni venduti dall’azienda erogante e non utilizzati dal cliente costituiscono ricavo solo per l’emittente e non possono essere corrisposti all’esercizio convenzionato.
Correlata a tutto questo vi è l’esigibilità dell’IVA. Il perfezionamento del ricavo per l’azienda coincide con l’utilizzo del servizio. Per questo il bonifico fatto dall’azienda erogante il buono all’erogatore del servizio non ha rilevanza economica ma solo finanziaria.
Le registrazioni contabili delle vendite legate a gruppi di acquisto
Registrazione contabile legata all’incasso del buono acquisto. L’IVA va scorporata dal valore del buono che deve intendersi lordo:
CONTO | DARE | AVERE |
---|---|---|
Crediti verso l’azienda che emette i buoni | xxx | |
Ricavi | xxx | |
Iva c/vendite | xxx |
Il soggetto che ha erogato il bene o servizio riceve fattura dall’azienda che ha emesso i buoni:
CONTO | DARE | AVERE |
---|---|---|
Provvigioni | xxx | |
Iva c/acquisti | xxx | |
Fornitore azienda che ha emesso i buoni | xxx |
L’ultima registrazione è data dal regolamento finanziario finale legato alle vendite tramite gruppi di acquisto. Mi riferisco all’accredito del denaro dall’azienda che ha emesso il buono all’azienda che ha erogato il servizio:
CONTO | DARE | AVERE |
---|---|---|
Banca c/c | xxx | |
Fornitore azienda che ha emesso i buoni Iva c/acquisti | xxx | |
Crediti verso l’azienda che emette i buoni | xxx |
Conclusioni
In questo articolo ho voluto spiegarti le problematiche che possono sorgere quando un azienda decide di affidarsi a portali online legati a gruppi di acquisto.
Non sempre è conveniente per un’azienda effettuare vendite tramite gruppi di acquisto, ma quando lo si fa è opportuno analizzare in dettaglio l’operazione.
I due profili da analizzare per questo tipo di operazione sono quello legato all’esigibilità dell’IVA e alla fatturazione delle operazione. Su quest’ultimo aspetto la fattispecie non presenta particolari problematiche.
E’ sull’aspetto IVA che, invece, possono registrarsi maggiori problematiche. Infatti, non sempre nella prassi gli accordi commerciali conclusi con portali come Groupon o Groupalia tengono correttamente conto dell’IVA.
Come detto, infatti, l’esigibilità dell’IVA e il perfezionamento del ricavo per l’azienda coincide sempre con l’utilizzo del servizio o l’erogazione del bene. La movimentazione finanziaria di denaro tra l’azienda che ha emesso il buono e l’azienda fornitrice ha solo rilevanza finanziaria (e non economica). Per questo motivo è consigliabile sempre che questo aspetto trovi riscontro nei rapporti contrattuali in essere.
Se hai dubbi su questi aspetti e desideri che un dottore commercialista esperto possa aiutarti, contattaci per una consulenza personalizzata.