Come avviene la tassazione delle somme derivanti dalla vendita di opere d’arte? Quali sono gli elementi che identificano una vendita non occasionale di opere di arte? Quando si effettua speculazione sulla compravendita di opere d’arte?


Il mercato dell’arte in Italia è molto attivo. Stanno infatti aumentando le compravendite di opere d’arte e di oggetti da collezione compiute da privati. Infatti, fino a qualche tempo fa il mondo dell’arte era riservato ai soli collezionisti. Adesso, invece, la tecnologia ha progressivamente avvicinato il collezionista e lo speculatore privato. Inevitabilmente tutto questo ha comportato che una platea sempre maggiore di soggetti si sia avvicinata all’arte, non solo come collezionismo, ma soprattutto per investimento. Tutta questa attenzione al mondo dell’arte ai fini di investimento è stata poi incrementata dal fatto che il rendimento degli investimenti immobiliari e finanziari, non sono stati molto elevati. Affianco a questo aspetto i timori ricorrenti legati ad una possibile applicazione di una imposta patrimoniale sta spingendo sempre più risparmiatori a destinare parte dei propri risparmi su beni che possano accrescere il proprio valore nel tempo, proprio come nel caso degli oggetti d’arte.

Sostanzialmente, possiamo dire che chi si avvicina al mondo dell’arte, è una persona che cerca inevitabilmente di diversificare il proprio portafoglio di investimento. L’arte, infatti, rappresenta un investimento sicuro e a basso rischio, che nel tempo è quasi sicuramente in grado di incrementare il proprio valore. Sono sicuro che se stai leggendo con interesse questa guida anche tu sei un soggetto che può essere interessato ad avviare un investimento nel mondo dell’arte. In particolare, l’aspetto che più di ogni altro voglio analizzare in questo report riguarda la normativa fiscale legata alla tassazione delle plusvalenze legate alla vendita di opere di arte. Successivamente, mi soffermerò sulla normativa legata al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali detenute all’estero. Se al termine di questo articolo avrai delle domande sulla tua situazione personale puoi trovare il link per contattarmi direttamente e ricevere una consulenza personalizzata sulla tua situazione.

Mercato dell’arte in Italia e aspetti fiscali

Il mercato dell’arte in Italia è storicamente molto rilevante. Che l’Italia sia uno dei luoghi preferiti per investire nell’arte è testimoniato quotidianamente dalle nostre più importanti città d’arte. Tuttavia, a fronte di questa rilevanza, dobbiamo dire che negli ultimi anni la normativa fiscale non è stata al passo con il fermento riscontrato in questo settore.

Devi sapere, infatti, che se stai entrando in questo settore devi porti delle domande anche da un punto di vista fiscale se vuole vendere un’opera d’arte, un oggetto di antiquariato o da collezione. Il primo aspetto da indagare, in questi casi, è quello di individuare se si appartiene alla categoria dei collezionisti, oppure a quella dei commercianti di opere d’arte o ancora a quella degli speculatori occasionali. Queste categorie, come vedremo, comportano degli effetti molto diversi da un punto di vista fiscale. In ogni caso, mancando in Italia una normativa fiscale specifica occorre sempre fare riferimento alla normativa prevista dal DPR n. 917/86 (TUIR). In particolare, si tratta di andare ad analizzare se i proventi derivanti dalla cessione di un’opera d’arte possono rientrare in una delle sei categorie di reddito indicate dall’art. 6 del TUIR. In questo articolo cercherò, quindi, di fornirti maggiore chiarezza circa la disciplina fiscale applicabile a chi si approccia alla compravendita di opere d’arte in Italia.

Compravendita di opere d’arte: i soggetti che vi intervengono

Come avrai capito individuare la corretta tassazione derivante dalla compravendita di opere d’arte richiede un’analisi puntuale della situazione del soggetto proponente la vendita. Si tratta di andare da applicare la normativa sulla situazione soggettiva del venditore in modo da inquadrarlo nel modo fiscalmente più corretto. Secondo la prassi sulla disciplina è possibile individuare in questo ambito tre figure ben distinte. In particolare, si tratta delle seguenti:

  • La figura del “mercante d’arte”. Si tratta di quel soggetto che, professionalmente e abitualmente, svolge un’attività finalizzata al commercio di opere d’arte. L’obiettivo di questo soggetto è quello di trarre profitto dall’incremento di valore nel tempo delle opere;
  • La figura dello “speculatore occasionale”. Si tratta di un soggetto animato da un fine lucrativo e acquista occasionalmente opere d’arte al fine di una successiva cessione delle stesse. Anche in questo caso l’obiettivo è quello del profitto, ma non vi è abitualità nelle operazioni di compravendita, che avvengono saltuariamente (quando si ravvisa un affare);
  • Infine, vi è la figura del “collezionista privato”. Si tratta di un soggetto animato più da uno spirito culturale, che acquista opere d’arte per incrementare la propria collezione e godere della bellezza delle opere acquistate. Tuttavia, anche il collezionista potrebbe ritrovarsi, incidentalmente, a cedere alcune delle opere acquistate. In questo caso il fine non è il profitto ma il diletto.

Come accennato precedentemente ogni soggetto che si trova nella condizione di vendere un’opera d’arte, un oggetto di antiquariato o da collezione deve cercare di collocarsi all’interno di una di queste figure al fine di individuare l’esatta conseguenza fiscale collegata alla vendita. In particolare, volendo schematizzare quanto più possibile, possiamo verificare quanto segue:

  • Il “mercante d’arte”, al momento della vendita genera i redditi di impresa. Questo, ai sensi degli artt. 55 e ss. del TUIR. Inoltre, lo stesso deve essere un soggetto passivo ai fini IVA, ai sensi dell’art. 4 del DPR n 633/72, quindi deve dotarsi di partita IVA;
  • Lo “speculatore occasionale” in caso di vendita genera redditi diversi. Questo, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR, ma non deve essere soggetto passivo IVA per carenza del requisito dell’abitualità dell’attività di vendita;
  • Il “collezionista privato”, infine, non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale. Questo, in quanto, il suo fine è il collezionismo è non la ricerca del profitto.

Se in linea teorica risulta relativamente facile individuare le predette figure e il relativo trattamento fiscale applicabile appare, tuttavia, piuttosto difficile fissare nella pratica il confine esistente tra le stesse.

Il mercante d’arte

L’individuazione del tipo di attività svolta (mercante d’arte, speculatore o collezionista) deve essere effettuata necessariamente caso per caso. Il tutto avendo alla base la verifica del requisito della commercialità dell’attività. Necessariamente la ricerca della commercialità dell’attività deve passare attraverso il requisito dell’abitualità dell’attività. In altri casi, invece, si deve verificare la sussistenza di requisiti come la sistematicità e quindi la professionalità dell’attività di impresa. Più in particolare, per individuare un mercante d’arte devono essere valutati elementi quali:

  • L’elevato numero delle transazioni di opere ed oggetti effettuate durante l’anno;
  • L’incasso di importi elevati nelle transazioni effettuate;
  • La varietà della tipologia dei beni interessati che mal si concilia con l’attività di collezionismo.
  • La quantità di soggetti con cui il contribuente intratteneva rapporti (es. case d’aste, gioiellieri, altri mercanti d’arte, etc);
  • Non rileva il fatto che il profitto conseguito venga capitalizzato in beni e non in denaro.

Infine, il configurarsi di un’attività commerciale può basarsi anche sulla rilevanza dell’investimento., nonché sul fatto che l’acquisto dei beni e la loro rivendita a terzi escludano l’utilizzo nell’ambito della sfera personale.

Importante:
Così, ad esempio, può essere considerata un’attività di impresa il caso di un soggetto che effettua compravendita di oggetti sul portale on line eBay. Questo sulla base del fatto che l’attività è svolta per un periodo di tempo continuativo nell’anno ed il numero delle transazioni risultasse elevato.

Mercante d’arte e la tassazione dell’attività imprenditoriale

Una volta individuato il mercante d’arte secondo le variabili sopra indicate occorre fiscalmente ricondurre il suo reddito, dato dalla plusvalenza generata dalla compravendita dell’opera nella sfera del reddito di impresa. Tale reddito è disciplinato dall’art. 55 del TUIR, secondo il quale costituiscono redditi di impresa quelli:

derivanti dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività indicate nell’articolo 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa

La vendita di opere d’arte o beni da collezione ben potrebbe infatti rientrare nell’articolo 2195 del Codice civile che, al n. 2), cita come imprenditoriale l’attività intermediaria nella circolazione dei beni. Questo significa che tutte le volte in cui la compravendita di opere d’arte viene effettuata, anche in modo non organizzato, ma per professione abituale, anche in forma non esclusiva, siamo di fronte ad una attività imprenditoriale.

Su questo punto l’aspetto principale che devi ricordarti è che, l’abitualità dell’attività di vendita deve essere verificata caso per caso. E’ di fondamentale importanza, quindi, affidarsi ad un commercialista preparato su questi aspetti. Per identificare l’abitualità dell’attività non ci si deve concentrare unicamente su parametri temporali prestabiliti. Infatti, occorre valutare l’attività con riguardo alla complessità e alla rilevanza economica delle operazioni svolte.

L’aspetto dirimente della questione è quindi quello di capire quando un’attività di vendita di opere d’arte possa essere inquadrabile come attività di impresa. Quello che si deve tenere presente è che non si può considerare imprenditore chi svolge operazioni speculative isolate. Il compimento di un “unico affare” può configurare un’attività imprenditoriale. Mentre, se lo stesso ha notevole rilevanza economica e comporta lo svolgimento di una serie di operazioni di una certa complessità ecco che si configura attività commerciale.

Da dire che il commerciante d’arte è considerato soggetto che deve operare professionalmente attraverso l’apertura della partita Iva, in forma individuale o societaria ed attraverso l’iscrizione in Camera di commercio e presso l’INPS. In base a questi elementi è sicuramente più agevole individuare la fattispecie di mercante d’arte. Tuttavia, è assai meno agevole individuare gli speculatori occasionali e i collezionisti.

Il collezionista e lo speculatore occasionale

Rispetto al mercante d’arte, l’individuazione di uno speculatore occasionale o di un collezionista non è di sicuro agevole. Entrambi, infatti, esercitano l’attività di vendita di opere d’arte in modo non abituale e non professionale. Per questo motivo l’elemento dirimente da prendere in considerazione in questi casi è lo svolgimento di un’attività commerciale ancorché non abituale. Tale requisito deve essere, quindi, accertato avendo riguardo allo scopo delle vendite effettuate, al fine di verificare la presenza di un “preordinato intento speculativo”. Infatti, solo in alcuni casi potrebbe essere facilmente individuabile un nesso causale. Quando, ad esempio, esiste un collegamento immediato tra l’acquisto e la vendita (es. “acquisto su commissione”). Altre volte, il nesso potrebbe desumersi da elementi esterni che dimostrino l’intento dell’acquisto.

Ad esempio, la decisione di contrarre un finanziamento per l’acquisto di un’opera, sapendo già in anticipo di poter rivendere in uno stretto lasso temporale l’opera stessa, comporta un chiaro intento speculativo.

Anche la durata del possesso potrebbe essere sintomatica di una preordinazione. Infatti, solitamente, chi specula detiene le opere per poco tempo per trarne subito un profitto monetario. Al contrario, invece, il collezionista è portato a rivendere le opere solo dopo un certo periodo in cui l’opera è stata parte della sua collezione. Possiamo sostenere che il vero collezionista oltre a considerare il valore economico dell’opera acquistata, è interessato al valore culturale ed estetico delle opere acquistate. Per quella che è la mia esperienza, quindi, soltanto avendo riguardo alla ricerca di questi aspetti si può individuare uno speculatore da un collezionista.

Per quanto riguarda lo speculatore occasionale, l’eventuale plusvalenza data dalla cessione delle opere deve essere considerata come “reddito diverso“, e tale valore deve essere riportato in dichiarazione dei redditi. In particolare, all’interno del quadro D del modello 730, oppure all’interno del quadro RL del modello Redditi P.F. Il collezionista, invece, non avendo alcuno scopo speculativo sfugge a logiche fiscali che lo possono portare a dover dichiarare il reddito generato dalla vendita, che non si configura come speculativa.

Opere d'arte

Le problematiche fiscali legate alla detenzione di opere d’arte all’estero

Fino a questo momento mi sono occupato di inquadrare fiscalmente il regime applicabile alla compravendita di un opera d’arte. Adesso, invece, voglio porre la dovuta attenzione sulla disciplina fiscale legata alla gestione delle opere d’arte da parte dei proprietari. In particolare voglio fare riferimento alle opere d’arte detenute all’estero da parte di contribuenti italiani.

Sul punto, la Circolare n. 43/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, ha incluso le opere d’arte tra gli investimenti all’estero di natura finanziaria. Si tratta di investimenti che, indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, sono oggetto di monitoraggio nella dichiarazione dei redditi di persone fisiche residenti. Si tratta del monitoraggio fiscale che si effettua attraverso la compilazione del quadro RW del modello Redditi PF. Tale quadro dichiarativo deve essere compilato per individuare l’esistenza di attività finanziarie detenute in Paesi esteri da parte di contribuenti fiscalmente residenti in Italia. A mio avviso tale circolare è di particolare importanza poiché prende atto della situazione reale.

Nonostante l’Italia sia un Paese fornitore di opere d’arte, proprio in considerazione dei vincoli che gravano, o potrebbero gravare, su tali beni, non si candida ad essere il luogo prediletto dove mantenerle e stabilirle nel lungo periodo. Al contrario, tra i Paesi riceventi beni di valore artistico, si annovera in primo luogo la Svizzera, che possiede il più alto numero di collezioni private e pubbliche pro-capite. Per questo motivo, se detieni opere d’arte all’estero, devi essere consapevole della disciplina sul monitoraggio fiscale.

Se vuoi approfondire questo aspetto e capirne di più sul monitoraggio: “Monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere“.

L’amministrazione fiduciaria di opere d’arte all’estero

Per evitarsi la complicazione legata al monitoraggio fiscale di opere d’arte detenute all’estero esiste una soluzione. Infatti, dato che le opere d’arte debbono intendersi come investimenti all’estero rilevanti, è possibile effettuarne il conferimento di un incarico di amministrazione ad un intermediario italiano. Solitamente si tratta di una società fiduciaria di amministrazione, ovvero una società fiduciaria che si occupa di custodia, deposito, amministrazione o gestione, delle opere d’arte. Questa gestione ha il vantaggio di produrre l’effetto di esonerare il contribuente dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

In questi casi, infatti, si assiste all’assunzione in carico alla società fiduciaria degli adempimenti fiscali. La società fiduciaria può, ad esempio, gestire la vendita o l’acquisto di opere d’arte. Operazioni mediante le quali di fatto si muovono consistenti capitali, localmente e oltre i confini nazionali. Oppure può amministrare il caveau dedicato nel quale il fiduciante intenda conservare le opere di sua proprietà. La fiduciaria può anche assumere il ruolo che comunemente viene definito di Art Advisor, fornendo supporto alle valutazioni dei beni, assistendo il cliente nelle scelte. Operazioni tra cui rientrano l’individuazione della sede ottimale per la compravendita, e nella vendita stessa, anche sostituendosi a quest’ultimo nelle fasi operative per ragioni di riservatezza e di garanzia.

Come funziona l’amministrazione fiduciaria?

Per le opere d’arte, non essendo concepibile una intestazione, appare consono riferirsi allo schema contrattuale di amministrazione di beni (le opere d’arte) nella disponibilità del fiduciante. Con il conferimento dell’incarico di amministrazione, la società fiduciaria deve applicare e versare le ritenute alla fonte e le eventuali imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario. Inoltre, nelle ipotesi in cui le ritenute non fossero applicate a titolo d’acconto o non fossero previste, deve effettuare le comunicazioni nominative all’Amministrazione finanziaria.

Il contribuente, per consentire alla fiduciaria di adempiere a tali oneri, si obbliga a comunicare alla stessa ogni informazione e documentazione relativa all’opera d’arte e circa i flussi reddituali, anche non fiscalmente rilevanti, inerenti ai beni giuridicamente rimpatriati. E a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla società fiduciaria. L’opera d’arte può essere mantenuta all’estero nella disponibilità del collezionista. Ovvero in un deposito aperto anche a nome della fiduciaria. Il depositario non potrà consentire prelievi e/o movimentazioni delle opere d’arte senza previa comunicazione e previo consenso scritto della società fiduciaria.

Incarico di amministrazione fiduciaria

L’incarico di amministrazione non trasferisce alla fiduciaria:

  • La proprietà;
  • La detenzione e
  • La titolarità dei diritti sulle opere d’arte,

che restano in capo al solo fiduciante, anche in eventuali certificati, registri e cataloghi.

Il fiduciante è libero di disporre del bene, salvo rispettare gli obblighi derivanti dall’incarico di comunicazione o di canalizzazione dei flussi. La cui violazione è causa di immediato scioglimento del rapporto con riacquisto in capo al fiduciante di tutti gli obblighi dichiarativi e impositivi. Questo a decorrere dalla data di accadimento dell’ultimo presupposto impositivo per il quale la fiduciaria sia stata messa in grado di svolgere il proprio ruolo.

Fiduciaria e adempimenti

La peculiarità del bene oggetto di amministrazione richiede che la fiduciaria effettui pregnanti controlli anche ai fini dell’adeguata verifica imposta dalla disciplina antiriciclaggio. Con riferimento alle opere d’arte tali controlli – necessari anche a capire se il possesso del bene possa costituire violazione della normativa del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – si attuano attraverso la raccolta della la documentazione relativa all’opera d’arte. Tra cui, in particolare, i documenti sulla provenienza della stessa, quali fatture, contratti di acquisto, certificazioni di autenticità ex art. 64 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, polizze assicurative e certificati di libera circolazione), supportata dalla perizia di un esperto che certifichi il valore storico-artistico ed economico della stessa.

Perizia sull’opera d’arte

Nella perizia è bene evidenziare se l’opera d’arte sia o meno classificabile quale bene culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ovvero se sia opera di autore non più vivente la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni, per la quale sia presumibile l’esistenza di un interesse culturale, non ancora accertato con dichiarazione del Ministero. Ciò al fine di comprendere quali possano essere i vincoli alla circolazione derivanti dalla normativa nazionale. La consegna della perizia costituisce presupposto per l’accettazione dell’incarico da parte della fiduciaria. Il fiduciante con la sottoscrizione dell’incarico si impegna, infine, assumendo l’esclusiva responsabilità, a trasmettere annualmente, alla fiduciaria una dichiarazione di conferma del permanere nel possesso e nella disponibilità dell’opera d’arte e di conferma (o variazione) del valore indicato in perizia. Questo, in tempo utile per consentire alla fiduciaria l’adempimento degli obblighi fiscali e dichiarativi.

Rapporti reddituali

Concretamente, con il conferimento dell’incarico il fiduciante è tenuto a fare transitare ed incassare su un conto corrente di amministrazione fiduciaria (aperto a nome della fiduciaria per conto del fiduciante) tutti i redditi e i proventi relativi alle opere oggetto di amministrazione fiduciaria. Come ad esempio i corrispettivi derivanti dai contratti di prestito per la partecipazione a mostre e esibizioni o per la vendita del bene. Nel contempo, il fiduciante deve comunicare ogni informazione relativa ai flussi reddituali e autorizzare la fiduciaria ad operare sul conto corrente. Anche al fine di adempiere agli obblighi impositivi e di pagamento.

La fiduciaria, oltre all’adempimento degli obblighi di natura fiscale e dichiarativa, deve incassare sul conto corrente i corrispettivi dovuti al fiduciante da terzi controparti di rapporti relativi alle opere d’arte amministrate. Inoltre, su specifico incarico del fiduciante stesso (che la fiduciaria si riserva di accettare discrezionalmente, previo conferimento di idonea provvista), la fiduciaria può regolare le spese richieste per il deposito, la custodia, il mantenimento, la protezione, il trasporto e il restauro delle opere d’arte. In conclusione, l’incarico fiduciario di amministrazione di opere d’arte è uno strumento in grado di contemperare diverse esigenze. Oltre al rispetto e al controllo istituzionale degli adempimenti fiscali, la fiduciaria diviene il supporto del fiduciante che può avvalersi di un professionista idoneo a garantire la riservatezza delle attività inerenti alle opere d’arte.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Dalla disciplina sopra indicata puoi comprendere come il mercato privato dell’arte sia caratterizzato da regole fiscali incerte che disorientano gli operatori. Generando un duplice effetto negativo sulla compravendita di opere d’arte. Da un lato alcuni collezionisti potrebbero rischiare di essere destinatari di avvisi di accertamento che difficilmente potranno essere destituiti di fondamento. Giacché a distanza di molti anni risulterà difficile reperire la documentazione necessaria a giustificare le originarie intenzioni culturali e non speculative. Dall’altro, alcuni soggetti, sfruttando l’incertezza della norma, potrebbero sfuggire all’Amministrazione finanziaria e mascherare il proprio intento speculativo. Fornendo la prova del fine collezionistico delle transazioni compiute.

È evidente quindi che la disciplina fiscale così come delineata non risulta soddisfacente. Per questo motivo, ad oggi, in caso di incertezza l’unico strumento su cui poter fare affidamento è l’interpello qualificatorio. Un’istanza che il contribuente può utilizzare liberamente nei:

casi in cui oggetto di obiettiva incertezza non è la norma tributaria in quanto tale, ma la qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie prospettata dal contribuente, quando cioè quest’ultimo ha dubbi sulla qualificazione del fatto e, dunque, sull’applicazione della norma, più che sull’interpretazione della medesima

interpello qualificatorio

In ogni caso affidarsi ad un consulente fiscale preparato è già un buon punto di partenza. Infatti, senza l’ausilio di un esperto, in campo legale e/o fiscale il rischio di commettere errori in questo ambito è molto rilevante. Considerati anche gli importi in gioco, con valori spesso importanti delle opere d’arte giocare d’anticipo è fondamentale se non si vuole incorrere in sanzioni. Come detto, con l’incertezza della norma difendersi da avvisi di accertamento notificati a distanza di anni, è spesso molto difficile, per questo è fondamentale prevenirli, per quanto possibile.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.