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Veicoli in uso ai dipendenti e dagli amministratori

La disciplina della concessione dei veicoli aziendali ad uso promiscuo, esclusivamente aziendale ed ad uso esclusivamente personale.

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La concessione in uso di veicoli aziendali ai dipendenti o ai collaboratori dell’impresa è un accadimento sempre più frequente.

La concessione del veicolo può essere:

  • Ad uso esclusivamente aziendale, ovvero l’utilizzo del veicolo è esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private del soggetto. Il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit;
  • Per uso promiscuo (aziendale e privato), ovvero l’uso è concesso non solo per le finalità aziendali ma anche per quelle private. L’utilizzatore può servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro,ma anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste una parziale utilità privata, determinata in misura convenzionale secondo le tariffe ACI;
  • Ad uso esclusivamente privato, ossia il veicolo rappresenta un vero benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell’attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.
Veicoli in uso ai dipendenti e dagli amministratori

Veicoli in uso esclusivamente aziendale

Tale casistica deve essere gestita con le usuali regole tributarie. Quindi:

  • Il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
  • Il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall’art. 164, Tuir (normalmente 20%);
  • Iva detraibile nella misura del 40%.

I costi devono essere imputati secondo la loro natura, pertanto:

  • I carburanti tra i costi di acquisto (voce B6);
  • Le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

E’ presente un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda custode dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

Veicoli ad uso promiscuo aziendale e privato

Tale casistica consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede di alcune cautele che sarà bene rispettare:

  • L’uso aziendale del veicolo deve essere compatibile con le mansioni del dipendente;
  • L’assegnazione deve risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che deve essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
  • L’assegnazione deve coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d’anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento.

Cliccando sul link di seguito, puoi scaricare una bozza di lettera di assegnazione dell’auto aziendale ad uso promiscuo, effettuata in duplice copia e deve accompagnare la concessione del veicolo.

La attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del benefit in misura forfettaria, facendolo pari al 30% del valore Tariffa ACI corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dall’effettiva percorrenza) relativo alla specifica vettura, o a quella più similare e con pari caratteristiche.

Auto con minore impatto aziendale

Tale regola generale è stata oggetto di modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2020 che, intervenendo sulle disposizioni consolidate, ha inteso premiare le auto con minore impatto ambientale e penalizzare quelle più inquinanti.

In particolare, va innanzitutto precisato che:

  • Le concessioni effettuate fino al 30.06.2020 attuano le regole che quantificano il benefit in misura pari al 30% della tariffa ACI corrispondente alla percorrenza standard di 15.000 Km (con la conseguenza, che il 70% si considera percorso per finalità aziendali, mentre il 30% per finalità private);
  • Le concessioni effettuate dal 1.07.2020, prevedono una differenziazione fondata sulle emissioni di anidride carbonica del veicolo, differenziata per l’anno 2020 e gli anni successivi, come previsto dalla tabella seguente.
Emissione di Co2 20202021
Fino a 60 g/Km 25%25%
Da 61 a 160 g/Km 30%30%
Da 161 a 190 g/Km 40%50%
Oltre 190 g/Km 50%60%

Per individuare il veicolo e l’ammontare del benefit è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce “V.7.

La lettera “V” è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, “V.3” è riferita agli ossidi di azoto, “V.5” al particolato, “V.7” al CO2, “V.8” al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, “V.9” alla classe ambientale di omologazione CE.

In tema fiscale, nel caso in cui l’assegnazione avvenga nel corso dell’anno, il valore del benefit deve essere proporzionato al minor periodo di utilizzo.

In tale casistica:

  • Il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
  • Il costo di acquisto e di impego si deduce nella misura del 70%;
  • L’Iva è detraibile nella misura del 40%. Nel caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non è considerato come una componente della busta paga,ma venga direttamente pagato dal dipendente a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte del concedente, l’Iva può essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi devono essere imputati secondo la loro natura, pertanto:

  • I carburanti tra i costi di acquisto (voce B6);
  • Le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Qualora i costi del veicolo siano pari a 12.000 euro, la quota deducibile è pari a 8.400 euro, mentre l’eccedenza è oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Il valore del benefit nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga.

Non si determina alcuna duplicazione dei costi.

Veicoli in uso esclusivamente privato

Tale casistica non appare frequente nella pratica.

Tuttavia, essa deve essere inquadrata nell’ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.

Mancando un collegamento con le mansioni aziendali, il benefit è conteggiato sulla base del valore normale. Quindi, occorre fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all’eventuale minor periodo di utilizzo.

Non cambiano le regole di deduzione dell’azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

Veicoli ad uso del collaboratore/amministratore ad uso promiscuo

Il reddito prodotto dal collaboratore è tassato in modo analogo a quello prodotto dal dipendente, tuttavia l’Agenzia delle Entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti.

Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, il benefit per l’uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso dell’amministratore e pertanto, vi deve essere un’apposita assemblea nella quale venga previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l’indicazione del veicolo concesso).

L’amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l’assenza dell’assemblea che determina il compenso comporti l’indeducibilità dello stesso.

Nel caso in cui l’unica remunerazione dell’amministratore è costituita dall’uso promiscuo del veicolo, ogni mese deve comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione Separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

  • Individua gli interi costi riferibili al veicolo;
  • Ritiene deducibile una quota di tali costi, fino a concorrenza del benefit tassato in capo all’amministratore;
  • Ritiene deducibile l’eccedenza con gli usuali limiti dell’art. 164 TUIR (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e di gestione del veicolo permettono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell’anno 2014.

A livello contabile, l’imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

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