Veicoli in uso a dipendenti e amministratori: trattamento fiscale

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La disciplina della concessione dei veicoli aziendali ad uso promiscuo, esclusivamente aziendale ed ad uso esclusivamente personale.

La concessione in uso di veicoli aziendali ai dipendenti o ai collaboratori dell’impresa è un accadimento sempre più frequente. La concessione del veicolo, per quanto interessa sotto il profilo fiscale, può essere:

  • Ad uso esclusivamente aziendale, ovvero l’utilizzo del veicolo è esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private del soggetto. Il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit;
  • Per uso promiscuo (aziendale e privato), ovvero l’uso è concesso non solo per le finalità aziendali ma anche per quelle private. L’utilizzatore può servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro,ma anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste una parziale utilità privata, determinata in misura convenzionale secondo le tariffe ACI;
  • Ad uso esclusivamente privato, ossia il veicolo rappresenta un vero benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell’attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Veicoli in uso esclusivamente aziendale

L’uso esclusivamente aziendale si verifica quando il veicolo è fornito al dipendente o all’amministratore unicamente per lo svolgimento di attività legate al lavoro, senza alcuna possibilità di utilizzo per scopi privati. In questi casi, il veicolo è generalmente tenuto presso la sede aziendale e utilizzato solo durante l’orario di lavoro per specifiche esigenze professionali. Rientra in questa categoria anche il concetto di “auto in pool“, ovvero veicoli aziendali non assegnati a un singolo individuo ma messi a disposizione di più dipendenti per esigenze lavorative specifiche. In assenza di un’utilità privata, l’utilizzo esclusivamente aziendale del veicolo non genera un fringe benefit imponibile per il dipendente o l’amministratore. Tuttavia, questa modalità di utilizzo comporta specifiche implicazioni fiscali per l’azienda in termini di deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA.

Tale casistica deve essere gestita con le usuali regole tributarie. Quindi:

  • Il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
  • Il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall’art. 164, TUIR (normalmente 20%);
  • IVA detraibile nella misura del 40%.

I costi devono essere imputati secondo la loro natura, pertanto:

  • I carburanti tra i costi di acquisto (voce B6);
  • Le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

È presente un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda custode dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

Veicoli ad uso promiscuo aziendale e privato

Tale casistica consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede di alcune cautele che sarà bene rispettare:

  • L’uso aziendale del veicolo deve essere compatibile con le mansioni del dipendente;
  • L’assegnazione deve risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che deve essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
  • L’assegnazione deve coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d’anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento.

Cliccando sul link di seguito, puoi scaricare una bozza di lettera di assegnazione dell’auto aziendale ad uso promiscuo, effettuata in duplice copia e deve accompagnare la concessione del veicolo.

La attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del benefit in misura forfettaria, facendolo pari al 30% del valore Tariffa ACI corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dall’effettiva percorrenza) relativo alla specifica vettura, o a quella più similare e con pari caratteristiche.

Auto con minore impatto aziendale

Tale regola generale è stata oggetto di modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2020 che, intervenendo sulle disposizioni consolidate, ha inteso premiare le auto con minore impatto ambientale e penalizzare quelle più inquinanti. In particolare, va innanzitutto precisato che:

  • Le concessioni effettuate fino al 30.06.2020 attuano le regole che quantificano il benefit in misura pari al 30% della tariffa ACI corrispondente alla percorrenza standard di 15.000 Km (con la conseguenza, che il 70% si considera percorso per finalità aziendali, mentre il 30% per finalità private);
  • Le concessioni effettuate dal 1.07.2020, prevedono una differenziazione fondata sulle emissioni di anidride carbonica del veicolo, differenziata per l’anno 2020 e gli anni successivi, come previsto dalla tabella seguente.
Emissione di Co2 Benefit
Fino a 60 g/Km 25%
Da 61 a 160 g/Km 30%
Da 161 a 190 g/Km 50%
Oltre 190 g/Km 60%

Per individuare il veicolo e l’ammontare del benefit è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce “V.71.

In tema fiscale, nel caso in cui l’assegnazione avvenga nel corso dell’anno, il valore del benefit deve essere proporzionato al minor periodo di utilizzo. In tale casistica:

  • Il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
  • Il costo di acquisto e di impego si deduce nella misura del 70%;
  • L’Iva è detraibile nella misura del 40%. Nel caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non è considerato come una componente della busta paga,ma venga direttamente pagato dal dipendente a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte del concedente, l’Iva può essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi devono essere imputati secondo la loro natura, pertanto:

  • I carburanti tra i costi di acquisto (voce B6);
  • Le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Qualora i costi del veicolo siano pari a 12.000 euro, la quota deducibile è pari a 8.400 euro, mentre l’eccedenza è oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi. Il valore del benefit nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga. Non si determina alcuna duplicazione dei costi.

Nuove regole per il 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio ha introdotto ulteriori modifiche al sistema di calcolo del fringe benefit per le auto aziendali, abbandonando il criterio basato sulle emissioni di CO2 per passare a un sistema che considera il tipo di alimentazione del veicolo. Queste nuove disposizioni si applicano ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI, sempre in relazione a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, sono le seguenti:  

  • 50% per i veicoli a benzina o diesel;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
  • 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria.  

Per i veicoli immatricolati e assegnati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, continua ad applicarsi il sistema basato sulle emissioni di CO2. Per i veicoli assegnati in uso promiscuo prima del 1° luglio 2020, rimane in vigore la tassazione al 30%. Questa nuova disciplina mira a incentivare in modo ancora più marcato l’utilizzo di veicoli a basse emissioni, penalizzando fiscalmente le auto a benzina e diesel.

Esempi pratici

Per illustrare concretamente le modalità di calcolo del fringe benefit, si considerino i seguenti esempi basati sui costi chilometrici forniti dalle tabelle ACI:

VeicoloEmissioni CO2 (g/km)Data Immatricolazione/AssegnazioneCosto ACI (€/km)% Tassazione BenefitCalcolo Benefit Annuo (€)
Auto a benzina15020230,4530%2.025,00
Auto elettrica020250,3510%525,00
Auto ibrida plug-in5020240,4025%1.500,00
Auto a benzina15020250,4550%3.375,00

Soglie di esenzione

Al fringe benefit relativo all’auto aziendale concessa in uso promiscuo si applica la franchigia generale prevista per i compensi in natura, pari a €258,23. Tuttavia, per gli anni dal 2024 al 2027, questa soglia è stata temporaneamente elevata a € 1.000 per la generalità dei dipendenti e a € 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. È importante sottolineare che, qualora il valore complessivo dei fringe benefit percepiti dal dipendente nel periodo d’imposta superi tali limiti, l’intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile, non solo la parte eccedente la soglia.

Amministratori

La concessione di un veicolo aziendale per uso promiscuo anche agli amministratori genera un fringe benefit. Ai fini fiscali, i redditi derivanti dall’attività di amministratore sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile. Di conseguenza, il fringe benefit per gli amministratori è generalmente valutato utilizzando gli stessi criteri previsti per i dipendenti, ovvero sulla base delle tabelle ACI e delle percentuali applicabili in funzione delle caratteristiche del veicolo e della data di assegnazione.

Il valore del beneficio deve essere riportato nel cedolino paga dell’amministratore, con l’applicazione delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti (alla Gestione Separata INPS qualora non sussista un rapporto di lavoro dipendente). Qualora l’amministratore provveda a rimborsare l’azienda per l’utilizzo privato del veicolo, l’importo del fringe benefit imponibile sarà ridotto di tale rimborso.

Veicoli in uso esclusivamente privato

L’uso esclusivamente personale si verifica quando un veicolo aziendale viene concesso a un dipendente o a un amministratore unicamente per le sue esigenze private, senza alcun legame con l’attività lavorativa. Questa casistica è meno comune e si configura sostanzialmente come una forma di retribuzione in natura. In tali situazioni, il veicolo è considerato un fringe benefit a tutti gli effetti e il suo valore concorre interamente alla formazione del reddito imponibile del beneficiario, generalmente al 100% del suo valore normale. Quindi, occorre fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all’eventuale minor periodo di utilizzo.

Non cambiano le regole di deduzione dell’azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

Veicoli ad uso del collaboratore/amministratore ad uso promiscuo

Il reddito prodotto dal collaboratore è tassato in modo analogo a quello prodotto dal dipendente, tuttavia l’Agenzia delle Entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti.

Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo. Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, il benefit per l’uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso dell’amministratore e pertanto, vi deve essere un’apposita assemblea nella quale venga previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l’indicazione del veicolo concesso).

L’amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l’assenza dell’assemblea che determina il compenso comporti l’indeducibilità dello stesso. Nel caso in cui l’unica remunerazione dell’amministratore è costituita dall’uso promiscuo del veicolo, ogni mese deve comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione Separata. Sul versante fiscale, inoltre, la società:

  • Individua gli interi costi riferibili al veicolo;
  • Ritiene deducibile una quota di tali costi, fino a concorrenza del benefit tassato in capo all’amministratore;
  • Ritiene deducibile l’eccedenza con gli usuali limiti dell’art. 164 TUIR (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e di gestione del veicolo permettono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti.

A livello contabile, l’imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

Modalità di calcolo del fringe benefit

Come anticipato, il calcolo del fringe benefit per l’uso promiscuo di veicoli aziendali si basa su un sistema convenzionale che utilizza le tabelle dei costi chilometrici elaborate annualmente dall’ACI. Il punto di partenza per il calcolo è una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, indipendentemente dall’effettivo utilizzo privato del veicolo. A questo chilometraggio convenzionale viene applicato il costo per chilometro specifico per il modello del veicolo, desumibile dalle tabelle ACI.

L’importo così ottenuto viene poi moltiplicato per la percentuale di tassazione del benefit prevista dalla normativa vigente, che varia in base alla data di assegnazione/immatricolazione del veicolo, alle sue emissioni di CO2 (per le assegnazioni tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024) o al suo tipo di alimentazione (per le assegnazioni dal 1° gennaio 2025). Qualora il dipendente o l’amministratore contribuisca economicamente all’utilizzo privato del veicolo, l’importo versato (comprensivo dell’eventuale IVA a carico del dipendente) può essere detratto dal valore del fringe benefit imponibile. Le tabelle ACI aggiornate sono consultabili sul sito web dell’Automobile Club d’Italia (https://aci.gov.it/servizio/fringe-benefit/).  

Esempi pratici

Per meglio comprendere l’applicazione pratica delle normative fiscali analizzate, si propongono alcuni esempi concreti:

Esempio 1: auto a benzina assegnata a un dipendente nel 2023

Si ipotizzi un’auto a benzina con emissioni di CO2 pari a 150 g/km, assegnata in uso promiscuo a un dipendente nel corso del 2023. Il costo chilometrico ACI per questo modello è di €0,40. Il calcolo del fringe benefit annuo sarà: 15.000 km x €0,40/km x 30% = €1.800. Questo importo, al netto dell’eventuale franchigia, concorrerà alla formazione del reddito imponibile del dipendente. Per l’azienda, il costo del veicolo e le spese di gestione saranno deducibili al 70%, e l’IVA sull’acquisto e sulla gestione sarà detraibile al 40%.

Esempio 2: auto elettrica assegnata a un dipendente nel 2025

Si consideri un’auto elettrica assegnata in uso promiscuo a un dipendente nel 2025. Il costo chilometrico ACI è di €0,35. Il calcolo del fringe benefit annuo sarà: 15.000 km x €0,35/km x 10% = €525. Questo importo, al netto dell’eventuale franchigia, sarà incluso nel reddito imponibile del dipendente. Per l’azienda, la deducibilità dei costi sarà del 70%, e l’IVA detraibile al 40% (o 100% in caso di riaddebito).

Esempio 3: Auto ibrida plug-in assegnata a un amministratore (non dipendente) nel 2024

Si ipotizzi un’auto ibrida plug-in con emissioni di CO2 pari a 50 g/km, assegnata in uso promiscuo a un amministratore non dipendente nel 2024. Il costo chilometrico ACI è di €0,42. Il calcolo del fringe benefit annuo sarà: 15.000 km x €0,42/km x 25% = €1.575. Questo importo sarà considerato reddito assimilato a lavoro dipendente per l’amministratore. Per l’azienda, l’importo del fringe benefit sarà deducibile, mentre per la parte eccedente, la deducibilità dei costi (acquisto o leasing) sarà limitata al 20% con un massimale di €18.075,99. L’IVA sull’acquisto e sulla gestione sarà detraibile al 40%.

Esempio 4: Auto a benzina assegnata a un dipendente nel 2025 con riaddebito parziale

Si consideri un’auto a benzina assegnata a un dipendente nel 2025, con un costo chilometrico ACI di €0,48. Il fringe benefit lordo annuo sarebbe di 15.000 km x €0,48/km x 50% = €3.600. Se il dipendente rimborsa all’azienda €100 al mese per l’uso privato (per un totale di €1.200 annui), il fringe benefit imponibile sarà ridotto a €3.600 – €1.200 = €2.400. In questo caso, l’IVA sull’acquisto e sulla gestione del veicolo potrebbe essere integralmente detraibile per l’azienda, in quanto si configura un riaddebito per l’uso privato.

Questi esempi illustrano la complessità e la varietà delle situazioni che possono presentarsi. Per una guida più dettagliata e aggiornata, è sempre consigliabile consultare le pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e rivolgersi a professionisti del settore fiscale.

Disciplina IVA

In merito alle possibilità di detrazione IVA che riguarda l’acquisizione del veicolo ed i costi correlati all’utilizzo, quando il veicolo è concesso ad uso promiscuo senza addebito di un corrispettivo specifico, l’IVA relativa all’acquisizione e agli altri componenti negativi può essere portata in detrazione in misura pari al 40%. La messa a disposizione di veicoli, a titolo gratuito, nei confronti dei dipendenti, non costituisce prestazione di servizio soggetta ad IVA (ex art. 3, co. 6, DPR n. 633/72).

Per quanto riguarda le autovetture assegnate ai dipendenti, qualora il veicolo sia concesso in uso promiscuo e il datore di lavoro fatturi al dipendente un corrispettivo per l’utilizzo privato, le auto si considerano utilizzate esclusivamente nell’ambito dell’attività d’impresa e pertanto sono soggette alla regola della detraibilità integrale dell’IVA.

In caso di assegnazione dell’autovettura all’amministratore, con addebito di corrispettivo, la detrazione IVA è comunque limitata al 40%.

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Note:

1 – La lettera “V” è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, “V.3” è riferita agli ossidi di azoto, “V.5” al particolato, “V.7” al CO2, “V.8” al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, “V.9” alla classe ambientale di omologazione CE.

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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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