La proprietà intellettuale di un software può essere tutelata in due modi: tramite il Diritto d’Autore (Copyright), che protegge automaticamente il codice sorgente come opera letteraria , oppure tramite il Brevetto, riservato ai software che producono un effetto tecnico industriale (Computer Implemented Inventions) . La scelta dipende dalla natura del programma: tutela espressiva o funzionale.
La protezione della proprietà intellettuale di un software è fondamentale per salvaguardare gli investimenti degli sviluppatori. In Italia e in Europa, la tutela principale è affidata al diritto d’autore (copyright), ma esistono casi specifici in cui è possibile ricorrere al Brevetto. Proteggere questa creazione non è solo una questione legale, ma anche un’opportunità fiscale che molti imprenditori ignorano.
In questa guida analizziamo le differenze tra le due forme di tutela, i requisiti necessari e come registrare il proprio software.
Confronto tra le forme di tutela del software
Indice degli argomenti
- Cos’è il software per la legge italiana?
- Confronto: copyright vs brevetto
- La tutela tramite diritto d’autore (copyright)
- La tutela tramite brevetto (patenting)
- Tabella di confronto: copyright vs brevetto
- Patent box: la super deduzione del 110%
- Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo
- Startup e PMI innovative
- Quale strategia scegliere?
- Hai sviluppato un software e vuoi tutelarlo?
Cos’è il software per la legge italiana?
Non esiste una definizione legale univoca, ma la Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) definisce il software come un “programma per elaboratore in qualsiasi forma espresso“. La tutela copre il codice sorgente, l’interfaccia e l’algoritmo, purché abbiano il carattere di “opera originale” e siano frutto della creazione intellettuale dell’autore.
Per un imprenditore, questo significa che il software sviluppato internamente o commissionato a terzi gode automaticamente di una protezione base. Tuttavia, per una tutela più robusta e per accedere ai vantaggi fiscali, è fondamentale comprendere le opzioni disponibili.
Le prime forme di tutela
Il primo intervento legislativo che ha inteso disciplinare il software, come opera protetta dal diritto d’autore, si è avuto negli Stati Uniti d’America con il Computer Software Amendment Act. A tale soluzione si è conformata poi anche la Comunità Europea con la Direttiva 1991/250/CE, a cui l’Italia ha dato attuazione nel 1992, con il D.Lgs. n. 518 del 29 dicembre 1992. Ad oggi la tutela della proprietà intellettuale dei software si avvale in realtà di più strumenti, ognuno dei quali protegge un aspetto peculiare del programma informatico stesso.
Oltre al diritto d’autore che può proteggere il software con riferimento ai codici sorgente nella loro forma espressiva, e che è riconosciuta anche a livello internazionale dalla convenzione World Trade Organization (WTO) e dal WIPO Copyright Treaty (WCT), vi sono infatti altre forme di tutela della proprietà intellettuale del software, tra questi: i brevetti di invenzione per gli algoritmi, la registrazione del marchio per il nome del programma informatico, i disegni e modelli per le interfacce grafiche.
Confronto: copyright vs brevetto
Diritto d’autore (copyright)
- Oggetto della tutela Il codice sorgente (forma espressiva)
- Nascita del Diritto Automatica alla creazione (senza deposito)
- Durata Vita dell’autore + 70 anni
- Costi Nulli (o bassi per deposito opzionale SIAE)
Brevetto industriale
- Oggetto della tutela La funzione tecnica e l’idea inventiva
- Nascita del diritto Solo dopo registrazione e approvazione
- Durata 20 anni dalla data di deposito
- Costi Elevati (Tasse deposito + Consulenza legale)
Nota: Il brevetto software in Europa è limitato alle “Computer Implemented Inventions”.
La tutela tramite diritto d’autore (copyright)
Il diritto d’autore è la forma di protezione standard per i software. A differenza dei brevetti industriali, non protegge l’idea o la funzione, ma la forma espressiva, ovvero il codice sorgente scritto dal programmatore. Possiamo dire, quindi, che il software viene considerato alla stregua di un’opera letteraria.
Come funziona e quanto dura?
Questa forma di protezione presenta le seguenti caratteristiche:
- Automaticità: La tutela nasce automaticamente al momento della creazione dell’opera, senza obbligo di deposito.
- Durata: I diritti economici durano per tutta la vita dell’autore e per i 70 anni successivi alla sua morte.
- Estensione: Grazie alla Convenzione di Berna, la protezione è riconosciuta automaticamente in oltre 180 paesi.
La registrazione alla SIAE
Sebbene il diritto nasca in automatico, è consigliabile registrare il software presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore della SIAE. Questa registrazione fornisce una data certa e una prova di paternità, fondamentali in caso di controversie legali o plagio.
Costi della registrazione SIAE:
- € 126,62 per ciascun programma da registrare (comprensivo di bolli).
- € 117,66 per ciascun atto successivo da trascrivere.
- Visure e copie certificate: da € 18,99 a € 29,27.
La procedura richiede la compilazione del modello 349, la consegna di un supporto digitale (CD/DVD non riscrivibile) contenente il codice sorgente e la documentazione del richiedente.
La tutela tramite brevetto (patenting)
Brevettare un software è molto più complesso rispetto al copyright. L’art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo esclude esplicitamente i “programmi per elaboratore” dalle invenzioni brevettabili se considerati “in quanto tali” .
Tuttavia, esiste un’importante eccezione per le cosiddette Computer Implemented Inventions (CII).
Quando un software è brevettabile?
Un software può essere brevettato solo se produce un “effetto tecnico ulteriore“. Non basta che il software giri su un computer; deve risolvere un problema tecnico o migliorare il funzionamento di una macchina.
Secondo quanto previsto dall’art. 45 del codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005):
- Brevettabile: Un software che controlla un robot aspirapolvere, un sistema di frenata ABS o una macchina da cucire (effetti tecnici tangibili).
- Non Brevettabile: Un software gestionale, un’app di contabilità o un motore di ricerca (puro software o metodo commerciale).
Costi e durata del brevetto
La durata della protezione brevettuale è di 20 anni dalla data di deposito. I costi sono significativamente più elevati rispetto alla registrazione SIAE: si parte da alcune migliaia di euro per il solo deposito nazionale, a cui si aggiungono le spese per la consulenza di un professionista specializzato (anche diverse migliaia di euro per la ricerca di anteriorità e la stesura del brevetto) e le tasse annuali di mantenimento.
Tabella di confronto: copyright vs brevetto
Per scegliere la strategia migliore, ecco le differenze sostanziali tra le due tutele:
| Caratteristica | Diritto d’autore (copyright) | Brevetto industriale |
| Oggetto della tutela | Il codice sorgente (la forma scritta). | La funzione tecnica e l’idea risolutiva. |
| Nascita del diritto | Automatica alla creazione. | Solo dopo registrazione e approvazione. |
| Durata | Vita dell’autore + 70 anni. | 20 anni dal deposito. |
| Costi | Nulli (o bassi per deposito SIAE). | Elevati (tasse di deposito + consulenza). |
| Requisiti | Originalità e creatività. | Novità, attività inventiva, industrialità. |
| Protezione | Contro la copia letterale del codice. | Contro chi replica la funzione (anche con codice diverso). |
| Vantaggi fiscali | Patent Box, Credito R&S, Startup innovative | Patent Box, Credito R&S, Startup innovative |
I vantaggi fiscali per chi tutela il software
Uno degli aspetti meno conosciuti della tutela del software riguarda le significative agevolazioni fiscali disponibili per le imprese che proteggono la propria proprietà intellettuale. Non si tratta solo di difendersi dai concorrenti, ma di trasformare l’innovazione in un vantaggio competitivo anche sul piano tributario.
Patent box: la super deduzione del 110%
Il regime Patent Box (art. 6, D.L. 146/2021) consente alle imprese di beneficiare di una super deduzione del 110% delle spese sostenute per lo sviluppo di software protetti da copyright. In pratica, per ogni 100 euro spesi in ricerca e sviluppo sul software, l’impresa può dedurre 110 euro dal reddito imponibile.
Un aspetto cruciale chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 5/E/2023 e Risposta a interpello n. 223/E/2025):
- Regime ordinario: la registrazione SIAE non è obbligatoria. È sufficiente attestare la titolarità tramite dichiarazione sostitutiva.
- Meccanismo premiale (recapture): con la registrazione SIAE è possibile recuperare i costi sostenuti nei precedenti 8 anni fiscali, non già agevolati.
Questo significa che un’impresa può iniziare a beneficiare del Patent Box ordinario su un software non registrato e, successivamente, procedere alla registrazione SIAE per attivare il recupero delle spese pregresse.
Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo
Le attività di sviluppo software possono rientrare nel credito d’imposta R&S quando l’esecuzione del progetto dipende da un progresso scientifico o tecnologico e mira alla risoluzione di un problema tecnico su base sistematica.
Per il periodo 2024-2025 le aliquote sono:
- 10% per attività di ricerca fondamentale e sviluppo sperimentale (fino a € 5 milioni annui) – prorogato fino al 2031.
- 5% per attività di innovazione tecnologica (fino a € 2 milioni annui).
- 5% per innovazione tecnologica 4.0 e green (fino a € 4 milioni annui).
Le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno possono beneficiare di aliquote maggiorate in funzione della dimensione aziendale.
Startup e PMI innovative
La registrazione del software presso la SIAE è uno dei requisiti alternativi per ottenere lo status di startup innovativa o PMI innovativa ai sensi del D.Lgs. 179/2012. In particolare, l’impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un software registrato, oppure detenere diritti su un brevetto.
Lo status di startup/PMI innovativa apre l’accesso a numerosi benefici:
- Incentivi fiscali per investitori (detrazione IRPEF/deduzione IRES).
- Esonero da diritti camerali e imposta di bollo.
- Procedure semplificate per la gestione delle crisi (fail fast).
- Accesso facilitato al credito garantito.
Quale strategia scegliere?
La scelta della strategia di protezione dipende dalla natura del software e dagli obiettivi dell’impresa. Per una protezione completa, molte aziende adottano un approccio combinato:
- Copyright + registrazione SIAE: per tutti i software aziendali, garantisce data certa, prova di paternità e accesso al Patent Box premiale.
- Brevetto: solo se il software contiene algoritmi innovativi con applicazione industriale tecnica.
- Segreto industriale: per gli algoritmi che non si vogliono divulgare (il brevetto richiede la pubblicazione dell’invenzione).
Per la maggior parte delle PMI italiane, la registrazione SIAE rappresenta il miglior rapporto costi/benefici: costo contenuto (€ 126,62), procedura semplice e accesso immediato ai vantaggi fiscali del Patent Box.
Hai sviluppato un software e vuoi tutelarlo?
La materia è complessa e richiede competenze sia legali che fiscali. La protezione della proprietà intellettuale del software non è solo una questione di difesa dai competitor, ma un’opportunità concreta per ottimizzare il carico fiscale della tua impresa attraverso il Patent Box, il credito d’imposta R&S e lo status di impresa innovativa.
Contattaci per una consulenza personalizzata: valuteremo insieme se il tuo software possiede i requisiti per il brevetto, ti assisteremo nella registrazione SIAE e pianificheremo la strategia fiscale più vantaggiosa per la tua situazione.