Trust revocabile e protezione patrimoniale: perché non sei al sicuro

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Dalla “trasparenza fiscale” al rischio di pignoramento immediato: un’analisi pratica del perché mantenere il controllo sui beni attraverso un trust revocabile annulla l’effetto segregativo e mette a rischio il tuo patrimonio.

Molti imprenditori e detentori di grandi patrimoni si avvicinano al trust con un obiettivo chiaro: proteggere i propri beni dai rischi d’impresa, da future aggressioni dei creditori e pianificare il passaggio generazionale. Spesso, però, commettono l’errore fondamentale di optare per un trust revocabile.

La logica sembra rassicurante: “Metto i beni al sicuro, ma se cambio idea posso riprenderli“. Purtroppo, questa flessibilità è esattamente ciò che rende lo strumento inefficace. Se tu hai il potere di riprenderti i beni, quel potere è aggredibile anche dai tuoi creditori e dal Fisco.

In questa guida analizziamo perché il trust revocabile viene considerato “inesistente” dalla giurisprudenza e dall’Agenzia delle Entrate, esponendo il tuo patrimonio al pignoramento come se non fosse mai uscito dalle tue tasche.

Infografica sulle differenze tra Trust Revocabile e Irrevocabile e rischi di pignoramento
Tabella riepilogativa: Perché il trust revocabile non protegge il patrimonio.
Fonte: Fiscomania.com

Cos’è il trust revocabile e perché è rischioso

Il trust revocabile è uno strumento di pianificazione patrimoniale in cui il disponente trasferisce beni a un trustee ma mantiene espressamente il diritto di revoca, annullando di fatto l’effetto segregativo e rendendo i beni aggredibili dai creditori.

La caratteristica fondamentale, e letale per la protezione patrimoniale, è che il disponente si riserva il diritto di modificare, emendare o revocare completamente il trust in qualsiasi momento durante la sua vita, senza il consenso dei beneficiari.

L’illusione del controllo

Il motivo per cui questa tipologia viene proposta è spesso psicologico: il disponente vuole mantenere il controllo sui beni trasferiti. Tuttavia, questo controllo genera un cortocircuito legale:

  • Trust irrevocabile: Il disponente si spoglia definitivamente dei beni. Perde il controllo, ma guadagna la segregazione patrimoniale (i beni non sono più suoi).
  • Trust revocabile: Il disponente mantiene il potere di disporre dei beni (tramite revoca). Di conseguenza, i beni sono considerati ancora nella sua disponibilità giuridica.

Consiglio operativo: Se il tuo obiettivo è la protezione patrimoniale (asset protection), la revocabilità è un difetto strutturale. Un trust che può essere revocato è, per definizione, incapace di separare il patrimonio in modo efficace di fronte a terzi creditori o al Fisco.

APPROFONDIMENTO: GESTISCI GIÀ UN TRUST REVOCABILE? Se hai già istituito un trust revocabile, devi prestare massima attenzione alla fiscalità dei redditi prodotti, in particolare se detieni investimenti esteri. L’Agenzia delle Entrate applica regole stringenti su dividendi esteri e imposte sostitutive in assenza di intermediari residenti. Per approfondire: Trust revocabile: tassazione degli utili di fonte estera.

Il concetto di “spossessamento“: l’elemento mancante

Perché un trust funzioni come scudo patrimoniale, deve avvenire un reale spossessamento. I beni conferiti devono costituire un patrimonio separato (“massa distinta“) rispetto a quello del disponente, come previsto dalla Convenzione de L’Aja del 1985.

Nel trust revocabile, questo spossessamento manca. Se il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente (attraverso il potere di revoca o istruzioni vincolanti al trustee), il trust si configura come “struttura meramente interposta“.

Lo “sham trust” (trust fittizio) secondo la Cassazione

La giurisprudenza, allineandosi ai principi internazionali, è severissima su questo punto. Quando il disponente non perde l’effettiva disponibilità di quanto conferito, il trust è considerato nullo o “sham” (fittizio).

La Corte di Cassazione Penale ha stabilito che presupposto coessenziale alla natura stessa dell’istituto è che il disponente perda la disponibilità di quanto conferito. In difetto di tale condizione, il trust è radicalmente nullo (sham) e incapace di produrre l’effetto segregativo.

I riferimenti chiave da conoscere sono:

  • Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 46137 del 24.06.2014: La sentenza “principale” che dichiara nullo il trust se la perdita del controllo è solo apparente.
  • Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 13276 del 24.01.2011: Conferma che la disponibilità residua del bene in capo al disponente annulla la segregazione.
  • Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 36801 del 21.04.2017: Ribadisce l’inesistenza di effetti protettivi nei trust istituiti senza reale spossessamento.

  • Trust revocabile: Accordo in cui il disponente mantiene il potere di revocare il trasferimento dei beni. Secondo la Cassazione penale (Sent. n. 46137/2014), se il disponente non perde la disponibilità dei beni, il trust è nullo e incapace di produrre l’effetto segregativo.
  • Conseguenza: Il trust viene considerato come uno schermo trasparente. I beni al suo interno sono trattati legalmente come se fossero ancora nel patrimonio personale del disponente.

La posizione della giurisprudenza penale

Il presupposto essenziale del trust è che il disponente perda la disponibilità di quanto conferito. In difetto di tale condizione ineludibile:

  1. La perdita del controllo è solo apparente;
  2. Il trust è nullo (sham);
  3. Non si produce alcun effetto segregativo.

In termini pratici, se il trust è sham o revocabile, un giudice può autorizzare il sequestro preventivo o conservativo dei beni “in trust” direttamente contro il disponente, ignorando completamente l’esistenza della struttura.

Perché il trust revocabile è “fiscalmente inesistente”

Se il profilo penale è allarmante, quello fiscale non è da meno. Per l’Agenzia delle Entrate, un trust revocabile è semplicemente trasparente. Non esiste come soggetto autonomo d’imposta.

Come chiarito dalla Circolare n. 48/E del 2007, il trust revocabile “non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d’imposta“. Poiché il disponente mantiene i poteri di gestione e controllo (potendo revocare l’atto), i redditi prodotti dai beni in trust vengono imputati direttamente a lui.

L’interposizione fittizia

L’Amministrazione Finanziaria qualifica queste strutture come “interposte“. Significa che per il Fisco:

  • Il trust è uno schermo di carta.
  • Il vero proprietario dei redditi (e quindi dei beni che li generano) sei ancora tu.
  • Le tasse si pagano come se i beni non fossero mai stati trasferiti.

Questo ha una conseguenza logica devastante per la protezione patrimoniale: se per il Fisco i beni sono ancora tuoi per pagarci le tasse, allora sono ancora tuoi anche per essere aggrediti in caso di debiti tributari. Non puoi avere la botte piena (controllo dei beni) e la moglie ubriaca (protezione dai debiti).

Leggi anche: Trust interposto e conseguenze fiscali.

I rischi concreti: sequestro e pignoramento immediato

Molti consulenti non preparati vendono il trust come una cassaforte impenetrabile. La realtà delle aule di tribunale racconta una storia diversa, fatta di sequestri e pignoramenti che bypassano completamente la struttura del trust.

La posizione della Cassazione sul “trust sham”

Quando affermiamo che la Cassazione ha ribadito più volte la nullità dei trust revocabili o fittizi, ci riferiamo a sentenze precise che hanno fatto giurisprudenza.

La Suprema Corte ha stabilito che presupposto essenziale del trust è che il disponente perda la disponibilità di quanto conferito. Se il disponente mantiene il controllo (come avviene nel trust revocabile), il trust è nullo (sham) e non produce effetto segregativo.

Ecco i precedenti reali che devi conoscere:

  • Cassazione Penale, Sez. V, n. 46137 del 2014: La Corte ha affermato che in difetto della perdita di controllo da parte del disponente, il trust è “incapace di produrre l’effetto segregativo che gli è proprio”.
  • Cassazione Penale, Sez. V, n. 13276 del 2011: Ha confermato che se il trust è usato come schermo, i beni sono sequestrabili.
  • Cassazione Penale, Sez. III, n. 36801 del 2017 e n. 20862 del 2017: Hanno ulteriormente consolidato questo orientamento, colpendo i trust istituiti per finalità elusive o senza reale spossessamento.

In questi casi, il giudice penale ordina il sequestro preventivo direttamente sui beni, ignorando il trust, perché li considera ancora nella disponibilità dell’indagato/disponente.

L’articolo 2929-bis c.c.: pignoramento senza sentenza

Il pericolo non arriva solo dal giudice penale, ma anche dai creditori civili (banche, fornitori) e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. L’articolo 2929-bis del Codice Civile è la norma più temuta da chi fa trust in ritardo, perché inverte completamente le regole del gioco processuale.

Normalmente, per aggredire un trust, il creditore dovrebbe avviare una causa (azione revocatoria), attendere anni per la sentenza e solo dopo pignorare. Con il 2929-bis, invece, la legge presume la frode se l’atto è a titolo gratuito e recente.

Come funziona nella pratica: La norma consente al creditore munito di titolo esecutivo (es. un decreto ingiuntivo o una cartella esattoriale) di pignorare l’immobile in trust direttamente, senza dover prima ottenere una sentenza che dichiari inefficace il trust.

Le 3 condizioni per l’aggressione immediata:

  1. Pregiudizio: Il debitore non ha altri beni aggredibili sufficienti a coprire il debito.
  2. Anteriorità del debito: Il trust è stato fatto solo successivamente al momento in cui il debito era già sorto.
  3. Tempestività: Il pignoramento viene trascritto entro un anno dalla trascrizione del trust.

L’inversione dell’onere della prova

Spesso vedo clienti che sottovalutano questo aspetto tecnico devastante. La vera potenza dell’art. 2929-bis non è solo la velocità, ma il fatto che costringe il debitore a difendersi. Vediamo meglio questo aspetto così importante:

  • Scenario classico (azione revocatoria): Il creditore deve farti causa e dimostrare che volevi frodarlo. Tu resti in possesso del bene finché il giudice non decide (anni).
  • Scenario art. 2929-bis: Il creditore pignora subito e manda la casa all’asta. Sei tu a dover fare opposizione all’esecuzione e spendere soldi per dimostrare che il trust non era fraudolento. Parti in svantaggio, con l’immobile già bloccato e la procedura esecutiva in corso.

Immaginiamo il caso di un imprenditore riceve un decreto ingiuntivo dalla banca a Gennaio. A Febbraio istituisce un trust per “proteggere la villa al mare“. A Settembre (entro l’anno), la banca iscrive pignoramento direttamente sulla villa. L’imprenditore si trova con la casa all’asta senza nemmeno aver ricevuto una citazione per revocatoria. Questa è la realtà del “trust fatto male” o fatto troppo tardi.

Tabella di riepilogo: orientamento giurisprudenziale su trust e pignoramenti

Sentenza / TribunaleTipologia di trustEsito e conseguenzaPrincipio giuridico chiave
Cass. Pen. Sez. V, n. 46137/2014Trust con perdita di controllo solo apparenteNullità radicale (Sham Trust). Sequestro preventivo dei beni.Il disponente deve perdere l’effettiva disponibilità del bene. Se mantiene il controllo, il trust non esiste.
Cass. Pen. Sez. V, n. 13276/2011Trust utilizzato come schermoBeni sequestrabili direttamente in capo al disponente.La disponibilità residua del bene in capo al disponente annulla l’effetto segregativo.
Trib. Catania, 17/02/2020Trust AutodichiaratoInefficacia dell’atto. Beni aggrediti dal curatore fallimentare.La coincidenza tra Disponente e Trustee, unita al controllo, dimostra la mancanza di volontà di separare i beni.
Trib. Milano, 25/02/2019Trust familiare post-condannaRevoca immediata del trust.Scientia damni: se il trust è fatto dopo il debito, la frode è considerata evidente (in re ipsa).
Cass. Pen. Sez. III, n. 36801/2017Trust elusivo o senza spossessamentoSequestro preventivo dei beni.Conferma che senza reale spossessamento l’effetto protettivo è nullo.

Casi pratici: quando la strategia fallisce

La teoria è utile, ma è in tribunale che si decide il destino del tuo patrimonio. Analizziamo due scenari tipici, basati su casi giurisprudenziali recenti, che dimostrano come un trust revocabile o mal costruito crolli di fronte ai creditori.

Caso 1: il trust autodichiarato

Un imprenditore in difficoltà, amministratore di una S.p.A., istituisce un trust “autodichiarato” conferendo i suoi immobili personali. Si nomina Trustee e indica come beneficiari moglie e figli, mantenendo ampi poteri di gestione e revoca.

  • L’esito: Il Tribunale (cfr. Trib. Catania, 17/02/2020 ) ha dichiarato il trust revocabile e inefficace.
  • Il motivo: La coincidenza tra Disponente e Trustee, unita al potere di controllo, ha dimostrato che non c’era alcuna volontà reale di separare i beni. Era solo un tentativo maldestro di sottrarli al fallimento della società. I beni sono stati aggrediti dal curatore fallimentare.

Caso 2: il trust “fuori tempo massimo

Un professionista riceve una sentenza di condanna al risarcimento danni. Pochi mesi dopo, istituisce un trust familiare per “proteggere il futuro dei figli“.

  • L’esito: Il trust è stato revocato immediatamente (cfr. Trib. Milano, 25/02/2019 ).
  • Il motivo: La scientia damni (consapevolezza di danneggiare il creditore) era evidente. Avendo istituito il trust dopo la condanna (o l’insorgere del debito), il giudice ha ritenuto l’atto fraudolento in re ipsa (di per sé evidente).

Il segnale d’allarme del giudice

Quando svolgiamo consulenza verso clienti in queste situazioni, notiamo sempre lo stesso pattern: la mancanza di una “causa concreta” che giustifichi l’operazione, rispetto. Se un imprenditore viene da me dicendo: “Voglio fare un trust dove decido tutto io, posso riprendermi i soldi quando voglio, ma la banca non può toccarli”, devo essere brutale: questo non è un trust, è un’illusione.

Il punto è che in caso di giudizio, i giudici smontano queste strutture in pochi minuti verificando tre “spie” di fittizietà che spesso sfuggono ai non addetti ai lavori:

  1. Il conto corrente del trust: Se il Trustee deve chiedere il permesso al Disponente per ogni bonifico, il trust è nullo.
  2. La data certa: Trust fatti in fretta e furia appena arriva una lettera dell’avvocato (spesso troppo tardi).
  3. La revocabilità: Se c’è una clausola che dice “posso revocare se mi serve liquidità“, per il giudice quel patrimonio è come se fosse sul tuo conto personale.

Errori comuni nella pianificazione patrimoniale

Oltre alla scelta errata della revocabilità, vedo spesso commettere errori strategici che compromettono anni di lavoro e risparmi.

1. Considerare il Trust un prodotto “bancario

Il trust non è un conto deposito o una polizza che si sottoscrive allo sportello. È un “abito su misura” giuridico. Molti si affidano a modelli standardizzati forniti da istituti finanziari esteri, che spesso prevedono la revocabilità come standard per rassicurare il cliente. Questi modelli, perfetti per la common law anglosassone, possono essere letali se applicati in Italia senza i dovuti correttivi fiscali e civili.

2. Confondere risparmio fiscale e protezione

Un trust revocabile è fiscalmente trasparente (paghi le tasse tu), ma non protegge. Un trust irrevocabile protegge, ma ha una fiscalità autonoma (è un soggetto IRES). Cercare di mescolare le due cose (es. “voglio pagare le tasse io perché ho crediti d’imposta, ma voglio che i beni siano intoccabili“) crea ibridi pericolosi che attirano accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il ruolo del “guardiano” (protector)

Un errore frequente è nominare un “Guardiano” del trust che è… il disponente stesso o un suo parente stretto, con poteri di veto su tutto. Anche se il trust è formalmente irrevocabile, se il Guardiano (cioè tu) può bloccare ogni decisione del Trustee, la Cassazione ha stabilito che il controllo non è mai stato perso. Risultato? Pignoramento. Se vuoi proteggere davvero il patrimonio, devi accettare di perdere il controllo diretto. Non ci sono scorciatoie.

Come proteggersi davvero?

Il trust revocabile è uno strumento legittimo per finalità di gestione o successorie in giurisdizioni estere, ma in Italia, se l’obiettivo è la protezione patrimoniale, è una scelta fallimentare.

Per il Fisco è inesistente (trasparenza). Per i giudici è uno schermo fittizio (sham). Infine, per i creditori è un bersaglio facile (art. 2929-bis c.c.).

Se vuoi mettere al sicuro i risultati del tuo lavoro, la strada maestra è il trust irrevocabile e discrezionale, costruito prima che sorgano debiti, con un Trustee professionale e indipendente e un reale spossessamento dei beni. Tutto il resto è un rischio che non vale la pena correre.

Consulenza fiscale online

Hai bisogno di una valutazione sulla tenuta del tuo Trust? Hai dubbi che il trust che hai istituito (o che ti hanno proposto) sia aggredibile dai creditori o inefficace per il Fisco? Non aspettare l’arrivo di un pignoramento. Contattaci per una consulenza fiscale in grado di risolvere i tuoi dubbi.

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    Fonti

    Questa guida è redatta sulla base delle seguenti fonti:

    • Giurisprudenza penale: Cass. Pen. Sez. V n. 46137/2014; Cass. Pen. Sez. V n. 13276/2011; Cass. Pen. Sez. III n. 36801/2017.
    • Giurisprudenza di merito: Trib. Catania 17/02/2020; Trib. Milano 25/02/2019.
    • Normativa: Art. 2929-bis Codice Civile (Espropriazione beni oggetto di vincoli); Legge n. 364/1989 (Ratifica Convenzione Aja).
    • Prassi fiscale: Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2007; Circolare n. 61/E del 2010.
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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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