Il trattamento integrativo è disciplinato dall’art. 1 del D.L. 5.2.2020 n. 3, conv. L. 2.4.2020 n. 21, ed è un credito fiscale volto a ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati. Il suo importo può arrivare fino a 1.200 euro l’anno, la sua erogazione non è automatica e non è uguale per tutti.

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Che cos’è il trattamento integrativo?
Il trattamento integrativo ha sostituito il bonus Renzi e consiste in un importo aggiuntivo che viene corrisposto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti in base a specifici requisiti. Viene erogato con lo stipendio e nella busta paga è identificato dalla voce TIR.
Il suo importo può arrivare fino ad un massimo di 1.200 euro, pari a 100 euro mensili, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. L’applicazione è legata alla riduzione del cuneo fiscale, ossia la differenza tra il costo del lavoro per il datore di lavoro e lo stipendio netto percepito dal dipendente.
L’importo massimo viene erogato ai lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile fino a 15mila euro, quando l’imposta lorda determinata sulla base dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR, diminuita di 75 euro in rapporto al periodo di lavoro nell’anno.
Una cifra pari alla differenza tra le detrazioni fiscali cui il lavoratore ha diritto e l’Irpef lorda a carico del lavoratore medesimo, per un importo che, in ogni caso, sarà al massimo di 1.200 euro viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro.
Chi supera i 28mila euro non ha diritto ad alcun trattamento integrativo sul reddito.
Beneficiari
Le categorie di beneficiari del trattamento integrativo dell’IRPEF includono:
- Soci lavoratori di cooperative;
- Dipendenti in cassa integrazione (CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, assegno ordinario ed assegno di solidarietà);
- Collaboratori con contratto a progetto o co.co.co;
- Stagisti e i tirocinanti;
- Percettori di borsa di studio, assegno o premio per studio;
- Lavoratori socialmente utili;
- Sacerdoti;
- Disoccupati in regime di indennità NASpI e DIS-COLL;
- Disoccupati agricoli;
- Lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio e lavoratori in congedo di paternità;
- Revisori di società;
- Amministratori comunali;
- Addetti della Pubblica Amministrazione.
Non è accessibile ai pensionati, ai lavoratori autonomi e agli incapienti, ovvero a coloro che non soddisfano i requisiti minimi di reddito.
Chi non ne può beneficiare?
Sono escluse alcune categorie di contribuenti dal trattamento integrativo. In particolare il bonus non è previsto per:
- Pensionati;
- Lavoratori autonomi o titolari di partita Iva;
- Contribuenti con redditi superiori a 28.000 euro;
- Cosiddetti “incapienti”, cioè chi ha redditi troppo bassi per pagare Irpef.Lle detrazioni fiscali azzerano completamente l’imposta dovuta, rendendo impossibile riconoscere il credito fiscale previsto dall’agevolazione.
Come viene erogato il trattamento integrativo?
Il trattamento integrativo viene generalmente erogato ogni mese direttamente in busta paga, come incremento dello stipendio netto. Il datore di lavoro anticipa l’importo per conto dello Stato e lo recupera poi attraverso il sistema fiscale.
Alla fine dell’anno fiscale viene effettuato un conguaglio. Se il bonus è stato percepito senza averne diritto, ad esempio perché il reddito ha superato la soglia dei 28.000 euro, l’importo viene recuperato nel conguaglio o nella dichiarazione dei redditi. Nei casi in cui il bonus non venga versato su base mensile, può essere richiesto dal lavoratore nel suo ammontare totale a fine anno come conguaglio oppure come rimborso presentando apposita domanda all’Agenzia delle Entrate.